Articolo 5
                      Potere di organizzazione
(Art.4  del d.lgs n.29 del 1993, come sostituito prima dall'art.3 del
d.lgs n.546 del 1993, successivamente modificato dall'art.9 del d.lgs
n.396 del 1997, e nuovamente sostituito dall'art.4 del d.lgs n.80 del
                                1998)

   1.  Le  amministrazioni  pubbliche  assumono  ogni  determinazione
organizzativa  al fine di assicurare l'attuazione dei principi di cui
all'articolo  2,  comma  1,  e  la  rispondenza al pubblico interesse
dell'azione amministrativa.
   2.  Nell'ambito  delle  leggi  e  degli  atti organizzativi di cui
all'articolo 2, comma 1, le determinazioni per l'organizzazione degli
uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono
assunte  dagli  organi  preposti  alla  gestione con la capacita' e i
poteri del privato datore di lavoro.
   3. Gli organismi di controllo interno verificano periodicamente la
rispondenza  delle  determinazioni organizzative ai principi indicati
all'articolo  2,  comma  1,  anche  al  fine di propone l'adozione di
eventuali  interventi correttivi e di fornire elementi per l'adozione
delle misure previste nei confronti dei responsabili della gestione.