Art. 5 
 
 
     Presentazione ed effetti delle segnalazioni e delle istanze 
 
  1. Nei casi in cui le attivita' di cui  all'articolo  2,  comma  1,
sono soggette alla disciplina della SCIA di cui all'articolo 1, comma
1, lettera g), la segnalazione e' presentata al SUAP. 
  2. La SCIA, nei casi in  cui  sia  contestuale  alla  comunicazione
unica, e' presentata presso il registro  imprese,  che  la  trasmette
immediatamente al SUAP, il quale rilascia la ricevuta  con  modalita'
ed effetti equivalenti a quelli previsti per la ricevuta  di  cui  al
comma 4. 
  3. La segnalazione e'  corredata  da  tutte  le  dichiarazioni,  le
attestazioni, le asseverazioni, nonche' dagli  elaborati  tecnici  di
cui all'articolo 19, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241. 
  4. Il SUAP, al momento della presentazione  della  SCIA,  verifica,
con modalita' informatica, la completezza formale della  segnalazione
e dei relativi allegati.  In  caso  di  verifica  positiva,  rilascia
automaticamente  la  ricevuta  e  trasmette  immediatamente  in   via
telematica la segnalazione e i relativi allegati alle amministrazioni
e agli uffici competenti, in conformita' all'Allegato tecnico di  cui
all'articolo 12, commi 5 e 6. 
  5.  A  seguito  di  tale  rilascio,  il   richiedente,   ai   sensi
dell'articolo 19, comma 2, della legge 7 agosto 1990,  n.  241,  puo'
avviare immediatamente l'intervento o l'attivita'. 
  6. Il SUAP, anche su richiesta delle amministrazioni e degli uffici
comunali competenti, trasmette con modalita' telematica  al  soggetto
interessato le eventuali richieste istruttorie. 
  7.  Ai  sensi  dell'articolo  38,  comma   3,   lettera   f),   del
decreto-legge, la ricevuta di cui  al  comma  4,  costituisce  titolo
autorizzatorio ai fini del ricorso agli ordinari rimedi di tutela dei
terzi e di autotutela dell'amministrazione. 
  8. Conformemente a quanto previsto dall'articolo 20 della  legge  7
agosto 1990, n. 241, in caso di silenzio assenso, decorsi  i  termini
di cui  all'articolo  2  della  medesima  legge  dalla  presentazione
dell'istanza, ovvero i  diversi  termini  previsti  dalle  specifiche
discipline regionali o speciali, il silenzio maturato a  seguito  del
rilascio della  ricevuta,  emessa  automaticamente  con  le  medesime
modalita' del comma 4, equivale a provvedimento di accoglimento della
domanda senza necessita' di ulteriori istanze o diffide. 
 
          Note all'art. 5: 
              - Per l'art. 19, comma 1 della legge 7 agosto 1990,  n.
          241, si veda nelle note alle premesse; 
              - Per l'art. 38, comma 3, del decreto-legge  25  giugno
          2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla  legge  6
          agosto 2008, n. 133, si veda nelle note alle premesse. 
              - Si riporta il testo degli artt. 20 e 2 della legge  7
          agosto 1990, n. 241: 
              «Art.  20  (Silenzio  assenso).  -   1.   Fatta   salva
          l'applicazione dell'art. 19, nei procedimenti ad istanza di
          parte per il rilascio di  provvedimenti  amministrativi  il
          silenzio   dell'amministrazione   competente   equivale   a
          provvedimento  di   accoglimento   della   domanda,   senza
          necessita' di ulteriori istanze o diffide, se  la  medesima
          amministrazione non comunica all'interessato,  nel  termine
          di cui all'art.  2,  commi  2  o  3,  il  provvedimento  di
          diniego, ovvero non procede ai sensi del comma 2. 
              2.  L'amministrazione  competente  puo'  indire,  entro
          trenta giorni dalla presentazione dell'istanza  di  cui  al
          comma 1, una conferenza di servizi ai sensi  del  capo  IV,
          anche tenendo conto delle situazioni giuridiche  soggettive
          dei controinteressati. 
              3. Nei casi in  cui  il  silenzio  dell'amministrazione
          equivale ad accoglimento della  domanda,  l'amministrazione
          competente  puo'  assumere   determinazioni   in   via   di
          autotutela,  ai  sensi  degli   articoli   21-quinquies   e
          21-nonies. 
              4.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  non   si
          applicano  agli  atti   e   procedimenti   riguardanti   il
          patrimonio culturale e paesaggistico, l'ambiente, la difesa
          nazionale, la pubblica sicurezza, l'immigrazione, l'asilo e
          la cittadinanza, la salute e la  pubblica  incolumita',  ai
          casi in cui la normativa comunitaria impone  l'adozione  di
          provvedimenti amministrativi formali, ai  casi  in  cui  la
          legge  qualifica  il  silenzio  dell'amministrazione   come
          rigetto dell'istanza,  nonche'  agli  atti  e  procedimenti
          individuati con uno  o  piu'  decreti  del  Presidente  del
          Consiglio dei Ministri, su proposta  del  Ministro  per  la
          funzione pubblica, di concerto con i Ministri competenti. 
              5. Si applicano gli articoli 2, comma 7, e 10-bis.». 
              «Art. 2 (Conclusione del procedimento).  -  1.  Ove  il
          procedimento  consegua  obbligatoriamente  ad   un'istanza,
          ovvero  debba  essere  iniziato  d'ufficio,  le   pubbliche
          amministrazioni hanno il  dovere  di  concluderlo  mediante
          l'adozione di un provvedimento espresso. 
              2. Nei casi in  cui  disposizioni  di  legge  ovvero  i
          provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e  5  non  prevedono  un
          termine   diverso,   i   procedimenti   amministrativi   di
          competenza  delle  amministrazioni  statali  e  degli  enti
          pubblici nazionali devono concludersi entro il  termine  di
          trenta giorni. 
              3. Con uno o piu' decreti del Presidente del  Consiglio
          dei ministri, adottati ai  sensi  dell'art.  17,  comma  3,
          della legge  23  agosto  1988,  n.  400,  su  proposta  dei
          Ministri competenti e di concerto con  i  Ministri  per  la
          pubblica  amministrazione  e   l'innovazione   e   per   la
          semplificazione normativa, sono individuati i  termini  non
          superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi
          i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali.
          Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i  propri
          ordinamenti, i termini non superiori a novanta giorni entro
          i  quali  devono  concludersi  i  procedimenti  di  propria
          competenza. 
              4. Nei casi in cui, tenendo conto della  sostenibilita'
          dei   tempi   sotto    il    profilo    dell'organizzazione
          amministrativa,  della  natura  degli  interessi   pubblici
          tutelati e della particolare complessita' del procedimento,
          sono indispensabili termini superiori a novanta giorni  per
          la  conclusione  dei  procedimenti  di   competenza   delle
          amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali,  i
          decreti di cui al comma 3 sono adottati su  proposta  anche
          dei   Ministri   per   la   pubblica   amministrazione    e
          l'innovazione e per la semplificazione normativa  e  previa
          deliberazione del Consiglio dei  ministri.  I  termini  ivi
          previsti  non  possono  comunque  superare  i   centottanta
          giorni, con la sola esclusione dei procedimenti di acquisto
          della  cittadinanza  italiana  e  di   quelli   riguardanti
          l'immigrazione. 
              5.  Fatto   salvo   quanto   previsto   da   specifiche
          disposizioni normative,  le  autorita'  di  garanzia  e  di
          vigilanza   disciplinano,   in   conformita'   ai    propri
          ordinamenti, i termini di conclusione dei  procedimenti  di
          rispettiva competenza. 
              6.  I  termini  per  la  conclusione  del  procedimento
          decorrono dall'inizio  del  procedimento  d'ufficio  o  dal
          ricevimento  della  domanda,  se  il  procedimento  e'   ad
          iniziativa di parte. 
              7. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 17, i  termini
          di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente  articolo  possono
          essere sospesi, per una sola volta e  per  un  periodo  non
          superiore  a   trenta   giorni,   per   l'acquisizione   di
          informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati  o
          qualita'  non  attestati  in  documenti  gia'  in  possesso
          dell'amministrazione stessa o non direttamente  acquisibili
          presso altre pubbliche  amministrazioni.  Si  applicano  le
          disposizioni dell'art. 14, comma 2. 
              8.    La    tutela    in    materia     di     silenzio
          dell'amministrazione  e'  disciplinata   dal   codice   del
          processo amministrativo. 
              9. La mancata emanazione del provvedimento nei  termini
          costituisce elemento di valutazione  della  responsabilita'
          dirigenziale.».