Art. 5.

                    Progettazione degli impianti

  1.  Per  l'installazione,  la  trasformazione e l'ampliamento degli
impianti         di        cui        all'articolo 1,        comma 2,
lettere a), b), c), d), e), g),  e'  redatto un progetto. Fatta salva
l'osservanza   delle   normative   piu'   rigorose   in   materia  di
progettazione,  nei  casi indicati al comma 2, il progetto e' redatto
da  un  professionista  iscritto  negli albi professionali secondo la
specifica  competenza  tecnica richiesta mentre, negli altri casi, il
progetto,  come  specificato  all'articolo 7, comma 2, e' redatto, in
alternativa, dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice.
  2.  Il  progetto per l'installazione, trasformazione e ampliamento,
e'  redatto  da  un  professionista  iscritto agli albi professionali
secondo  le  specifiche  competenze  tecniche richieste, nei seguenti
casi:
    a) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), per tutte
le  utenze  condominiali  e  per  utenze domestiche di singole unita'
abitative  aventi  potenza  impegnata  superiore  a 6 kw o per utenze
domestiche  di singole unita' abitative di superficie superiore a 400
mq;
    b) impianti  elettrici  realizzati  con  lampade  fluorescenti  a
catodo  freddo,  collegati  ad  impianti  elettrici,  per  i quali e'
obbligatorio  il  progetto  e  in  ogni  caso per impianti di potenza
complessiva maggiore di 1200 VA resa dagli alimentatori;
    c) impianti  di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), relativi
agli  immobili  adibiti  ad  attivita'  produttive,  al commercio, al
terziario e ad altri usi, quando le utenze sono alimentate a tensione
superiore  a  1000 V, inclusa la parte in bassa tensione, o quando le
utenze  sono  alimentate  in  bassa tensione aventi potenza impegnata
superiore a 6 kw o qualora la superficie superi i 200 mq;
    d) impianti  elettrici  relativi ad unita' immobiliari provviste,
anche  solo  parzialmente, di ambienti soggetti a normativa specifica
del  CEI,  in  caso  di  locali  adibiti  ad uso medico o per i quali
sussista  pericolo  di  esplosione  o  a maggior rischio di incendio,
nonche'  per  gli  impianti di protezione da scariche atmosferiche in
edifici di volume superiore a 200 mc;
    e) impianti  di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), relativi
agli  impianti  elettronici  in genere quando coesistono con impianti
elettrici con obbligo di progettazione;
    f) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), dotati di
canne    fumarie   collettive   ramificate,   nonche'   impianti   di
climatizzazione  per  tutte le utilizzazioni aventi una potenzialita'
frigorifera pari o superiore a 40.000 frigorie/ora;
    g) impianti  di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), relativi
alla  distribuzione e l'utilizzazione di gas combustibili con portata
termica  superiore  a  50  kw  o  dotati  di canne fumarie collettive
ramificate,  o impianti relativi a gas medicali per uso ospedaliero e
simili, compreso lo stoccaggio;
    h) impianti  di  cui all'articolo 1, comma 2, lettera g), se sono
inseriti   in  un'attivita'  soggetta  al  rilascio  del  certificato
prevenzione  incendi  e,  comunque, quando gli idranti sono in numero
pari  o  superiore a 4 o gli apparecchi di rilevamento sono in numero
pari o superiore a 10.
  3.  I  progetti  degli  impianti  sono  elaborati secondo la regola
dell'arte. I progetti elaborati in conformita' alla vigente normativa
e  alle  indicazioni  delle guide e alle norme dell'UNI, del CEI o di
altri   Enti   di  normalizzazione  appartenenti  agli  Stati  membri
dell'Unione  europea  o  che sono parti contraenti dell'accordo sullo
spazio  economico  europeo,  si considerano redatti secondo la regola
dell'arte.
  4.  I  progetti  contengono  almeno  gli  schemi  dell'impianto e i
disegni  planimetrici nonche' una relazione tecnica sulla consistenza
e   sulla   tipologia   dell'installazione,  della  trasformazione  o
dell'ampliamento  dell'impianto stesso, con particolare riguardo alla
tipologia  e  alle  caratteristiche  dei  materiali  e  componenti da
utilizzare  e  alle misure di prevenzione e di sicurezza da adottare.
Nei  luoghi a maggior rischio di incendio e in quelli con pericoli di
esplosione,   particolare   attenzione  e'  posta  nella  scelta  dei
materiali  e  componenti  da  utilizzare nel rispetto della specifica
normativa tecnica vigente.
  5. Se l'impianto a base di progetto e' variato in corso d'opera, il
progetto  presentato  e'  integrato  con la necessaria documentazione
tecnica  attestante  le  varianti, alle quali, oltre che al progetto,
l'installatore  e'  tenuto  a fare riferimento nella dichiarazione di
conformita'.
  6.  Il  progetto,  di  cui  al  comma 2,  e'  depositato  presso lo
sportello  unico  per  l'edilizia  del  comune  in  cui  deve  essere
realizzato l'impianto nei termini previsti all'articolo 11.