Art. 5.
  1.  Dopo il capo III del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230,
e' inserito il seguente:

                            "Capo III-bis
ESPOSIZIONI DA ATTIVITA' LAVORATIVE CON PARTICOLARI SORGENTI NATURALI
                            DI RADIAZIONI

                             Art. 10-bis
                        Campo di applicazione
  1.  Le  disposizioni  del presente capo si applicano alle attivita'
lavorative nelle quali la presenza di sorgenti di radiazioni naturali
conduce ad un significativo aumento dell'esposizione dei lavoratori o
di  persone del pubblico, che non puo' essere trascurato dal punto di
vista della radioprotezione. Tali attivita' comprendono:
    a)   attivita'  lavorative  durante  le  quali  i  lavoratori  e,
eventualmente,  persone  del  pubblico  sono  esposti  a  prodotti di
decadimento del radon o del toron o a radiazioni gamma o a ogni altra
esposizione  in  particolari luoghi di lavoro quali tunnel, sottovie,
catacombe,   grotte   e,  comunque,  in  tutti  i  luoghi  di  lavoro
sotterranei;
    b)   attivita'  lavorative  durante  le  quali  i  lavoratori  e,
eventualmente,  persone  del  pubblico  sono  esposti  a  prodotti di
decadimento  del  radon  o  del  toron, o a radiazioni gamma o a ogni
altra esposizione in luoghi di lavoro diversi da quelli di cui alla
    lettera   a)  in  zone  ben  individuate  o  con  caratteristiche
    determinate;
c) attivita' lavorative implicanti l'uso o lo stoccaggio di
materiali abitualmente non considerati radioattivi, ma che contengono
radionuclidi   naturali   e   provocano   un   aumento  significativo
dell'esposizione  dei  lavoratori  e,  eventualmente,  di persone del
pubblico;
    d)  attivita'  lavorative che comportano la produzione di residui
abitualmente   non   considerati   radioattivi,   ma  che  contengono
radionuclidi   naturali   e   provocano   un   aumento  significativo
dell'esposizione  di  persone  del  pubblico  e,  eventualmente,  dei
lavoratori;
    e)  attivita'  lavorative  in  stabilimenti  termali  o attivita'
estrattive non disciplinate dal capo IV;
    f) attivita' lavorative su aerei per quanto riguarda il personale
navigante.
  2.  Le attivita' lavorative di cui al comma 1 sono quelle cui siano
addetti i lavoratori di cui al capo VIII.
                             Art. 10-ter
                       Obblighi dell'esercente
  1.  Nei  luoghi  di  lavoro  nei  quali  si  svolgono  le attivita'
lavorative   di   cui  all'articolo  10-bis,  comma  1,  lettera  a),
l'esercente,  entro  ventiquattro  mesi  dall'inizio  dell'attivita',
procede  alle misurazioni di cui all'allegato I-bis, secondo le linee
guida emanate dalla Commissione di cui all'articolo 10-septies.
  2.  Nei  luoghi  di  lavoro  nei  quali  si  svolgono  le attivita'
lavorative di cui all'articolo 10-bis, comma 1, lettera b), in zone o
luoghi  di  lavoro  con caratteristiche determinate individuati dalle
regioni  e  province  autonome,  ai sensi dell'articolo 10-sexies, ad
elevata  probabilita'  di  alte concentrazioni di attivita' di radon,
l'esercente  procede,  entro  ventiquattro mesi dall'individuazione o
dall'inizio  dell'attivita',  se  posteriore, alle misurazioni di cui
all'allegato  I-bis  secondo le linee guida emanate dalla Commissione
di  cui all'articolo 10-septies e a partire dai locali seminterrati o
al piano terreno.
  3.  Nei  luoghi  di  lavoro  nei  quali  si  svolgono  le attivita'
lavorative  di  cui  all'articolo  10-bis,  comma  1, lettere c), d),
limitatamente   a   quelle   indicate  nell'allegato  1-bis,  ed  e),
l'esercente,  entro  ventiquattro  mesi  dall'inizio della attivita',
effettua  una  valutazione  preliminare  sulla  base  di  misurazioni
effettuate  secondo  le  indicazioni  e  le linee guida emanate dalla
Commissione  di  cui  all'articolo  10-septies.  Nel  caso  in cui le
esposizioni  valutate  non  superino  il  livello  di  azione  di cui
all'allegato  I-bis, l'esercente non e' tenuto a nessun altro obbligo
eccettuata  la  ripetizione delle valutazioni con cadenza triennale o
nel  caso  di variazioni significative del ciclo produttivo. Nel caso
in  cui  risulti superato il livello di azione, l'esercente e' tenuto
ad  effettuare  l'analisi  dei processi lavorativi impiegati, ai fini
della  valutazione  dell'esposizione  alle  radiazioni ionizzanti dei
lavoratori,   ed   eventualmente   di  gruppi  di  riferimento  della
popolazione, sulla base della normativa vigente, delle norme di buona
tecnica e, in particolare, degli orientamenti tecnici emanati in sede
comunitaria.  Nel  caso  in  cui  risulti superato l'80 per cento del
livello  di  azione  in  un  qualsiasi ambiente cui le valutazioni si
riferiscano,  l'esercente e' tenuto a ripetere con cadenza annuale le
valutazioni  secondo  le  indicazioni  e le linee guida emanate dalla
Commissione di cui all'articolo 10-septies.
  4.  Per  le  misurazioni  previste  dai commi 1 e 2, l'esercente si
avvale di organismi riconosciuti ai sensi dell'articolo 107, comma 3,
o,   nelle   more   dei   riconoscimenti,  di  organismi  idoneamente
attrezzati,  che  rilasciano  una  relazione  tecnica  contenente  il
risultato della misurazione.
  5.  Per gli adempimenti previsti dal comma 3, l'esercente si avvale
dell'esperto   qualificato.   L'esperto   qualificato  comunica,  con
relazione  scritta,  all'esercente:  il  risultato  delle valutazioni
effettuate, i livelli di esposizione dei lavoratori, ed eventualmente
dei gruppi di riferimento della popolazione, dovuti all'attivita', le
misure  da adottare ai fini della sorveglianza delle esposizioni e le
eventuali  azioni correttive volte al controllo e, ove del caso, alla
riduzione delle esposizioni medesime.
                           Art. 10-quater
                 Comunicazioni e relazioni tecniche
  1. In caso di superamento dei livelli di azione di cui all'articolo
10-quinquies,  gli  esercenti  che  esercitano  le  attivita'  di cui
all'articolo  10-bis,  comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), inviano
una  comunicazione  in  cui  viene  indicato  il  tipo  di  attivita'
lavorativa  e  la  relazione di cui all'articolo 10-ter, commi 4 e 5,
alle  Agenzie  regionali  e  delle  province  autonome competenti per
territorio,  agli  organi del Servizio sanitario nazionale competenti
per territorio e alla Direzione provinciale del lavoro.
  2.  La  Direzione provinciale del lavoro trasmette i dati di cui al
comma  1  al  Ministero del lavoro e della previdenza sociale ai fini
del loro inserimento in un archivio nazionale che il Ministero stesso
organizza  avvalendosi  delle  strutture esistenti e nei limiti delle
ordinarie  risorse di bilancio; detto Ministero a richiesta, fornisce
tali dati alle autorita' di vigilanza e ai ministeri interessati.
  3.  Le  comunicazioni e le relazioni di cui al comma 1 sono inviate
entro un mese dal rilascio della relazione.
                          Art. 10-quinquies
                          Livelli di azione
  1.  Per  i  luoghi  di  lavoro di cui all'articolo 10-bis, comma 1,
lettere a) e b), le grandezze misurate non devono superare il livello
di azione fissato in allegato I-bis.
  2.  Nel  caso in cui le grandezze di cui al comma 1 non superino il
livello  di azione ma siano superiori all'80 per cento del livello di
azione,  l'esercente  assicura  nuove misurazioni nel corso dell'anno
successivo.
  3.   Nel   caso  di  superamento  del  livello  di  azione  di  cui
all'allegato    I-bis,    l'esercente,    avvalendosi    dell'esperto
qualificato,  pone  in  essere  azioni di rimedio idonee a ridurre le
grandezze  misurate  al  di sotto del predetto livello, tenendo conto
del   principio   di   ottimizzazione,   e  procede  nuovamente  alla
misurazione  al fine di verificare l'efficacia delle suddette azioni.
Le  operazioni  sono  completate  entro  tre  anni dal rilascio della
relazione  di cui all'articolo 10-ter, comma 4, e sono effettuate con
urgenza   correlata  al  superamento  del  livello  di  azione.  Ove,
nonostante  l'adozione  di  azioni  di rimedio, le grandezze misurate
risultino  ancora superiori al livello prescritto, l'esercente adotta
i  provvedimenti  previsti dal capo VIII, ad esclusione dell'articolo
61,  commni  2  e 3, lettera g), dell'articolo 69 e dell'articolo 79,
commi 2 e 3, fintanto che ulteriori azioni di rimedio non riducano le
grandezze  misurate  al  di  sotto  del  predetto  livello di azione,
tenendo conto del principio di ottimizzazione.
  4.  Le  registrazioni  delle  esposizioni  di  cui  al comma 3 e le
relative  valutazioni  di  dose  sono  effettuate  con  le  modalita'
indicate nell'allegato I-bis o nell'allegato IV, ove applicabile. Nel
caso  in  cui  il  lavoratore  sia esposto anche ad altre sorgenti di
radiazioni  ionizzanti di cui all'articolo 1, comma 1, le dosi dovute
ai  due diversi tipi di sorgenti sono registrate separatamente, fermi
restando gli obblighi di cui agli articoli 72, 73 e 96.
  5. L'esercente non e' tenuto alle azioni di rimedio di cui al comma
3  se  dimostra,  avvalendosi  dell'esperto  qualificato,  che nessun
lavoratore  e'  esposto  ad  una  dose  superiore  a  quella indicata
nell'allegato   I-bis;   questa  disposizione  non  si  applica  agli
esercenti di asili-nido, di scuola materna o di scuola dell'obbligo.
  6.  Per  i  luoghi  di  lavoro di cui all'articolo 10-bis, comma 1,
lettere c), d) ed e), fermo restando l'applicazione dell'articolo 23,
se  dall'analisi  di  cui  all'articolo  10-ter  risulta  che la dose
ricevuta dai lavoratori o dai gruppi di riferimento della popolazione
superai  rispettivi  livelli  di  azione  di  cui all'allegato I-bis,
l'esercente adotta, entro tre anni, misure volte a ridurre le dosi al
di  sotto  di  detti  valori e, qualora, nonostante l'applicazione di
tali  misure,  l'esposizione  risulti  ancora superiore ai livelli di
azione,  adotta le misure previste dal capo VIII e dal capo IX, sulla
base dei presupposti previsti negli stessi capi.
  7.  Le  registrazioni  delle  esposizioni  di  cui  al comma 6 e le
relative  valutazioni  di  dose  sono  effettuate  con  le  modalita'
indicate nell'allegato I-bis e nell'allegato IV, ove applicabile.
  8.  Nel  caso in cui risulta che l'esposizione dei lavoratori o dei
gruppi  di  riferimento  della  popolazione  non  supera i livelli di
azione  di  cui  all'allegato  I-bis, l'esercente esegue un controllo
radiometrico,   qualora  variazioni  del  processo  lavorativo  o  le
condizioni in cui esso si svolge possano far presumere una variazione
significativa del quadro radiologico.
                           Art. 10-sexies
Individuazione delle   aree   ad   elevata   probabilita'   di   alte
                concentrazioni di attivita' di radon
  1.  Sulla  base  delle  linee  guida  e  dei  criteri emanati dalla
Commissione  di cui all'articolo l0-septies, le regioni e le province
autonome  individuano  le zone o luoghi di lavoro con caratteristiche
determinate   ad  elevata  probabilita'  di  alte  concentrazioni  di
attivita' di radon, di cui all'articolo l0-ter, comma 2; a tal fine:
    a)   qualora   siano   gia'   disponibili   dati   e  valutazioni
tecnico-scientifiche,  le regioni e le province autonome sottopongono
alla Commissione i metodi ed i criteri utilizzati per un parere sulla
congruenza rispetto a quelli definiti a livello nazionale;
    b)  in  alternativa, le regioni e le province autonome effettuano
apposite campagne di indagine nei rispettivi territori.
  2. La individuazione di cui al comma 1 e' aggiornata ogni volta che
il risultato di nuove indagini lo renda necessario.
  3.  L'elenco  delle  zone  individuate  ai sensi dei commi 1 e 2 e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
                           Art. 10-septies
Sezione speciale della  Commissione  tecnica  per  le  esposizioni  a
                   sorgenti naturali di radiazioni
  1.  Nell'ambito  della Commissione tecnica di cui all'articolo 9 e'
istituita una sezione speciale per le esposizioni a sorgenti naturali
di radiazioni con i seguenti compiti:
    a)  elaborare  linee-guida sulle metodologie e tecniche di misura
piu'  appropriate per le misurazioni di radon e toron in aria e sulle
valutazioni delle relative esposizioni;
    b)  elaborare  criteri  per  l'individuazione di zone o luoghi di
lavoro  con  caratteristiche  determinate  ad elevata probabilita' di
alte concentrazioni di attivita' di radon;
    c)   elaborare  criteri  per  l'individuazione,  nelle  attivita'
lavorative  di  cui  alle  lettere c), d) ed e) dell'articolo 10-bis,
delle situazioni in cui le esposizioni dei lavoratori, o di gruppi di
riferimento  della  popolazione, siano presumibilmente piu' elevate e
per  le  quali  sia  necessario  effettuare  le  misurazioni  per  la
valutazione  preliminare di cui all'articolo 10-ter, comma 3, nonche'
linee  guida  sulle  metodologie e tecniche di misura appropriate per
effettuare le opportune valutazioni;
    d)  formulare  proposte di adeguamento della normativa vigente in
materia;
    e)  formulare  proposte ai fini della adozione omogenea di misure
correttive  e  di  provvedimenti  e  volte  ad  assicurare un livello
ottimale di radioprotezione nelle attivita' disciplinate dal presente
capo;
    f) fornire indicazioni sui programmi dei corsi di istruzione e di
aggiornamento   per   la   misura   del  radon  e  del  toron  e  per
l'applicazione di azioni di rimedio;
    g) formulare indicazioni per la sorveglianza e per gli interventi
di  radioprotezione  ai fini dell'adozione di eventuali provvedimenti
per il personale navigante.
  2. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1, la Commissione
ha  accesso e si avvale anche dei dati di cui all'articolo 10-quater,
comma  1,  nonche'  delle  comunicazioni  e  delle  relazioni  di cui
all'articolo 10-octies, comma 2, lettera c). La Commissione, entro un
anno  dal  proprio insediamento, emana le linee guida ed i criteri di
cui  al  comma  1, lettere a) e b), e, entro due anni, i criteri e le
linee  guida  di  cui  al  medesimo comma, lettera c). I criteri e le
linee guida saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale.
  3.  La Commissione di cui al comma 1 e' composta da ventuno esperti
in materia, di cui:
    a) uno designato dal Ministero della sanita';
    b) uno designato dal Ministero dell'ambiente;
    c)  uno  designato  dal Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato;
    d)  uno  designato  dal  Ministero  del lavoro e della previdenza
sociale;
    e) uno designato dal Ministero dei trasporti e della navigazione;
    f) uno designato dal Ministero delle politiche agricole e
forestali;
    g)  cinque  designati  dalla Conferenza permanente per i rapporti
tra  lo  Stato,  le  regioni  e  le  province autonome di Trento e di
Bolzano;
    h) due designati dall'ANPA;
    i) due designati dall'ISPESL;
    j) due designati dall'Istituto superiore di sanita';
    l) uno designato dall'ENAC;
    m)  uno  designato  dall'ENEA in quanto Istituto della metrologia
primaria delle radiazioni ionizzanti;
    n)  uno  designato  dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della protezione civile;
    o) uno designato dal Ministero dell'interno - Corpo nazionale dei
vigili del fuoco.
  4. Le spese relative al funzionamento della Sezione speciale di cui
al  comma  1  sono  poste  a carico dell'ANPA, ai sensi dell'articolo
1-bis,  comma 5, della legge 21 gennaio 1994, n. 61, nei limiti delle
risorse di bilancio disponibili.
                           Art. 10-octies
                          Attivita' di volo
  1.  Le  attivita'  lavorative  di cui all'articolo 10-bis, comma 1,
lettera  f),  che  possono  comportare  per  il  personale  navigante
significative esposizioni alle radiazioni ionizzanti sono individuate
nell'allegato I-bis.
  2.  Nelle  attivita' individuate ai sensi del comma 1, il datore di
lavoro provvede a:
    a)  programmare  opportunamente  i  turni  di  lavoro,  e ridurre
l'esposizione dei lavoratori maggiormente esposti;
    b)  fornire  al  personale  pilota  istruzioni sulle modalita' di
comportamento  in  caso  di  aumentata  attivita'  solare, al fine di
ridurre,   per   quanto   ragionevolmente   ottenibile,  la  dose  ai
lavoratori;   dette   istruzioni  sono  informate  agli  orientamenti
internazionali in materia;
    c) trasmettere al Ministero della sanita' le comunicazioni in cui
e'  indicato  il  tipo  di attivita' lavorativa e la relazione di cui
all'articolo  10-ter,  il  Ministero, a richiesta, fornisce tali dati
alle autorita' di vigilanza e ai ministeri interessati.
  3.  Alle  attivita'  di cui al comma 1 si applicano le disposizioni
del  capo  VIII, ad eccezione di quelle di cui all'articolo 61, comma
3,  lettere  a)  e g), all'articolo 62, all'articolo 63, all'articolo
79,  comma 1, lettera b), numeri 1) e 2), e lettera c), e commi 2, 3,
4  e  7,  all'articolo  80,  comma 1, lettera a), e lettere d) ed e),
limitatamente  alla  sorveglianza  fisica  della popolazione, nonche'
all'articolo  81,  comma  1,  lettera  a). La sorveglianza medica dei
lavoratori  di cui al comma 1, che non siano suscettibili di superare
i 6 mSv/anno di dose efficace, e' assicurata, con periodicita' almeno
annuale,  con  le  modalita'  di  cui al decreto del Presidente della
Repubblica  18  novembre  1988,  n.  566, al decreto del Ministro dei
trasporti  e  della navigazione del 15 settembre 1995, pubblicato nel
supplemento  ordinario  n.  128  alla Gazzetta Ufficiale n. 256 del 2
novembre  1995,  ed  alla  legge  30 maggio 1995, n. 204, con oneri a
carico del datore di lavoro.
  4.  Nei  casi  di  cui  al comma 1, la valutazione delle dosi viene
effettuata secondo le modalita' indicate nell'allegato I-bis.".