Art. 5. 
 
  1. Alle disposizioni del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230,
come modificato dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241,  sono
apportate le seguenti correzioni: 
    a) nell'articolo 4, comma 3,  lettera  c),  le  parole:  "di  cui
all'articolo 3, comma 5" sono  sostituite  dalle  seguenti:  "di  cui
all'articolo 2, comma 5, lettere a) e b)"; 
    b) nell'articolo 22, comma 3, le parole: "al comma 1 e di  quelli
di cui la legge" sono sostituite dalle seguenti: "al  comma  1  e  di
quelle per cui la legge"; 
    c) nell'articolo 27, comma 2-bis, lettera d), le parole "fini  di
terapia medica" sono  sostitute  dalle  seguenti:  "fini  di  terapia
medica."; 
    d) nell'articolo 69, comma 1, le parole: "comunque, ad  attivita'
che" sono sostituite dalle seguenti: "comunque, attivita' che"; 
    e) negli articoli 127 e 128,  comma  1,  lettera  c),  le  parole
"articolo 101, comma 3," sono sostituite  dalle  seguenti:  "articolo
115-ter,". 
  2. Nell'allegato I-bis del decreto legislativo 17  marzo  1995,  n.
230, come modificato dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n.  241,
nel paragrafo 4, lettera c), le parole: "e' fissato in termini in 0,3
mSv/anno"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "e'  fissato  in   0,3
mSv/anno". 
  3. Nell'allegato IV del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.  230,
come modificato dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241,  sono
apportate le seguenti correzioni: 
    a) nel paragrafo 8.1 le parole:  "paragrafo  8"  sono  sostituite
dalle seguenti: "paragrafo 7"; 
    b) nel paragrafo 11.1 le parole: "definito  nel  paragrafo  0.4."
sono sostituite dalle seguenti: "definito nel paragrafo 0.3."; 
    c) nel paragrafo 11.2 le parole:  "definiti  nel  paragrafo  0.4"
sono sostituite dalle seguenti: "definiti nel paragrafo 0.3"; 
    d) nell'intestazione della tabella IV.7, terza colonna, le unita'
di misura "(Sv.g elevato a -1/Bq.m elevato a -3)" sono sostituite da:
"(Sv.giorno elevato a -1/Bq.m elevato a -3)". 
  4. Nell'allegato VII del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230,
come modificato dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n.  241,  nel
paragrafo  2.8,  lettera  a),  leparole:  "a  seguito   del   consumo
dell'impiego dei beni di consumo;" sono sostituite dalle seguenti: "a
seguito dell'impiego dei beni di consumo;". 
  5. Nell'allegato IX del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.  230,
come modificato dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) nel punto 2.1.a).1.B del paragrafo  2  le  parole:  "al  punto
2.1.a).1.A.:" sono sostituite dalle seguenti: "al punto 2.1.a).1.A."; 
    b) nel punto 2.1.b) del paragrafo 2 le  parole:  "al  secondo,.."
sono sostituite dalle seguenti: "al secondo."; 
    c) nel punto 3.1 del paragrafo 3 le  parole:  "i  valori  forniti
nella tabella IX-2" sono sostituite dalle seguenti: "i valori forniti
nella tabella IX-1"; 
    d) nel punto 5.3.d) del paragrafo 5 le parole: "per  le  pratiche
di cui alle lettere d) e e) dell'articolo 27 che siano  classificate"
sono sostituite dalle seguenti: "per le pratiche di cui alle  lettere
c) e d) del comma 2-bis dell'articolo 27 che siano classificate". 
  6. Nella tabella I-1 dell'allegato I  del  decreto  legislativo  17
marzo 1995, n. 230, come modificato dal decreto legislativo 26 maggio
2000, n. 241, le righe: 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
  7. Nell'allegato XI del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.  230,
come modificato dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) nell'intitolazione le  parole:  "dell'articolo  91,  comma  5,
delle modalita'" sono sostituite dalle seguenti:  "dell'articolo  90,
comma 5, delle modalita'"; 
    b) nel punto 1.1 del paragrafo 1 le parole: "al  modello  di  cui
all'allegato A."  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "al  modello  A
allegato."; 
    c) nel punto 1.3 del paragrafo 1 le parole: "L'organo di  cui  al
punto 2.2" sono sostituite dalle seguenti: "L'organo di cui al  punto
1.2". 
 
    

          Note all'art. 5:
              -  Per  quanto concerne il decreto legislativo 17 marzo
          1995,  n.  230,  come  modificato  dal  decreto legislativo
          26 maggio  2000,  n.  241,  vedasi  note  alle premesse. Si
          riporta  qui  di seguito l'art. 4, comma 3, lettera c), del
          suddetto   decreto,   cosi'  come  modificato  dal  decreto
          legislativo qui pubblicato:
                "3. Inoltre, si intende per:
                  a) - b) (omissis);
                  c) persone    del    pubblico:    individui   della
          popolazione,  esclusi  i  lavoratori, gli apprendisti e gli
          studenti  esposti  in  ragione  della  loro attivita' e gli
          individui durante l'esposizione di cui all'art. 2, comma 5,
          lettere a) e b).
              -  Si  riporta  qui  di seguito l'art. 22, comma 3, del
          suddetto   decreto,   cosi'  come  modificato  dal  decreto
          legislativo qui pubblicato:
                "3. I detentori delle sorgenti oggetto delle pratiche
          di  cui al comma 1 e di quelle per cui la legge 31 dicembre
          1962,  n.  1860,  o il presente decreto prevedono specifici
          provvedimenti    autorizzativi   devono   provvedere   alla
          registrazione  delle  sorgenti detenute, con le indicazioni
          della presa in carico e dello scarico delle stesse".
              -  Si  riporta  qui  di seguito l'art. 27, comma 2-bis,
          lettera d), del suddetto decreto, cosi' come modificato dal
          decreto legislativo qui pubblicato:
                "2.bis.  Il  nulla  osta  di  cui  al  comma 1 e', in
          particolare, richiesto per:
                  a) - c) (omissis);
                  d) l'impiego di acceleratori, di apparati a raggi X
          o  di materie radioattive per esposizione di persone a fini
          di terapia medica".
              -  Si  riporta  qui  di seguito l'art. 69, comma 1, del
          suddetto   decreto,   cosi'  come  modificato  dal  decreto
          legislativo qui pubblicato:
                "1.   Ferma   restando   l'applicazione  delle  norme
          speciali  concernenti la tutela delle lavoratrici madri, le
          donne  gestanti  non  possono  svolgere  attivita'  in zone
          classificate  o, comunque, attivita' che potrebbero esporre
          il nascituro ad una dose che ecceda un millisievert durante
          il periodo della gravidanza".
              -  Si  riportano qui di seguito il testo degli articoli
          127 e 128, comma 1, lettera c), del suddetto decreto, cosi'
          come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato:
              "Art.  127.  -  1.  Le  norme  della  presente  sezione
          disciplinano  le  attivita'  e le procedure di informazione
          della  popolazione  sulle  misure di protezione sanitaria e
          sul  comportamento  da  adottare  per  i  casi di emergenza
          radiologica  e si applicano alle situazioni di emergenza di
          cui  alla  sezione  I  del  presente  capo, nonche' ai casi
          previsti all'art. 115-ter.
              "Art.   128  (Definizioni).  -  1.  Ferme  restando  le
          definizioni  di  cui  al capo II, ai fini dell'applicazione
          della presente sezione valgono le definizioni seguenti:
                a) - b) (omissis);
                c) piano  di  intervento: i piani di emergenza di cui
          alla  sezione  I  del  presente capo, ovvero i piani di cui
          alla legge 24 febbraio 1992 n. 225, che tengano conto delle
          situazioni previste all'art.115-ter.
              - Si riporta qui di seguito l'allegato I-bis, paragrafo
          4,  lettera c), del suddetto decreto, cosi' come modificato
          dal decreto legislativo qui pubblicato:
              "Allegato I-bis.
              4. Livelli di azione:
                a) - b) (omissis);
                c)  per  i  luoghi  di lavoro di cui all'art. 10-bis,
          comma  1,  lettere c)  e  d),  il  livello di azione per le
          persone  del  pubblico  e'  fissato in 0,3 mSv/anno di dose
          efficace".
              -  Si  riporta  qui di seguito l'allegato IV, paragrafi
          8.1,   11.1  e  11.2,  del  suddetto  decreto,  cosi'  come
          modificato dal decreto legislativo qui pubblicato:
              8.1.  Fermo  restando  il rispetto del limite di cui al
          paragrafo  7,  per  gli  individui della popolazione devono
          altresi'  essere  rispettati  in  un anno solare i seguenti
          limiti di dose equivalente:
                a) 15 mSv per il cristallino;
                b) 50  mSv  per la pelle, calcolato in media su 1 cm2
          di pelle, indipendentemente dalla superficie esposta.
              (Omissis).
              11.1.  Per la sorveglianza individuale dell'esposizione
          esterna  si  usa  l'equivalente  di  dose  personale  Hp(d)
          definito nel pararafo 0.3.
              11.2.  Per  la  sorveglianza  dell'esposizione  esterna
          nelle aree di lavoro e nell'ambiente si usano l'equivalente
          di   dose   ambientale   H*(d)   e  l'equivalente  di  dose
          direzionale H'(d, omega) definiti nel paragrafo 0.3".
              -  Si  riporta  la  tabella  n. 7 del suddetto decreto,
          cosi'   come   modificato   dal   decreto  legislativo  qui
          pubblicato:
                                Tabella IV.7
              Dose efficace per esposizione di adulti a gas inerti

    

         Parte di provvedimento in formato grafico

    

              -  Si riporta qui di seguito l'allegato VII, punto 2.8,
          lettera a), del suddetto decreto, cosi' come modificato dal
          decreto legislativo qui pubblicato:
                "2.8.  Nell'autorizzazione  sono  inserite specifiche
          prescrizioni tecniche relative:
                  a) al   valore  massimo  di  dose  derivante  dalla
          pratica  per  gli individui dei gruppi di riferimento della
          popolazione ad essa interessata, a seguito dell'impiego dei
          beni di consumo;".
              -  Si  riporta qui di seguito l'allegato IX, punto 2.1.
          del  paragrafo  2,  punto  3.1 del paragrafo 3 e 5.3.d) del
          paragrafo 5 del suddetto decreto, cosi' come modificato dal
          decreto legislativo qui pubblicato:
                "2.1.  Ferme restando le disposizioni di cui all'art.
          7 ed al capo VII viene classificato in categoria A:
                  a) l'impiego  di  materie  radioattive allorche' si
          verifichi una delle seguenti condizioni:
                    1)  per  le  materie  in  forma  di  sorgenti non
          sigillate:
                      A)  l'attivita'  totale  presente  sia uguale o
          superiore  di  un  fattore  106  ai  valori  indicati nella
          tabella IX-1;
                      B)   l'attivita'  totale  detenuta  in  ragione
          d'anno  solare  sia uguale o superiore per un fattore 50 ai
          valori di cui al punto 2.1.a).1.A.;
                    2 per le materie in forma di sorgenti sigillate:
                      A)  l'attivita'  totale  presente  sia uguale o
          superiore  di  un  fattore  3000  ai valori di cui al punto
          2.1.a).A;
                      B)   l'attivita'  totale  detenuta  in  ragione
          d'anno  solare  sia uguale o superiore per un fattore 50 ai
          valori di cui al punto 2.1.a).2.A;
                  b) l'impiego   di   sorgenti   di   radiazioni  con
          produzione  media  nel  tempo di neutroni su tutto l'angolo
          solido sia superiore a 107 neutroni al secondo;
                  c) l'impiego  di  macchine radiogene che accelerino
          elettroni  con  energia  massima  di accelerazione uguale o
          superiore a 20 MeV.
              (Omissis).
              3.1. I nuclidi marcati con il suffisso *** o "sec nella
          tabella  IX-1  rappresentano  i nuclidi padri in equilibrio
          con  i  corrispondenti  nuclidi  figli  rappresentati nella
          tabella  IX-2;  in  questo  caso,  i  valori  forniti nella
          tabella  IX-1  si  riferiscono  al  solo  nuclide  padre, e
          tengono   gia'  conto  del  nuclide  o  dei  nuclidi  figli
          presenti.".
              (Omissis).
              "5.3.   Nel   nulla   osta   sono  inserite  specifiche
          prescrizioni tecniche relative:
                a) - c) (omissis);
                d) se  del  caso,  agli aspetti della radioprotezione
          del  paziente; queste prescrizioni vengono stabilite in via
          esclusiva  dal  Ministero  della sanita' per le pratiche di
          cui  alle  lettere c) e d) del comma 2-bis dell'art. 27 che
          siano classificate in categoria A;".
              - Si   riporta   qui   di   seguito   la   tabella  I-1
          dell'allegato   I,   del   suddetto   decreto,  cosi'  come
          modificato del decreto legislativo qui pubblicato:
                                                           "Tabella I

    

         Parte di provvedimento in formato grafico

    

              - Si    riporta   qui   di   seguito   l'allegato   XI,
          intitolazione  e  paragrafo  1, del suddetto decreto, cosi'
          come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato:
                                                         "Allegato XI
              Determinazione   ai   sensi   dell'art.  62,  comma  3,
          dell'art.  81,  comma  6  e  dell'art.  90,  comma 5, delle
          modalita'  di  tenuta  della  documentazione  relativa alla
          sorveglianza   fisica   e  medica  della  protezione  dalle
          radiazioni   ionizzanti   e   del   libretto  personale  di
          radioprotezione per i lavoratori esterni.
              1.   Libretto   personale   di  radioprotezione  e  suo
          rilascio.
              1.1.  Il  libretto  personale di radioprotezione di cui
          all'art.  62,  comma 2, lettera e), del presente decreto e'
          istituito conformemente al modello A allegato.
              1.2.  Il  libretto  personale  di  cui  al punto 1.1 e'
          istituito  dal  datore  di lavoro di impresa esterna, o dal
          lavoratore esterno se autonomo, che provvede a compilare le
          sezioni  1  e  2,  apponendo  timbro e sottoscrizione, e ad
          inviare  il libretto stesso al Ministero del lavoro e della
          previdenza sociale - Direzione generale rapporti di lavoro.
              1.3.  L'organo di cui al punto 1.2 provvede al rilascio
          con    l'attribuzione   di   un   numero   progressivo   di
          registrazione e della data.
              1.4. Il lavoratore in possesso di libretto personale di
          radioprotezione  gia'  rilasciato ai sensi del punto 1.3 lo
          consegna  al  proprio  datore  di lavoro di impresa esterna
          all'inizio di un nuovo rapporto di lavoro".