Art. 5. Comitato di direzione Il Comitato di direzione e' composto dai seguenti membri: a) un rappresentante per ogni Stato ed ogni Organizzazione internazionale membro dell'ICRANET; b) un rappresentante aggiunto per ogni altro Stato o Organizzazione internazionale che contribuisca finanziariamente alle attivita' dell'ICRANET; c) un rappresentante per ogni Universita' e per ogni Centro di ricerca associato all'ICRANET; d) un rappresentante per ogni altra istituzione che contribuisca alle attivita' dell'ICRANET accettata su decisione del Comitato di direzione; e) un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze del Governo italiano ed un rappresentante del sindaco di Pescara, tenuto conto del contributo nazionale e dell'apporto relativo al costituendo accordo di sede. In relazione alle successive adesioni all'Accordo viene prevista la partecipazione di un ulteriore rappresentante per ogni Stato od Organizzazione internazionale che contribuiscono al bilancio annuale dell'ICRANET; f) un rappresentante per l'Universita' di Stanford, l'Universita' dell'Arizona, la Specola Vaticana e l'ICRA quali membri fondatori. Il Comitato di direzione elegge un presidente fra i suoi membri per un periodo di tre anni, rinnovabile; il direttore e' il segretario esecutivo del Comitato di direzione; il Comitato di direzione si riunisce in sessione ordinaria una volta l'anno; si riunisce in sessione straordinaria su richiesta del presidente, o per propria iniziativa se richiesto da almeno la meta' dei suoi membri; la maggioranza dei membri costituisce il quorum per la riunione del Comitato di direzione; il Comitato di direzione adotta il proprio regolamento.