Art. 5 
                 (Oggetto ed ambito di applicazione) 
 
  1. Il presente codice disciplina il trattamento di dati  personali,
anche detenuti all'estero, effettuato da chiunque  e'  stabilito  nel
territorio  dello  Stato  o  in  un  luogo  comunque  soggetto   alla
sovranita' dello Stato. 
  2. Il presente codice si  applica  anche  al  trattamento  di  dati
personali effettuato da chiunque e' stabilito nel  territorio  di  un
Paese  non  appartenente  all'Unione  europea  e  impiega,   per   il
trattamento, strumenti  situati  nel  territorio  dello  Stato  anche
diversi da quelli elettronici, salvo che essi siano  utilizzati  solo
ai fini di transito nel territorio dell'Unione europea.  In  caso  di
applicazione del presente codice, il titolare del trattamento designa
un proprio rappresentante stabilito nel  territorio  dello  Stato  ai
fini dell'applicazione della  disciplina  sul  trattamento  dei  dati
personali. 
  3. Il trattamento di dati personali effettuato da  persone  fisiche
per fini esclusivamente personali e'  soggetto  all'applicazione  del
presente codice solo se i dati sono destinati  ad  una  comunicazione
sistematica  o  alla  diffusione.  Si  applicano  in  ogni  caso   le
disposizioni in tema di responsabilita' e di sicurezza  dei  dati  di
cui agli articoli 15 e 31.