Art. 49 
 
Modifiche all'articolo 60 del decreto legislativo 18 luglio 2005,  n.
                                 171 
 
  1. All'articolo 60 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.  171,
al comma 2, dopo la parola: «persone» sono inserite le  seguenti:  «o
l'integrita' ambientale». 
 
          Note all'art. 49: 
              - Si riporta l'art. 60 del citato  decreto  legislativo
          18 luglio  2005,  n.  171,  come  modificato  dal  presente
          decreto legislativo: 
              «Art. 60 (Denuncia di evento straordinario).  -  1.  Se
          nel corso della navigazione o durante la sosta in porto  si
          sono verificati eventi straordinari relativi all'unita'  da
          diporto o alle persone a bordo, il  comandante  dell'unita'
          da diporto deve farne denuncia  all'autorita'  marittima  o
          consolare entro tre giorni  dall'arrivo  in  porto  con  le
          modalita' di cui all'art. 38  del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
              2.  In   caso   di   eventi   che   abbiano   coinvolto
          l'incolumita' fisica di persone o l'integrita'  ambientale,
          il termine di cui al comma 1 e' ridotto a ventiquattro ore. 
              3. Le autorita' di cui al comma 1 procedono, ove sia il
          caso, ad investigazioni sommarie  sui  fatti  denunciati  e
          sulle loro cause.».