Art. 5 
 
              Misure educative e didattiche di supporto 
 
  1. Gli studenti con diagnosi di  DSA  hanno  diritto  a  fruire  di
appositi provvedimenti dispensativi e compensativi  di  flessibilita'
didattica nel corso dei cicli di  istruzione  e  formazione  e  negli
studi universitari. 
  2. Agli studenti con DSA le istituzioni scolastiche, a valere sulle
risorse specifiche e  disponibili  a  legislazione  vigente  iscritte
nello   stato   di   previsione   del   Ministero    dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, garantiscono: 
      a) l'uso di una didattica  individualizzata  e  personalizzata,
con forme efficaci e flessibili  di  lavoro  scolastico  che  tengano
conto anche di  caratteristiche  peculiari  dei  soggetti,  quali  il
bilinguismo, adottando una  metodologia  e  una  strategia  educativa
adeguate; 
      b) l'introduzione di strumenti compensativi, compresi  i  mezzi
di apprendimento alternativi e le  tecnologie  informatiche,  nonche'
misure dispensative da alcune  prestazioni  non  essenziali  ai  fini
della qualita' dei concetti da apprendere; 
      c)  per  l'insegnamento  delle  lingue  straniere,   l'uso   di
strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che
assicurino ritmi graduali di  apprendimento,  prevedendo  anche,  ove
risulti utile, la possibilita' dell'esonero. 
  3.  Le  misure  di  cui  al  comma  2  devono   essere   sottoposte
periodicamente  a  monitoraggio  per  valutarne  l'efficacia   e   il
raggiungimento degli obiettivi. 
  4. Agli studenti con DSA sono garantite,  durante  il  percorso  di
istruzione e di formazione scolastica e universitaria, adeguate forme
di verifica e di valutazione, anche per quanto concerne gli esami  di
Stato e di ammissione all'universita' nonche' gli esami universitari.