Art. 5 
 
 
                      Obblighi di comunicazione 
 
  1. Il datore di lavoro, anche per il tramite dell'associazione  cui
aderisca o conferisca mandato, o dei soggetti di cui  all'articolo  1
della legge 11 gennaio 1979, n. 12, comunica, esclusivamente per  via
telematica, alla Direzione  provinciale  del  lavoro  competente  per
territorio e ai competenti istituti previdenziali,  con  periodicita'
annuale, l'esecuzione di lavoro notturno svolto in modo  continuativo
o compreso in regolari  turni  periodici,  nel  caso  in  cui  occupi
lavoratori notturni cosi' come  definiti  all'articolo  1,  comma  1,
lettera b). 
  2.  Il  datore  di  lavoro  che  svolge  le  lavorazioni   indicate
dall'articolo 1, comma 1, lettera c), e' tenuto a darne comunicazione
alla Direzione provinciale del lavoro competente per territorio e  ai
competenti istituti previdenziali  entro  trenta  giorni  dall'inizio
delle  medesime.  In  sede  di  prima  applicazione  della   presente
disposizione, la comunicazione  e'  effettuata  entro  trenta  giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. 
  3. L'omissione di ognuna delle comunicazioni di cui ai commi 1 e  2
e' punita con la sanzione amministrativa da 500 euro a 1500 euro.  Si
applica quanto previsto dall'articolo 13, comma  2  e  seguenti,  del
decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124. 
 
          Note all'art. 5: 
              - Il testo dell'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979,
          n.  12  (Norme  per  l'ordinamento  della  professione   di
          consulente del lavoro), e' il seguente: 
              "Art. 1. Esercizio della professione di consulente  del
          lavoro. 
              Tutti gli adempimenti in materia di lavoro,  previdenza
          ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, quando non
          sono curati dal datore di lavoro, direttamente od  a  mezzo
          di propri dipendenti, non possono essere assunti se non  da
          coloro che siano  iscritti  nell'albo  dei  consulenti  del
          lavoro a norma dell'articolo 9 della presente legge,  salvo
          il disposto del successivo articolo 40, nonche'  da  coloro
          che siano iscritti negli albi degli avvocati e  procuratori
          legali, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti
          commerciali, i quali  in  tal  caso  sono  tenuti  a  darne
          comunicazione agli ispettorati del  lavoro  delle  province
          nel  cui  ambito  territoriale   intendono   svolgere   gli
          adempimenti di cui sopra. 
              I  dipendenti  del  Ministero  del   lavoro   e   della
          previdenza sociale che abbiano  prestato  servizio,  almeno
          per 15 anni, con mansioni di ispettori  del  lavoro  presso
          gli ispettorati del lavoro, sono esonerati dagli esami  per
          l'iscrizione all'albo  dei  consulenti  del  lavoro  e  dal
          tirocinio per esercitare tale attivita'.  Il  personale  di
          cui al presente comma non potra' essere  iscritto  all'albo
          della provincia dove ha prestato servizio  se  non  dopo  4
          anni dalla cessazione del servizio stesso. 
              Il titolo di consulente del lavoro spetta alle  persone
          che, munite dell'apposita abilitazione professionale,  sono
          iscritte nell'albo di cui  all'articolo  8  della  presente
          legge. 
              Le imprese considerate artigiane ai sensi  della  legge
          25 luglio 1956, n. 860 , nonche' le altre piccole  imprese,
          anche in forma cooperativa, possono  affidare  l'esecuzione
          degli adempimenti di cui al  primo  comma  a  servizi  o  a
          centri di assistenza  fiscale  istituiti  dalle  rispettive
          associazioni di  categoria.  Tali  servizi  possono  essere
          organizzati a mezzo dei consulenti  del  lavoro,  anche  se
          dipendenti dalle predette associazioni. 
              Per lo svolgimento delle operazioni di calcolo e stampa
          relative agli adempimenti di cui al  primo  comma,  nonche'
          per l'esecuzione delle attivita' strumentali ed accessorie,
          le imprese di cui al quarto comma possono  avvalersi  anche
          di centri di elaborazione dati che devono  essere  in  ogni
          caso assistiti da uno o piu' soggetti iscritti agli albi di
          cui alla presente legge  con  versamento,  da  parte  degli
          stessi,  della  contribuzione  integrativa  alle  casse  di
          previdenza  sul  volume  di  affari  ai  fini  IVA,  ovvero
          costituiti o  promossi  dalle  rispettive  associazioni  di
          categoria alle condizioni definite al citato quarto  comma.
          I criteri di attuazione della  presente  disposizione  sono
          stabiliti dal  Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza
          sociale sentiti  i  rappresentanti  delle  associazioni  di
          categoria  e   degli   ordini   e   collegi   professionali
          interessati. Le imprese con oltre 250 addetti  che  non  si
          avvalgono, per le operazioni suddette, di proprie strutture
          interne possono demandarle a centri di  elaborazione  dati,
          di diretta costituzione od esterni, i quali  devono  essere
          in ogni caso assistiti da uno o piu'  soggetti  di  cui  al
          primo comma. 
              L'iscrizione all'albo dei consulenti del lavoro non  e'
          richiesta per i soggetti abilitati allo  svolgimento  delle
          predette attivita' dall'ordinamento  giuridico  comunitario
          di appartenenza, che operino in Italia in regime di  libera
          prestazione di servizi. 
              Presso il  Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza
          sociale e' istituito un comitato di monitoraggio,  composto
          dalle associazioni di categoria, dai  rappresentanti  degli
          ordini e  collegi  di  cui  alla  presente  legge  e  delle
          organizzazioni     sindacali     comparativamente      piu'
          rappresentative  a  livello  nazionale,   allo   scopo   di
          esaminare i problemi connessi all'evoluzione  professionale
          ed occupazionale del settore.". 
              - Il testo dell'articolo 13 del decreto legislativo  23
          aprile  2004,  n.  124  (Razionalizzazione  delle  funzioni
          ispettive in materia di previdenza sociale e di  lavoro,  a
          norma dell'articolo 8 della L. 14 febbraio 2003, n. 30)  e'
          il seguente: 
              "Art.13.Accesso  ispettivo,   potere   di   diffida   e
          verbalizzazione unica. 
              1. Il personale ispettivo accede  presso  i  luoghi  di
          lavoro nei modi e nei tempi consentiti  dalla  legge.  Alla
          conclusione delle attivita' di verifica compiute nel  corso
          del primo accesso ispettivo, viene rilasciato al datore  di
          lavoro o alla persona presente all'ispezione, con l'obbligo
          alla tempestiva consegna al datore di lavoro, il verbale di
          primo accesso ispettivo contenente: 
              a) l'identificazione dei lavoratori trovati intenti  al
          lavoro e la descrizione delle modalita' del loro impiego; 
              b)  la  specificazione  delle  attivita'  compiute  dal
          personale ispettivo; 
              c) le eventuali dichiarazioni rese dal datore di lavoro
          o  da  chi   lo   assiste,   o   dalla   persona   presente
          all'ispezione; 
              d)  ogni  richiesta,  anche   documentale,   utile   al
          proseguimento dell'istruttoria finalizzata all'accertamento
          degli  illeciti,  fermo  restando  quanto  previsto   dall'
          articolo 4, settimo comma, della legge 22 luglio  1961,  n.
          628. 
              2. In caso di constatata inosservanza  delle  norme  di
          legge o del contratto collettivo in  materia  di  lavoro  e
          legislazione  sociale  e  qualora  il  personale  ispettivo
          rilevi   inadempimenti   dai   quali   derivino    sanzioni
          amministrative, questi provvede a diffidare il trasgressore
          e l'eventuale obbligato in solido, ai sensi dell'  articolo
          6  della   legge   24   novembre   1981,   n.   689,   alla
          regolarizzazione delle inosservanze comunque  materialmente
          sanabili, entro il termine di trenta giorni dalla  data  di
          notificazione del verbale di cui al comma 4. 
              3.  In  caso   di   ottemperanza   alla   diffida,   il
          trasgressore o l'eventuale obbligato in solido  e'  ammesso
          al pagamento di una somma pari all'importo  della  sanzione
          nella misura del minimo previsto dalla legge  ovvero  nella
          misura pari ad un quarto della sanzione stabilita in misura
          fissa, entro il termine di quindici giorni  dalla  scadenza
          del termine di cui al comma 2.  Il  pagamento  dell'importo
          della predetta somma estingue il procedimento sanzionatorio
          limitatamente alle inosservanze  oggetto  di  diffida  e  a
          condizione dell'effettiva ottemperanza alla diffida stessa. 
              4. All'ammissione alla procedura di regolarizzazione di
          cui ai commi  2  e  3,  nonche'  alla  contestazione  delle
          violazioni amministrative di cui  all'  articolo  14  della
          legge 24 novembre 1981, n. 689, si provvede  da  parte  del
          personale ispettivo esclusivamente con la  notifica  di  un
          unico verbale di accertamento e  notificazione,  notificato
          al trasgressore e all'eventuale  obbligato  in  solido.  Il
          verbale di accertamento e notificazione deve contenere: 
              a)  gli  esiti   dettagliati   dell'accertamento,   con
          indicazione puntuale delle fonti di  prova  degli  illeciti
          rilevati; 
              b)  la  diffida  a  regolarizzare   gli   inadempimenti
          sanabili ai sensi del comma 2; 
              c)  la  possibilita'   di   estinguere   gli   illeciti
          ottemperando alla diffida e provvedendo al pagamento  della
          somma di cui al comma 3 ovvero pagando  la  medesima  somma
          nei casi di illeciti gia' oggetto di regolarizzazione; 
              d) la  possibilita'  di  estinguere  gli  illeciti  non
          diffidabili, ovvero quelli oggetto di diffida nei  casi  di
          cui al comma 5, attraverso il pagamento della  sanzione  in
          misura ridotta ai sensi dell' articolo 16  della  legge  24
          novembre 1981, n. 689; 
              e) l'indicazione degli  strumenti  di  difesa  e  degli
          organi ai quali proporre ricorso,  con  specificazione  dei
          termini di impugnazione. 
              5. L'adozione della diffida interrompe i termini di cui
          all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e del
          ricorso di cui all'articolo 17 del presente  decreto,  fino
          alla scadenza del termine per compiere gli  adempimenti  di
          cui ai commi 2  e  3.  Ove  da  parte  del  trasgressore  o
          dell'obbligato in solido non sia  stata  fornita  prova  al
          personale ispettivo dell'avvenuta  regolarizzazione  e  del
          pagamento delle somme previste, il verbale unico di cui  al
          comma  4  produce  gli  effetti   della   contestazione   e
          notificazione degli addebiti accertati  nei  confronti  del
          trasgressore e della persona obbligata in solido  ai  quali
          sia stato notificato. 
              6. Il potere di diffida nei casi previsti dal comma  2,
          con gli effetti e le procedure di cui ai commi 3, 4 e 5, e'
          esteso anche agli ispettori e ai funzionari  amministrativi
          degli  enti  e  degli   istituti   previdenziali   per   le
          inadempienze da essi rilevate.  Gli  enti  e  gli  istituti
          previdenziali svolgono tale attivita' con le risorse  umane
          e finanziarie esistenti a legislazione vigente. 
              7. Il potere di diffida di cui al  comma  2  e'  esteso
          agli  ufficiali  e  agenti  di  polizia   giudiziaria   che
          accertano, ai sensi dell' articolo 13 
              della legge 24 novembre 1981,  n.  689,  violazioni  in
          materia di lavoro e legislazione sociale. Qualora  rilevino
          inadempimenti dai quali derivino  sanzioni  amministrative,
          essi provvedono a diffidare il trasgressore  e  l'eventuale
          obbligato   in   solido   alla    regolarizzazione    delle
          inosservanze  comunque  materialmente  sanabili,  con   gli
          effetti e le procedure di cui ai commi 3, 4 e 5.".