Art. 5.
1.  All'articolo  600-septies del codice penale e' aggiunto, in fine,
il seguente comma:
"La  condanna  o l'applicazione della pena su richiesta delle parti a
norma  dell'articolo  444  del codice di procedura penale per uno dei
delitti  di  cui  al primo comma comporta in ogni caso l'interdizione
perpetua  da  qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado,
nonche'  da  ogni  ufficio  o  servizio  in  istituzioni  o strutture
pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori".
 
          Nota all'art. 5:
              -  Si riporta il testo dell'art. 600-septies del codice
          penale come modificato dalla legge qui pubblicata:
              «Art.  600-septies  (Confisca e pene accessorie). - Nel
          caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta
          delle  parti, a norma dell'art. 444 del codice di procedura
          penale,  per  i  delitti previsti dalla presente sezione e'
          sempre  ordinata,  salvi i diritti della persona offesa dal
          reato  alle  restituzioni  ed al risarcimento dei danni, la
          confisca  di cui all'art. 240 e, quando non e' possibile la
          confisca  di beni che costituiscono il profitto o il prezzo
          del  reato,  la  confisca  di  beni  di  cui  il  reo ha la
          disponibilita'   per   un   valore  corrispondente  a  tale
          profitto.  In  ogni  caso  e'  disposta  la  chiusura degli
          esercizi  la  cui  attivita' risulta finalizzata ai delitti
          previsti  dalla  presente  sezione, nonche' la revoca della
          licenza     d'esercizio     o     della    concessione    o
          dell'autorizzazione per le emittenti radiotelevisive.
              La  condanna  o  l'applicazione della pena su richiesta
          delle  parti  a norma dell'art. 444 del codice di procedura
          penale  per  uno dei delitti di cui al primo comma comporta
          in  ogni caso l'interdizione perpetua da qualunque incarico
          nelle scuole di ogni ordine e rado, nonche' da ogni ufficio
          o  servizio  in istituzioni o strutture pubbliche o private
          frequentate prevalentemente da minori.».