Art. 5.
                       (Permesso di soggiorno)

   1.  Al  testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998,
all'articolo 5 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, dopo le parole: "permesso di soggiorno rilasciati",
sono inserite le seguenti: ", e in corso di validita',";
   b) dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
   "2-bis.  Lo  straniero  che  richiede  il permesso di soggiorno e'
sottoposto a rilievi fotodattiloscopici";
   c)  al comma 3, alinea, dopo le parole: "La durata del permesso di
soggiorno"  sono  inserite le seguenti: "non rilasciato per motivi di
lavoro";
   d) al comma 3, le lettere b) e d) sono abrogate;
   e) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:
   "3-bis.   Il  permesso  di  soggiorno  per  motivi  di  lavoro  e'
rilasciato  a  seguito  della  stipula del contratto di soggiorno per
lavoro  di cui all'articolo 5-bis. La durata del relativo permesso di
soggiorno  per lavoro e' quella prevista dal contratto di soggiorno e
comunque non puo' superare:
   a)  in  relazione ad uno o piu' contratti di lavoro stagionale, la
durata complessiva di nove mesi;
   b)  in  relazione  ad  un  contratto di lavoro subordinato a tempo
determinato, la durata di un anno;
   c)  in  relazione  ad  un  contratto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato, la durata di due anni.
   3-ter.  Allo  straniero  che  dimostri  di essere venuto in Italia
almeno due anni di seguito per prestare lavoro stagionale puo' essere
rilasciato,  qualora  si  tratti  di impieghi ripetitivi, un permesso
pluriennale,  a  tale  titolo,  fino  a tre annualita', per la durata
temporale  annuale  di  cui  ha  usufruito  nell'ultimo  dei due anni
precedenti  con  un solo provvedimento. Il relativo visto di ingresso
e'  rilasciato  ogni anno. Il permesso e' revocato immediatamente nel
caso  in  cui  lo  straniero violi le disposizioni del presente testo
unico.
   3-quater.  Possono  inoltre soggiornare nel territorio dello Stato
gli  stranieri  muniti  di  permesso di soggiorno per lavoro autonomo
rilasciato   sulla   base   della   certificazione  della  competente
rappresentanza diplomatica o consolare italiana della sussistenza dei
requisiti  previsti  dall'articolo  26  del  presente testo unico. Il
permesso  di  soggiorno  non  puo'  avere  validita'  superiore ad un
periodo di due anni.
   3-quinquies.  La  rappresentanza  diplomatica o consolare italiana
che  rilascia il visto di ingresso per motivi di lavoro, ai sensi dei
commi  2  e 3 dell'articolo 4, ovvero il visto di ingresso per lavoro
autonomo, ai sensi del comma 5 dell'articolo 26, ne da' comunicazione
anche  in  via  telematica  al  Ministero dell'interno e all'INPS per
l'inserimento  nell'archivio  previsto  dal  comma 9 dell'articolo 22
entro  trenta  giorni  dal  ricevimento  della documentazione. Uguale
comunicazione  e'  data  al  Ministero  dell'interno  per  i visti di
ingresso  per ricongiungimento familiare di cui all'articolo 29 entro
trenta giorni dal ricevimento della documentazione.
   3-sexies.   Nei  casi  di  ricongiungimento  familiare,  ai  sensi
dell'articolo 29, la durata del permesso di soggiorno non puo' essere
superiore a due anni";
   f) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
   "4.  Il  rinnovo  del  permesso  di  soggiorno  e' richiesto dallo
straniero  al  questore della provincia in cui dimora, almeno novanta
giorni  prima  della scadenza nei casi di cui al comma 3-bis, lettera
c),  sessanta  giorni  prima  nei  casi  di  cui  alla lettera b) del
medesimo  comma  3-bis,  e  trenta  giorni  nei  restanti casi, ed e'
sottoposto  alla verifica delle condizioni previste per il rilascio e
delle  diverse  condizioni  previste  dal presente testo unico. Fatti
salvi  i  diversi  termini  previsti  dal  presente testo unico e dal
regolamento  di attuazione, il permesso di soggiorno e' rinnovato per
una durata non superiore a quella stabilita con rilascio iniziale";
   g) dopo il comma 4, e' inserito il seguente:
   "4-bis.  Lo  straniero  che  richiede  il  rinnovo del permesso di
soggiorno e' sottoposto a rilievi fotodattiloscopici";
   h) il comma 8 e' sostituito dal seguente:
   "8.  Il  permesso  di  soggiorno  e  la  carta di soggiorno di cui
all'articolo   9   sono  rilasciati  mediante  utilizzo  di  mezzi  a
tecnologia  avanzata  con caratteristiche anticontraffazione conformi
ai  tipi  da  approvare  con  decreto  del  Ministro dell'interno, di
concerto  con  il  Ministro  per  l'innovazione  e  le  tecnologie in
attuazione  dell'Azione  comune  adottata  dal  Consiglio dell'Unione
europea  il  16  dicembre  1996, riguardante l'adozione di un modello
uniforme per i permessi di soggiorno";
   i) dopo il comma 8, e' inserito il seguente:
   "8-bis.  Chiunque  contraffa'  o  altera  un  visto  di ingresso o
reingresso, un permesso di soggiorno, un contratto di soggiorno o una
carta  di  soggiorno, ovvero contraffa' o altera documenti al fine di
determinare  il  rilascio di un visto di ingresso o di reingresso, di
un permesso di soggiorno, di un contratto di soggiorno o di una carta
di  soggiorno,  e'  punito con la reclusione da uno a sei anni. Se la
falsita'  concerne  un atto o parte di un atto che faccia fede fino a
querela  di  falso  la  reclusione e' da tre a dieci anni. La pena e'
aumentata se il fatto e' commesso da un pubblico ufficiale".
 
             Note all'art. 5:
                 -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  5  del decreto
          legislativo  25 luglio  1998, n. 286, come modificato dalla
          presente legge:
                 "Art.  5  (Permesso  di  soggiorno).  -  1.  Possono
          soggiornare   nel  territorio  dello  Stato  gli  stranieri
          entrati regolarmente ai sensi dell'art. 4, che siano muniti
          di   carta   di   soggiorno  o  di  permesso  di  soggiorno
          rilasciati,  e  in corso di validita', a norma del presente
          testo  unico  o  che  siano  in  possesso  di  permesso  di
          soggiorno o titolo equipollente rilasciato dalla competente
          autorita' di uno Stato appartenente all'Unione europea, nei
          limiti ed alle condizioni previsti da specifici accordi.
                 2.  Il  permesso di soggiorno deve essere richiesto,
          secondo   le   modalita'   previste   nel   regolamento  di
          attuazione, al questore della provincia in cui lo straniero
          si  trova entro otto giorni lavorativi dal suo ingresso nel
          territorio  dello  Stato  ed e' rilasciato per le attivita'
          previste dal visto d'ingresso o dalle disposizioni vigenti.
          Il   regolamento  di  attuazione  puo'  prevedere  speciali
          modalita'  di rilascio relativamente ai soggiorni brevi per
          motivi  di  turismo, di giustizia, di attesa di emigrazione
          in altro Stato e per l'esercizio delle funzioni di ministro
          di  culto  nonche'  ai soggiorni in case di cura, ospedali,
          istituti civili e religiosi e altre convivenze.
                 2-bis.  Lo  straniero  che  richiede  il permesso di
          soggiorno e' sottoposto a rilievi fotodattiloscopici.
                 3.   La   durata   del  permesso  di  soggiorno  non
          rilasciato  per  motivi  di  lavoro  e' quella prevista dal
          visto  d'ingresso,  nei limiti stabiliti dal presente testo
          unico  o  in  attuazione  degli accordi e delle convenzioni
          internazionali  in  vigore.  La  durata  non  puo' comunque
          essere:
                   a) superiore  a  tre  mesi,  per  visite, affari e
          turismo;
                   b) ABROGATA;
                   c) superiore   ad   un  anno,  in  relazione  alla
          frequenza   di   un  corso  per  studio  o  per  formazione
          debitamente    certificata;   il   permesso   e'   tuttavia
          rinnovabile annualmente nel caso di corsi pluriennali;
                   d) ABROGATA;
                   e) superiore   alle   necessita'  specificatamente
          documentate, negli altri casi consentiti dal presente testo
          unico o dal regolamento di attuazione.
                 3-bis. Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro
          e'  rilasciato  a  seguito  della  stipula del contratto di
          soggiorno  per  lavoro di cui all'art. 5-bis. La durata del
          relativo   permesso  di  soggiorno  per  lavoro  e'  quella
          prevista  dal  contratto  di  soggiorno e comunque non puo'
          superare:
                   a) in  relazione ad uno o piu' contratti di lavoro
          stagionale, la durata complessiva di nove mesi;
                   b) in   relazione   ad   un  contratto  di  lavoro
          subordinato a tempo determinato, la durata di un anno;
                   c) in   relazione   ad   un  contratto  di  lavoro
          subordinato a tempo indeterminato, la durata di due anni.
                 3-ter.  Allo straniero che dimostri di essere venuto
          in  Italia  almeno  due anni di seguito per prestare lavoro
          stagionale  puo'  essere  rilasciato,  qualora si tratti di
          impieghi   ripetitivi,  un  permesso  pluriennale,  a  tale
          titolo,  fino  a  tre  annualita',  per la durata temporale
          annuale  di  cui  ha  usufruito  nell'ultimo  dei  due anni
          precedenti  con un solo provvedimento. Il relativo visto di
          ingresso  e'  rilasciato ogni anno. Il permesso e' revocato
          immediatamente  nel  caso  in  cui  lo  straniero  violi le
          disposizioni del presente testo unico.
                 3-quater. Possono inoltre soggiornare nel territorio
          dello  Stato  gli stranieri muniti di permesso di soggiorno
          per   lavoro   autonomo   rilasciato   sulla   base   della
          certificazione  della competente rappresentanza diplomatica
          o   consolare  italiana  della  sussistenza  dei  requisiti
          previsti dall'art. 26 del presente testo unico. Il permesso
          di  soggiorno  non  puo'  avere  validita'  superiore ad un
          periodo di due anni.
                 3-quinquies.   La   rappresentanza   diplomatica   o
          consolare  italiana  che  rilascia il visto di ingresso per
          motivi  di  lavoro,  ai  sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 4,
          ovvero  il  visto di ingresso per lavoro autonomo, ai sensi
          del comma 5 dell'art. 26, ne da' comunicazione anche in via
          telematica   al   Ministero  dell'interno  e  all'INPS  per
          l'inserimento  nell'archivio previsto dal comma 9 dell'art.
          22    entro    trenta    giorni   dal   ricevimento   della
          documentazione.  Uguale  comunicazione e' data al Ministero
          dell'interno  per  i visti di ingresso per ricongiungimento
          familiare  di  cui  all'art.  29  entro  trenta  giorni dal
          ricevimento della documentazione.
                 3-sexies. Nei casi di ricongiungimento familiare, ai
          sensi dell'art. 29, la durata del permesso di soggiorno non
          puo' essere superiore a due anni.
                 4. Il rinnovo del permesso di soggiorno e' richiesto
          dallo  straniero al questore della provincia in cui dimora,
          almeno  novanta giorni prima della scadenza nei casi di cui
          al  comma 3-bis, lettera c), sessanta giorni prima nei casi
          di  cui  alla lettera b) del medesimo comma 3-bis, e trenta
          giorni  nei  restanti  casi, ed e' sottoposto alla verifica
          delle  condizioni  previste per il rilascio e delle diverse
          condizioni previste dal presente testo unico. Fatti salvi i
          diversi  termini  previsti  dal  presente testo unico e dal
          regolamento  di  attuazione,  il  permesso  di soggiorno e'
          rinnovato  per  una durata non superiore a quella stabilita
          con rilascio iniziale.
                 4-bis.  Lo  straniero  che  richiede  il rinnovo del
          permesso    di    soggiorno   e'   sottoposto   a   rilievi
          fotodattiloscopici.
                 5.  Il  permesso  di soggiorno o il suo rinnovo sono
          rifiutati   e,   se  il  permesso  di  soggiorno  e'  stato
          rilasciato,  esso  e'  revocato, quando mancano o vengono a
          mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno
          nel  territorio  dello  Stato,  fatto salvo quanto previsto
          dall'art.  22, comma 9, e sempre che non siano sopraggiunti
          nuovi  elementi  che ne consentano il rilascio e che non si
          tratti di irregolarita' amministrative sanabili.
                 6.  Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno
          possono  essere altresi' adottati sulla base di convenzioni
          o  accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando
          lo  straniero  non  soddisfi  le  condizioni  di  soggiorno
          applicabili  in  uno  degli  Stati  contraenti,  salvo  che
          ricorrano   seri   motivi,   in  particolare  di  carattere
          umanitario   o  risultanti  da  obblighi  costituzionali  o
          internazionali dello Stato italiano.
                 7.  Gli stranieri muniti del permesso di soggiorno o
          titolo  equipollente rilasciato dall'autorita' di uno Stato
          appartenente all'Unione europea, valido per il soggiorno in
          Italia  sono  tenuti  a  dichiarare  la  loro  presenza  al
          questore  con le modalita' e nei termini di cui al comma 2.
          Agli   stessi   e'   rilasciata   idonea   ricevuta   della
          dichiarazione di soggiorno. Ai contravventori si applica la
          sanzione  amministrativa del pagamento di una somma da lire
          200  mila  a  lire  600  mila. Qualora la dichiarazione non
          venga  resa  entro  60  giorni dall'ingresso nel territorio
          dello    Stato    puo'    essere    disposta   l'espulsione
          amministrativa.
                 8.  Il permesso di soggiorno e la carta di soggiorno
          di  cui  all'art.  9  sono  rilasciati mediante utilizzo di
          mezzi    a    tecnologia   avanzata   con   caratteristiche
          anticontraffazione   conformi  ai  tipi  da  approvare  con
          decreto  del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con il
          Ministro  per  l'innovazione  e le tecnologie in attuazione
          dell'Azione   comune  adottata  dal  Consiglio  dell'Unione
          europea  il  16 dicembre 1996, riguardante l'adozione di un
          modello uniforme per i permessi di soggiorno.
                 8-bis.  Chiunque  contraffa'  o  altera  un visto di
          ingresso   o  reingresso,  un  permesso  di  soggiorno,  un
          contratto  di  soggiorno  o  una carta di soggiorno, ovvero
          contraffa'  o  altera  documenti  al fine di determinare il
          rilascio  di  un  visto  di ingresso o di reingresso, di un
          permesso  di  soggiorno,  di un contratto di soggiorno o di
          una  carta di soggiorno, e' punito con la reclusione da uno
          a  sei  anni. Se la falsita' concerne un atto o parte di un
          atto  che faccia fede fino a querela di falso la reclusione
          e' da tre a dieci anni. La pena e' aumentata se il fatto e'
          commesso da un pubblico ufficiale.
                 9. Il permesso di soggiorno e' rilasciato, rinnovato
          o  convertito entro venti giorni dalla data in cui e' stata
          presentata  la  domanda,  se  sussistono  i  requisiti e le
          condizioni   previsti   dal  presente  testo  unico  e  dal
          regolamento  di  attuazione  per  il  permesso di soggiorno
          richiesto  ovvero, in mancanza di questo, per altro tipo di
          permesso  da  rilasciare in applicazione del presente testo
          unico".