Art. 5. 1. Il gestore che intende introdurre modifiche ricomprese tra quelle di cui all'art. 1, prima di dare inizio alle variazioni, deve adempiere ai disposti del comma 2 dell'art. 10 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, nonche' sottostare a quanto stabilito dall'art. 14 del medesimo decreto. 2. Il gestore degli stabilimenti di cui all'art. 8 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 che intende introdurre modifiche ricomprese tra quelle di cui all'art. 1, prima di dare inizio alle variazioni, deve ottenere il nulla osta di fattibilita' ed il parere tecnico conclusivo secondo le procedure stabilite dall'art. 9 del medesimo decreto. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 9 agosto 2000 p. Il Ministro dell'ambiente Calzolaio Il Ministro della sanita' Veronesi p. Il Ministro dell'interno Di Nardo Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato Letta