Art. 5.


                    Scuola secondaria di I grado


  1.   L'orario  annuale  obbligatorio  delle  lezioni  nella  scuola
secondaria  di I grado e' di complessive 990 ore, corrispondente a 29
ore  settimanali,  piu'  33  ore annuali da destinare ad attivita' di
approfondimento riferita agli insegnamenti di materie letterarie. Nel
tempo  prolungato  il  monte  ore e' determinato mediamente in 36 ore
settimanali,  elevabili  fino  a  40, comprensive delle ore destinate
agli  insegnamenti  e  alle attivita' e al tempo dedicato alla mensa.
Gli  orari  di cui ai periodi precedenti sono comprensivi della quota
riservata  alle  regioni,  alle  istituzioni  scolastiche  autonome e
all'insegnamento della religione cattolica in conformita' all'Accordo
modificativo   del   Concordato  lateranense  e  relativo  Protocollo
addizionale,  reso esecutivo con legge 25 marzo 1985, n. 121, ed alle
conseguenti intese.
  2.  I  piani  di studio, in coerenza con gli obiettivi generali del
processo   formativo   della  scuola  secondaria  di  I  grado,  sono
funzionali  alle  conoscenze  e alle competenze da acquisire da parte
degli  alunni  in  relazione  alle  diversita'  individuali, comprese
quelle derivanti da disabilita'.
  3. Le classi a «tempo prolungato» sono autorizzate nei limiti della
dotazione  organica  assegnata  a  ciascuna provincia e tenendo conto
delle   esigenze  formative  globalmente  accertate,  per  un  orario
settimanale   di   insegnamenti   e  attivita'  di  36  ore.  In  via
eccezionale, puo' essere autorizzato un orario settimanale fino ad un
massimo  di  40  ore  solo in presenza di una richiesta maggioritaria
delle  famiglie  e  in  base  a quanto previsto al comma 4. Ulteriori
incrementi di posti per le stesse finalita' sono attivati, in sede di
definizione  degli organici, sulla base di economie realizzate, fermi
restando   gli  obiettivi  finanziari  di  cui  all'articolo  64  del
decreto-legge  n.  112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla
legge  6  agosto  2008,  n.  133,  e subordinatamente alla preventiva
verifica  da  parte del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della  ricerca,  di  concerto  con il Ministero dell'economia e delle
finanze, circa la sussistenza di economie aggiuntive.
  4.  Le  classi  funzionanti  a  «tempo  prolungato» sono ricondotte
all'orario  normale  in  mancanza  di  servizi  e  strutture idonei a
consentire  lo  svolgimento obbligatorio di attivita' in fasce orarie
pomeridiane  e  nella impossibilita' di garantire il funzionamento di
un corso intero a tempo prolungato.
  5.  Il  quadro  orario  settimanale e annuale delle discipline e le
classi  di concorso per gli insegnamenti della scuola secondaria di I
grado,  definiti  tenendo  conto  dei nuovi piani di studio, e' cosi'
determinato,  fatto  salvo  quanto previsto dall'articolo 4, comma 2,
del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275:
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                                                 |settimanale|annuale
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Italiano, Storia, Geografia                      |     9     | 297
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Attivita' di approfondimento in materie          |           |
letterarie                                       |     1     |  33
---------------------------------------------------------------------
Matematica e scienze                             |     6     | 198
---------------------------------------------------------------------
Tecnologia                                       |     2     |  66
---------------------------------------------------------------------
Inglese                                          |     3     |  99
---------------------------------------------------------------------
Seconda lingua comunitaria                       |     2     |  66
---------------------------------------------------------------------
Arte e immagine                                  |     2     |  66
---------------------------------------------------------------------
Scienze motorie e sportive                       |     2     |  66
---------------------------------------------------------------------
Musica                                           |     2     |  66
---------------------------------------------------------------------
Religione cattolica                              |     1     |  33

  6.   L'insegnamento  di  «Cittadinanza  e  Costituzione»,  previsto
dall'articolo  1  del  decreto-legge n. 137 del 2008, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  n.  169 del 2008, e' inserito nell'area
disciplinare storico-geografica.
  7.  I  corsi  ad indirizzo musicale, gia' ricondotti ad ordinamento
dalla  legge  3  marzo  1999,  n.  124,  si  svolgono  oltre l'orario
obbligatorio  delle  lezioni  di cui al primo periodo del comma 1 del
presente  articolo.  Le  indicazioni  relative all'insegnamento della
musica  per valorizzarne l'apprendimento pratico, anche con l'ausilio
di  laboratori  musicali,  nei  limiti  delle risorse esistenti, sono
definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della  ricerca,  avente  natura  non  regolamentare.  Con il medesimo
provvedimento  sono  fissati i criteri per l'eventuale riconoscimento
dei  percorsi  formativi  extracurricolari  realizzati  dalle  scuole
secondarie di primo grado nel rispetto del decreto del Ministro della
pubblica  istruzione in data 6 agosto 1999, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  n.  235  del  6  ottobre 1999, per la loro equiparazione a
quelli previsti dall'articolo 11, comma 9, della legge 3 maggio 1999,
n. 124.
  8.  Il quadro orario settimanale e annuale delle discipline per gli
insegnamenti della scuola secondaria di I grado a tempo prolungato e'
cosi'  determinato fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma
2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999:

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                                                 |settimanale|annuale
=====================================================================
Italiano, Storia, Geografia                      |     15    | 495
---------------------------------------------------------------------
Matematica e scienze                             |     9     | 297
---------------------------------------------------------------------
Tecnologia                                       |     2     |  66
---------------------------------------------------------------------
Inglese                                          |     3     |  99
---------------------------------------------------------------------
Seconda lingua comunitaria                       |     2     |  66
---------------------------------------------------------------------
Arte e immagine                                  |     2     |  66
---------------------------------------------------------------------
Scienze motorie e sportive                       |     2     |  66
---------------------------------------------------------------------
Musica                                           |     2     |  66
---------------------------------------------------------------------
Religione cattolica                              |     1     |  33
---------------------------------------------------------------------
Approfondimento a scelta delle scuole nelle      |           |
discipline presenti nel quadro orario            |   1 o 2   | 33/66

  9.   L'insegnamento  di  «Cittadinanza  e  Costituzione»,  previsto
dall'articolo  1  del  decreto-legge  n. 137 del 2008, convertito con
modificazioni  dalla  legge  n.  169  del 2008, e' inserito nell'area
disciplinare storico-geografica.
  10.  A  decorrere dall'anno scolastico 2009/2010, a richiesta delle
famiglie  e  compatibilmente  con  le  disponibilita'  di  organico e
l'assenza di esubero dei docenti della seconda lingua comunitaria, e'
introdotto  l'insegnamento  dell'inglese potenziato anche utilizzando
le 2 ore di insegnamento della seconda lingua comunitaria o i margini
di  autonomia  previsti  dai  commi  5  e  8.  Le  predette  ore sono
utilizzate  anche per potenziare l'insegnamento della lingua italiana
per  gli alunni stranieri non in possesso delle necessarie conoscenze
e   competenze   nella   medesima   lingua   italiana   nel  rispetto
dell'autonomia delle scuole.
 
          Nota all'art. 5:
             -  Per  il  testo  della  legge  25  marzo 1985, n. 121,
          recante:   «Ratifica   ed   esecuzione   dell'accordo,  con
          protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984,
          che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11
          febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede»,
          si veda nelle note all'art. 2.
             - Per il testo dell'art. 64, del decreto-legge 25 giugno
          2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
          recante:  «Disposizioni  urgenti per lo sviluppo economico,
          la  semplificazione,  la competitivita', la stabilizzazione
          della  finanza  pubblica  e la perequazione tributaria», si
          veda nelle note al titolo.
             -   Per  il  testo  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante: «Norme in materia
          di  autonomia delle istituzioni scolastiche», si veda nelle
          note alle premesse.
             -  Per  il  testo  dell'art.  1,  del  decreto-legge  1°
          settembre  2008,  n.  137,  convertito,  con modificazioni,
          dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, recante: «Disposizioni
          urgenti  in  materia  di istruzione e universita'», si veda
          nelle note all'art. 4.
             -  Il  decreto  del Ministro della pubblica istruzione 6
          agosto  1999, n. 201, recante: «Riconduzione ad ordinamento
          dei  corsi  sperimentali ad indirizzo musicale nella scuola
          media  ai sensi della legge 3 maggio 1999, n. 124, art. 11,
          comma  9»  e'  stato  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6
          ottobre 1999, n. 235.
             -  Si riporta il testo dell'art. 11, comma 9 della legge
          3  maggio  1999,  n. 124, recante: «Disposizioni urgenti in
          materia di personale scolastico»:
             «9.  A decorrere dall'anno scolastico 1999-2000, i corsi
          a indirizzo musicale, autorizzati in via sperimentale nella
          scuola  media e funzionanti nell'anno scolastico 1998-1999,
          sono  ricondotti  a ordinamento. In tali corsi lo specifico
          insegnamento di strumento musicale costituisce integrazione
          interdisciplinare    ed   arricchimento   dell'insegnamento
          obbligatorio  dell'educazione  musicale.  Il Ministro della
          pubblica  istruzione  con  proprio  decreto  stabilisce  le
          tipologie di strumenti musicali insegnati, i programmi, gli
          orari,  le  prove  d'esame e l'articolazione delle cattedre
          provvedendo  anche  all'istituzione di una specifica classe
          di  concorso  di  strumento  musicale.  I docenti che hanno
          prestato 360 giorni di servizio effettivo nell'insegnamento
          sperimentale  di  strumento musicale nella scuola media nel
          periodo  compreso tra l'anno scolastico 1989-1990 e la data
          di  entrata  in  vigore della presente legge, di cui almeno
          centottanta   giorni   a   decorrere  dall'anno  scolastico
          1994-1995,   sono   immessi  in  ruolo  su  tutti  i  posti
          annualmente  disponibili  a  decorrere dall'anno scolastico
          1999-2000 ai sensi della normativa vigente. A tal fine essi
          sono  inseriti,  a domanda, nelle graduatorie permanenti di
          cui all'art. 401 del testo unico, come sostituito dal comma
          6  dell'art.  1  della  presente legge, da istituire per la
          nuova classe di concorso dopo l'espletamento della sessione
          riservata  di  cui al successivo periodo. Per i docenti che
          non siano in possesso dell'abilitazione all'insegnamento di
          educazione  musicale  nella scuola media l'inclusione nelle
          graduatorie  permanenti e' subordinata al superamento della
          sessione     riservata    di    esami    di    abilitazione
          all'insegnamento, da indire per la nuova classe di concorso
          ai  sensi  dell'art.  2,  comma 4, consistente in una prova
          analoga a quella di cui all'art. 3, comma 2, lettera b).».