Art. 5. 
            (Identificazione degli addetti nei cantieri) 
 
1. La tessera di riconoscimento di  cui  all'articolo  18,  comma  1,
lettera u), del decreto  legislativo  9  aprile  2008,  n.  81,  deve
contenere, oltre agli elementi ivi  specificati,  anche  la  data  di
assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione.  Nel
caso di lavoratori autonomi, la  tessera  di  riconoscimento  di  cui
all'articolo 21, comma 1, lettera c), del citato decreto  legislativo
n. 81 del 2008 deve contenere anche l'indicazione del committente. 
 
          Note all'art. 5: 
              - Si riporta il testo dell'art. 18, e dell'art. 21, del
          decreto  legislativo  9  aprile  2008,   n.   81,   recante
          «Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n.  123,
          in materia di tutela della salute  e  della  sicurezza  nei
          luoghi di lavoro», pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  30
          aprile 2008, n. 101, S.O.: 
              «Art.  18  (Obblighi  del  datore  di  lavoro   e   del
          dirigente). - 1. Il  datore  di  lavoro,  che  esercita  le
          attivita' di cui all'art. 3, e i dirigenti, che organizzano
          e dirigono le stesse attivita' secondo  le  attribuzioni  e
          competenze ad essi conferite, devono: 
                a) nominare il medico competente per  l'effettuazione
          della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente
          decreto legislativo; 
                b) designare preventivamente i lavoratori  incaricati
          dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta
          antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di
          pericolo  grave  e  immediato,  di  salvataggio,  di  primo
          soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza; 
                c) nell'affidare  i  compiti  ai  lavoratori,  tenere
          conto delle capacita' e delle condizioni  degli  stessi  in
          rapporto alla loro salute e alla sicurezza; 
                d)  fornire  ai  lavoratori  i  necessari  e   idonei
          dispositivi   di   protezione   individuale,   sentito   il
          responsabile del servizio di prevenzione e protezione e  il
          medico competente, ove presente; 
                e) prendere le misure appropriate affinche'  soltanto
          i lavoratori  che  hanno  ricevuto  adeguate  istruzioni  e
          specifico addestramento accedano alle zone che li espongono
          ad un rischio grave e specifico; 
                f)  richiedere  l'osservanza  da  parte  dei  singoli
          lavoratori delle norme vigenti, nonche' delle  disposizioni
          aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro  e
          di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi
          di protezione individuali messi a loro disposizione; 
                g) inviare i lavoratori alla visita medica  entro  le
          scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e
          richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi
          previsti a suo carico nel presente decreto; 
                g-bis) nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all'
          art. 41, comunicare tempestivamente al medico competente la
          cessazione del rapporto di lavoro; 
                h)  adottare  le  misure  per  il   controllo   delle
          situazioni  di  rischio  in  caso  di  emergenza   e   dare
          istruzioni affinche' i  lavoratori,  in  caso  di  pericolo
          grave, immediato ed inevitabile, abbandonino  il  posto  di
          lavoro o la zona pericolosa; 
                i) informare il piu' presto  possibile  i  lavoratori
          esposti al rischio di un pericolo grave e  immediato  circa
          il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere  in
          materia di protezione; 
                l)   adempiere   agli   obblighi   di   informazione,
          formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37; 
                m) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da
          esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere
          ai lavoratori  di  riprendere  la  loro  attivita'  in  una
          situazione di lavoro in cui persiste un  pericolo  grave  e
          immediato; 
                n) consentire ai lavoratori di  verificare,  mediante
          il  rappresentante  dei  lavoratori   per   la   sicurezza,
          l'applicazione delle misure di sicurezza  e  di  protezione
          della salute; 
                o) consegnare tempestivamente al  rappresentante  dei
          lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi  e  per
          l'espletamento della sua funzione, copia del  documento  di
          cui all'art. 17, comma 1, lettera  a),  anche  su  supporto
          informatico come previsto dall'art. 53,  comma  5,  nonche'
          consentire al medesimo rappresentante di accedere  ai  dati
          di  cui  alla  lettera  r).  Il  documento  e'   consultato
          esclusivamente in azienda; 
                p) elaborare il documento di cui all'art. 26, comma 3
          anche su supporto informatico come previsto  dall'art.  53,
          comma 5, e, su richiesta di  questi  e  per  l'espletamento
          della sua funzione, consegnarne  tempestivamente  copia  ai
          rappresentanti  dei  lavoratori  per   la   sicurezza.   Il
          documento e' consultato esclusivamente in azienda; 
                q) prendere appropriati provvedimenti per evitare che
          le misure tecniche adottate possano causare rischi  per  la
          salute della popolazione o deteriorare  l'ambiente  esterno
          verificando  periodicamente  la   perdurante   assenza   di
          rischio; 
                r)  comunicare  in   via   telematica   all'INAIL   e
          all'IPSEMA,  nonche'   per   loro   tramite,   al   sistema
          informativo nazionale per  la  prevenzione  nei  luoghi  di
          lavoro di cui all'art. 8, entro 48 ore dalla ricezione  del
          certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati
          e le informazioni relativi agli infortuni  sul  lavoro  che
          comportino  l'assenza  dal  lavoro  di  almeno  un  giorno,
          escluso quello dell'evento e, a fini  assicurativi,  quelli
          relativi  agli  infortuni   sul   lavoro   che   comportino
          un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni. L'obbligo  di
          comunicazione degli infortuni  sul  lavoro  che  comportino
          un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni  si  considera
          comunque assolto per mezzo della denuncia di  cui  all'art.
          53 del testo unico delle disposizioni  per  l'assicurazione
          obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le  malattie
          professionali, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124; 
                s) consultare il rappresentante dei lavoratori per la
          sicurezza nelle ipotesi di cui all'art. 50; 
                t)  adottare  le  misure  necessarie  ai  fini  della
          prevenzione  incendi  e  dell'evacuazione  dei  luoghi   di
          lavoro, nonche' per il caso di pericolo grave e  immediato,
          secondo le disposizioni di cui  all'art.  43.  Tali  misure
          devono essere adeguate  alla  natura  dell'attivita',  alle
          dimensioni dell'azienda  o  dell'unita'  produttiva,  e  al
          numero delle persone presenti; 
                u) nell'ambito  dello  svolgimento  di  attivita'  in
          regime di appalto e di subappalto, munire i  lavoratori  di
          apposita   tessera   di   riconoscimento,   corredata    di
          fotografia, contenente  le  generalita'  del  lavoratore  e
          l'indicazione del datore di lavoro; 
                v) nelle unita' produttive con piu' di 15 lavoratori,
          convocare la riunione periodica di cui all'art. 35; 
                z) aggiornare le misure di prevenzione  in  relazione
          ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza
          ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione
          al grado di evoluzione della tecnica  della  prevenzione  e
          della protezione; 
                aa)  comunicare  in  via   telematica   all'INAIL   e
          all'IPSEMA,  nonche'   per   loro   tramite,   al   sistema
          informativo nazionale per  la  prevenzione  nei  luoghi  di
          lavoro di cui all' art. 8, in  caso  di  nuova  elezione  o
          designazione,   i   nominativi   dei   rappresentanti   dei
          lavoratori per la sicurezza; in fase di prima  applicazione
          l'obbligo di cui alla presente lettera riguardai nominativi
          dei rappresentanti dei lavoratori gia' eletti o designati; 
                bb) vigilare affinche' i lavoratori per i quali  vige
          l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti  alla
          mansione lavorativa specifica senza il prescritto  giudizio
          di idoneita'. 
              1-bis. L'obbligo di cui alla lettera r)  del  comma  1,
          relativo alla comunicazione a fini statistici e informativi
          dei dati relativi agli infortuni che  comportano  l'assenza
          dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento,
          decorre  dalla   scadenza   del   termine   di   sei   mesi
          dall'adozione del decreto di cui all' art. 8, comma 4. 
              2.  Il  datore  di  lavoro  fornisce  al  servizio   di
          prevenzione  e   protezione   ed   al   medico   competente
          informazioni in merito a: 
                a) la natura dei rischi; 
                b) l'organizzazione del lavoro, la  programmazione  e
          l'attuazione delle misure preventive e protettive; 
                c) la  descrizione  degli  impianti  e  dei  processi
          produttivi; 
                d) i dati di cui al comma 1,  lettera  r),  e  quelli
          relativi alle malattie professionali; 
                e)  i  provvedimenti   adottati   dagli   organi   di
          vigilanza. 
              3. Gli obblighi relativi agli interventi strutturali  e
          di manutenzione necessari  per  assicurare,  ai  sensi  del
          presente decreto legislativo, la  sicurezza  dei  locali  e
          degli edifici assegnati in uso a pubbliche  amministrazioni
          o  a  pubblici  uffici,   ivi   comprese   le   istituzioni
          scolastiche    ed    educative,    restano     a     carico
          dell'amministrazione  tenuta,  per  effetto  di   norme   o
          convenzioni, alla loro fornitura e  manutenzione.  In  tale
          caso   gli   obblighi   previsti   dal   presente   decreto
          legislativo,  relativamente  ai  predetti  interventi,   si
          intendono assolti, da  parte  dei  dirigenti  o  funzionari
          preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro
          adempimento all'amministrazione competente  o  al  soggetto
          che ne ha l'obbligo giuridico. 
              3-bis. Il datore di lavoro e i  dirigenti  sono  tenuti
          altresi'  a  vigilare  in  ordine   all'adempimento   degli
          obblighi di cui agli articoli 19, 20,  22,  23,  24  e  25,
          ferma restando  l'esclusiva  responsabilita'  dei  soggetti
          obbligati ai sensi dei medesimi articoli qualora la mancata
          attuazione   dei   predetti   obblighi   sia   addebitabile
          unicamente agli stessi e non sia riscontrabile  un  difetto
          di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti.». 
              «Art.   21   (Disposizioni   relative   ai   componenti
          dell'impresa familiare di cui all'art. 230-bis  del  codice
          civile  e  ai  lavoratori  autonomi).  -  1.  I  componenti
          dell'impresa familiare di cui all'art. 230-bis  del  codice
          civile, i lavoratori autonomi che compiono opere o  servizi
          ai sensi dell'art. 2222 del codice  civile,  i  coltivatori
          diretti del fondo, i soci delle societa' semplici  operanti
          nel  settore  agricolo,   gli   artigiani   e   i   piccoli
          commercianti devono: 
                a) utilizzare attrezzature di lavoro  in  conformita'
          alle disposizioni di cui al titolo III; 
                b) munirsi di dispositivi di  protezione  individuale
          ed utilizzarli conformemente alle disposizioni  di  cui  al
          titolo III; 
                c) munirsi  di  apposita  tessera  di  riconoscimento
          corredata di fotografia, contenente le proprie generalita',
          qualora effettuino la  loro  prestazione  in  un  luogo  di
          lavoro nel quale si svolgano attivita' in regime di appalto
          o subappalto. 
              2. I soggetti di  cui  al  comma  1,  relativamente  ai
          rischi propri delle attivita' svolte e con oneri a  proprio
          carico hanno facolta' di: 
                a) beneficiare della sorveglianza  sanitaria  secondo
          le previsioni  di  cui  all'art.  41,  fermi  restando  gli
          obblighi previsti da norme speciali; 
                b) partecipare a corsi  di  formazione  specifici  in
          materia di salute e sicurezza sul  lavoro,  incentrati  sui
          rischi propri delle attivita' svolte, secondo le previsioni
          di cui all'art. 37, fermi restando gli obblighi previsti da
          norme speciali.».