Art. 5. 1. Alle disposizioni del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, come modificato dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, sono apportate le seguenti correzioni: a) nell'articolo 4, comma 3, lettera c), le parole: "di cui all'articolo 3, comma 5" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 2, comma 5, lettere a) e b)"; b) nell'articolo 22, comma 3, le parole: "al comma 1 e di quelli di cui la legge" sono sostituite dalle seguenti: "al comma 1 e di quelle per cui la legge"; c) nell'articolo 27, comma 2-bis, lettera d), le parole "fini di terapia medica" sono sostitute dalle seguenti: "fini di terapia medica."; d) nell'articolo 69, comma 1, le parole: "comunque, ad attivita' che" sono sostituite dalle seguenti: "comunque, attivita' che"; e) negli articoli 127 e 128, comma 1, lettera c), le parole "articolo 101, comma 3," sono sostituite dalle seguenti: "articolo 115-ter,". 2. Nell'allegato I-bis del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, come modificato dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, nel paragrafo 4, lettera c), le parole: "e' fissato in termini in 0,3 mSv/anno" sono sostituite dalle seguenti: "e' fissato in 0,3 mSv/anno". 3. Nell'allegato IV del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, come modificato dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, sono apportate le seguenti correzioni: a) nel paragrafo 8.1 le parole: "paragrafo 8" sono sostituite dalle seguenti: "paragrafo 7"; b) nel paragrafo 11.1 le parole: "definito nel paragrafo 0.4." sono sostituite dalle seguenti: "definito nel paragrafo 0.3."; c) nel paragrafo 11.2 le parole: "definiti nel paragrafo 0.4" sono sostituite dalle seguenti: "definiti nel paragrafo 0.3"; d) nell'intestazione della tabella IV.7, terza colonna, le unita' di misura "(Sv.g elevato a -1/Bq.m elevato a -3)" sono sostituite da: "(Sv.giorno elevato a -1/Bq.m elevato a -3)". 4. Nell'allegato VII del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, come modificato dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, nel paragrafo 2.8, lettera a), leparole: "a seguito del consumo dell'impiego dei beni di consumo;" sono sostituite dalle seguenti: "a seguito dell'impiego dei beni di consumo;". 5. Nell'allegato IX del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, come modificato dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel punto 2.1.a).1.B del paragrafo 2 le parole: "al punto 2.1.a).1.A.:" sono sostituite dalle seguenti: "al punto 2.1.a).1.A."; b) nel punto 2.1.b) del paragrafo 2 le parole: "al secondo,.." sono sostituite dalle seguenti: "al secondo."; c) nel punto 3.1 del paragrafo 3 le parole: "i valori forniti nella tabella IX-2" sono sostituite dalle seguenti: "i valori forniti nella tabella IX-1"; d) nel punto 5.3.d) del paragrafo 5 le parole: "per le pratiche di cui alle lettere d) e e) dell'articolo 27 che siano classificate" sono sostituite dalle seguenti: "per le pratiche di cui alle lettere c) e d) del comma 2-bis dell'articolo 27 che siano classificate". 6. Nella tabella I-1 dell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, come modificato dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, le righe: Parte di provvedimento in formato grafico 7. Nell'allegato XI del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, come modificato dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nell'intitolazione le parole: "dell'articolo 91, comma 5, delle modalita'" sono sostituite dalle seguenti: "dell'articolo 90, comma 5, delle modalita'"; b) nel punto 1.1 del paragrafo 1 le parole: "al modello di cui all'allegato A." sono sostituite dalle seguenti: "al modello A allegato."; c) nel punto 1.3 del paragrafo 1 le parole: "L'organo di cui al punto 2.2" sono sostituite dalle seguenti: "L'organo di cui al punto 1.2".
Note all'art. 5: - Per quanto concerne il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, come modificato dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, vedasi note alle premesse. Si riporta qui di seguito l'art. 4, comma 3, lettera c), del suddetto decreto, cosi' come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato: "3. Inoltre, si intende per: a) - b) (omissis); c) persone del pubblico: individui della popolazione, esclusi i lavoratori, gli apprendisti e gli studenti esposti in ragione della loro attivita' e gli individui durante l'esposizione di cui all'art. 2, comma 5, lettere a) e b). - Si riporta qui di seguito l'art. 22, comma 3, del suddetto decreto, cosi' come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato: "3. I detentori delle sorgenti oggetto delle pratiche di cui al comma 1 e di quelle per cui la legge 31 dicembre 1962, n. 1860, o il presente decreto prevedono specifici provvedimenti autorizzativi devono provvedere alla registrazione delle sorgenti detenute, con le indicazioni della presa in carico e dello scarico delle stesse". - Si riporta qui di seguito l'art. 27, comma 2-bis, lettera d), del suddetto decreto, cosi' come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato: "2.bis. Il nulla osta di cui al comma 1 e', in particolare, richiesto per: a) - c) (omissis); d) l'impiego di acceleratori, di apparati a raggi X o di materie radioattive per esposizione di persone a fini di terapia medica". - Si riporta qui di seguito l'art. 69, comma 1, del suddetto decreto, cosi' come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato: "1. Ferma restando l'applicazione delle norme speciali concernenti la tutela delle lavoratrici madri, le donne gestanti non possono svolgere attivita' in zone classificate o, comunque, attivita' che potrebbero esporre il nascituro ad una dose che ecceda un millisievert durante il periodo della gravidanza". - Si riportano qui di seguito il testo degli articoli 127 e 128, comma 1, lettera c), del suddetto decreto, cosi' come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato: "Art. 127. - 1. Le norme della presente sezione disciplinano le attivita' e le procedure di informazione della popolazione sulle misure di protezione sanitaria e sul comportamento da adottare per i casi di emergenza radiologica e si applicano alle situazioni di emergenza di cui alla sezione I del presente capo, nonche' ai casi previsti all'art. 115-ter. "Art. 128 (Definizioni). - 1. Ferme restando le definizioni di cui al capo II, ai fini dell'applicazione della presente sezione valgono le definizioni seguenti: a) - b) (omissis); c) piano di intervento: i piani di emergenza di cui alla sezione I del presente capo, ovvero i piani di cui alla legge 24 febbraio 1992 n. 225, che tengano conto delle situazioni previste all'art.115-ter. - Si riporta qui di seguito l'allegato I-bis, paragrafo 4, lettera c), del suddetto decreto, cosi' come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato: "Allegato I-bis. 4. Livelli di azione: a) - b) (omissis); c) per i luoghi di lavoro di cui all'art. 10-bis, comma 1, lettere c) e d), il livello di azione per le persone del pubblico e' fissato in 0,3 mSv/anno di dose efficace". - Si riporta qui di seguito l'allegato IV, paragrafi 8.1, 11.1 e 11.2, del suddetto decreto, cosi' come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato: 8.1. Fermo restando il rispetto del limite di cui al paragrafo 7, per gli individui della popolazione devono altresi' essere rispettati in un anno solare i seguenti limiti di dose equivalente: a) 15 mSv per il cristallino; b) 50 mSv per la pelle, calcolato in media su 1 cm2 di pelle, indipendentemente dalla superficie esposta. (Omissis). 11.1. Per la sorveglianza individuale dell'esposizione esterna si usa l'equivalente di dose personale Hp(d) definito nel pararafo 0.3. 11.2. Per la sorveglianza dell'esposizione esterna nelle aree di lavoro e nell'ambiente si usano l'equivalente di dose ambientale H*(d) e l'equivalente di dose direzionale H'(d, omega) definiti nel paragrafo 0.3". - Si riporta la tabella n. 7 del suddetto decreto, cosi' come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato: Tabella IV.7 Dose efficace per esposizione di adulti a gas inerti Parte di provvedimento in formato grafico - Si riporta qui di seguito l'allegato VII, punto 2.8, lettera a), del suddetto decreto, cosi' come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato: "2.8. Nell'autorizzazione sono inserite specifiche prescrizioni tecniche relative: a) al valore massimo di dose derivante dalla pratica per gli individui dei gruppi di riferimento della popolazione ad essa interessata, a seguito dell'impiego dei beni di consumo;". - Si riporta qui di seguito l'allegato IX, punto 2.1. del paragrafo 2, punto 3.1 del paragrafo 3 e 5.3.d) del paragrafo 5 del suddetto decreto, cosi' come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato: "2.1. Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 7 ed al capo VII viene classificato in categoria A: a) l'impiego di materie radioattive allorche' si verifichi una delle seguenti condizioni: 1) per le materie in forma di sorgenti non sigillate: A) l'attivita' totale presente sia uguale o superiore di un fattore 106 ai valori indicati nella tabella IX-1; B) l'attivita' totale detenuta in ragione d'anno solare sia uguale o superiore per un fattore 50 ai valori di cui al punto 2.1.a).1.A.; 2 per le materie in forma di sorgenti sigillate: A) l'attivita' totale presente sia uguale o superiore di un fattore 3000 ai valori di cui al punto 2.1.a).A; B) l'attivita' totale detenuta in ragione d'anno solare sia uguale o superiore per un fattore 50 ai valori di cui al punto 2.1.a).2.A; b) l'impiego di sorgenti di radiazioni con produzione media nel tempo di neutroni su tutto l'angolo solido sia superiore a 107 neutroni al secondo; c) l'impiego di macchine radiogene che accelerino elettroni con energia massima di accelerazione uguale o superiore a 20 MeV. (Omissis). 3.1. I nuclidi marcati con il suffisso *** o "sec nella tabella IX-1 rappresentano i nuclidi padri in equilibrio con i corrispondenti nuclidi figli rappresentati nella tabella IX-2; in questo caso, i valori forniti nella tabella IX-1 si riferiscono al solo nuclide padre, e tengono gia' conto del nuclide o dei nuclidi figli presenti.". (Omissis). "5.3. Nel nulla osta sono inserite specifiche prescrizioni tecniche relative: a) - c) (omissis); d) se del caso, agli aspetti della radioprotezione del paziente; queste prescrizioni vengono stabilite in via esclusiva dal Ministero della sanita' per le pratiche di cui alle lettere c) e d) del comma 2-bis dell'art. 27 che siano classificate in categoria A;". - Si riporta qui di seguito la tabella I-1 dell'allegato I, del suddetto decreto, cosi' come modificato del decreto legislativo qui pubblicato: "Tabella I Parte di provvedimento in formato grafico - Si riporta qui di seguito l'allegato XI, intitolazione e paragrafo 1, del suddetto decreto, cosi' come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato: "Allegato XI Determinazione ai sensi dell'art. 62, comma 3, dell'art. 81, comma 6 e dell'art. 90, comma 5, delle modalita' di tenuta della documentazione relativa alla sorveglianza fisica e medica della protezione dalle radiazioni ionizzanti e del libretto personale di radioprotezione per i lavoratori esterni. 1. Libretto personale di radioprotezione e suo rilascio. 1.1. Il libretto personale di radioprotezione di cui all'art. 62, comma 2, lettera e), del presente decreto e' istituito conformemente al modello A allegato. 1.2. Il libretto personale di cui al punto 1.1 e' istituito dal datore di lavoro di impresa esterna, o dal lavoratore esterno se autonomo, che provvede a compilare le sezioni 1 e 2, apponendo timbro e sottoscrizione, e ad inviare il libretto stesso al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale rapporti di lavoro. 1.3. L'organo di cui al punto 1.2 provvede al rilascio con l'attribuzione di un numero progressivo di registrazione e della data. 1.4. Il lavoratore in possesso di libretto personale di radioprotezione gia' rilasciato ai sensi del punto 1.3 lo consegna al proprio datore di lavoro di impresa esterna all'inizio di un nuovo rapporto di lavoro".