Art. 5 
 
 
                         Costruzioni private 
 
  1.  Per  liberalizzare  le  costruzioni  private   sono   apportate
modificazioni alla disciplina vigente nei termini che seguono: 
    a) introduzione  del"  silenzio  assenso"  per  il  rilascio  del
permesso di costruire,  ad  eccezione  dei  casi  in  cui  sussistano
vincoli ambientali, paesaggistici e culturali; 
    b) estensione della segnalazione certificata di inizio  attivita'
(SCIA) agli interventi edilizi precedentemente compiuti con  denuncia
di inizio attivita' (DIA); 
    c) tipizzazione di un nuovo  schema  contrattuale  diffuso  nella
prassi: la "cessione di cubatura"; 
    d) la registrazione dei contratti  di  compravendita  immobiliare
assorbe l'obbligo di comunicazione all'autorita' locale  di  pubblica
sicurezza; 
    e)   per   gli    edifici    adibiti    a    civile    abitazione
l'"autocertificazione" asseverata da un tecnico abilitato sostituisce
la cosiddetta relazione "acustica"; 
    f)  obbligo  per  i  Comuni  di  pubblicare  sul   proprio   sito
istituzionale gli allegati tecnici agli strumenti urbanistici; 
    g)esclusione della procedura di valutazione ambientale strategica
(VAS)  per  gli  strumenti  attuativi  di  piani   urbanistici   gia'
sottoposti a valutazione ambientale strategica; 
    h) legge nazionale quadro  per  la  riqualificazione  incentivata
delle aree urbane. Termine fisso per eventuali normative regionali; 
  2. Conseguentemente, alla disciplina vigente  sono  apportate,  tra
l'altro, le seguenti modificazioni: 
    a) al Testo unico delle disposizioni legislative e  regolamentari
in  materia  edilizia,  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
Repubblica  6  giugno  2001,  n.  380,  sono  apportate  le  seguenti
modifiche: 
      1)  all'articolo  5,   comma   3,   lettera   a),   la   parola
"autocertificazione" e' sostituita dalla seguente: "dichiarazione"; 
      2) all'articolo 16, dopo il comma 2, e' inserito il seguente: 
        "2-bis. Nell'ambito degli strumenti attuativi  e  degli  atti
equivalenti comunque denominati, l'esecuzione diretta delle opere  di
urbanizzazione primaria di cui al comma 7, funzionali  all'intervento
di  trasformazione  urbanistica  del  territorio,  e'  a  carico  del
titolare  del  permesso  di  costruire  e  non   trova   applicazione
l'articolo 122, comma 8, del decreto legislativo 12 aprile  2006,  n.
163." 
      3) l'articolo 20 e' sostituito dal seguente: 
        "Art. 20 - (Procedimento per  il  rilascio  del  permesso  di
costruire). 1. La domanda per il rilascio del permesso di  costruire,
sottoscritta da uno dei soggetti legittimati ai  sensi  dell'articolo
11, va presentata allo sportello unico corredata  da  un'attestazione
concernente il titolo di legittimazione, dagli elaborati  progettuali
richiesti  dal  regolamento  edilizio,  e  quando  ne   ricorrano   i
presupposti, dagli  altri  documenti  previsti  dalla  parte  II.  La
domanda  e'  accompagnata  da  una  dichiarazione   del   progettista
abilitato che asseveri la conformita'  del  progetto  agli  strumenti
urbanistici approvati ed adottati, ai regolamenti edilizi vigenti,  e
alle altre normative di settore  aventi  incidenza  sulla  disciplina
dell'attivita' edilizia e, in particolare, alle  norme  antisismiche,
di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie  nel  caso  in  cui  la
verifica in  ordine  a  tale  conformita'  non  comporti  valutazioni
tecnico-discrezionali, alle norme relative all'efficienza energetica. 
  2. Lo sportello unico comunica entro dieci giorni al richiedente il
nominativo del responsabile del procedimento ai sensi degli  articoli
4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive  modificazioni.
L'esame delle domande  si  svolge  secondo  l'ordine  cronologico  di
presentazione. 
  3. Entro sessanta giorni  dalla  presentazione  della  domanda,  il
responsabile  del  procedimento   cura   l'istruttoria,   acquisisce,
avvalendosi  dello   sportello   unico,   secondo   quanto   previsto
all'articolo 5, commi 3 e 4,  i  prescritti  pareri  e  gli  atti  di
assenso eventualmente necessari, sempre che gli stessi non siano gia'
stati  allegati  alla  domanda  dal  richiedente   e,   valutata   la
conformita' del progetto alla normativa vigente, formula una proposta
di provvedimento, corredata da  una  dettagliata  relazione,  con  la
qualificazione tecnico-giuridica dell'intervento richiesto. 
  4. Il responsabile del procedimento, qualora ritenga  che  ai  fini
del rilascio del  permesso  di  costruire  sia  necessario  apportare
modifiche di modesta entita' rispetto al progetto  originario,  puo',
nello stesso termine di cui al comma 3,  richiedere  tali  modifiche,
illustrandone le ragioni. L'interessato si pronuncia sulla  richiesta
di modifica entro il termine fissato  e,  in  caso  di  adesione,  e'
tenuto ad integrare la documentazione nei successivi quindici giorni.
La richiesta di cui al presente  comma  sospende,  fino  al  relativo
esito, il decorso del termine di cui al comma 3. 
  5. Il termine di cui al comma 3 puo'  essere  interrotto  una  sola
volta dal responsabile del procedimento, entro  trenta  giorni  dalla
presentazione della domanda, esclusivamente per la motivata richiesta
di documenti che integrino o completino la documentazione  presentata
e che non siano gia' nella disponibilita' dell'amministrazione o  che
questa non possa acquisire autonomamente. In  tal  caso,  il  termine
ricomincia a decorrere dalla data di ricezione  della  documentazione
integrativa. 
  6. Il provvedimento finale,  che  lo  sportello  unico  provvede  a
notificare  all'interessato,  e'  adottato  dal   dirigente   o   dal
responsabile dell'ufficio, entro il termine di  trenta  giorni  dalla
proposta di cui al comma 3, ovvero  dall'esito  della  conferenza  di
servizi di cui all'articolo 5, comma 4. Il termine di  cui  al  primo
periodo del presente comma e'  fissato  in  quaranta  giorni  con  la
medesima decorrenza  qualora  il  dirigente  o  il  responsabile  del
procedimento  abbia  comunicato  all'istante  i  motivi  che   ostano
all'accoglimento della domanda, ai sensi dell'articolo  10-bis  della
legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. Dell'avvenuto
rilascio del permesso  di  costruire  e'  data  notizia  al  pubblico
mediante affissione all'albo pretorio. Gli estremi  del  permesso  di
costruire sono indicati nel  cartello  esposto  presso  il  cantiere,
secondo le modalita' stabilite dal regolamento edilizio. 
  7. I termini di cui ai commi 3 e 5 sono raddoppiati  per  i  comuni
con piu' di 100.000 abitanti, nonche' per i progetti  particolarmente
complessi  secondo  la  motivata  risoluzione  del  responsabile  del
procedimento. 
  8. Decorso inutilmente il termine per l'adozione del  provvedimento
conclusivo,ove il dirigente o il responsabile dell'ufficio non  abbia
opposto motivato diniego, sulla domanda di permesso di  costruire  si
intende formato il  silenzio-assenso,  fatti  salvi  i  casi  in  cui
sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, per i quali
si applicano le disposizioni di cui ai commi 9 e 10. 
  9. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad  un
vincolo la cui tutela compete, anche in via di  delega,  alla  stessa
amministrazione comunale, il termine di cui al comma  6  decorre  dal
rilascio del  relativo  atto  di  assenso.  Ove  tale  atto  non  sia
favorevole, decorso  il  termine  per  l'adozione  del  provvedimento
conclusivo, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato
il silenzio-rifiuto. 
  10. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un
vincolo la cui tutela non compete all'amministrazione  comunale,  ove
il parere favorevole  del  soggetto  preposto  alla  tutela  non  sia
prodotto dall'interessato, il competente ufficio comunale  acquisisce
il relativo assenso nell'ambito della conferenza di  servizi  di  cui
all'articolo 5, comma 4.  Il  termine  di  cui  al  comma  6  decorre
dall'esito della conferenza. In caso di esito non favorevole, decorso
il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo, sulla domanda
di permesso di costruire si intende formato il silenzio-rifiuto. 
  11. Il termine per il rilascio del permesso di  costruire  per  gli
interventi di cui all'articolo 22,  comma  7,  e'  di  settantacinque
giorni dalla data di presentazione della domanda. 
  12. Fermo restando  quanto  previsto  dalla  vigente  normativa  in
relazione  agli  adempimenti  di  competenza  delle   amministrazioni
statali coinvolte, sono fatte salve le disposizioni  contenute  nelle
leggi regionali che prevedano misure di ulteriore  semplificazione  e
ulteriori riduzioni di termini procedimentali. 
  13. Ove il fatto non costituisca piu' grave reato, chiunque,  nelle
dichiarazioni o attestazioni o  asseverazioni  di  cui  al  comma  1,
dichiara  o  attesta  falsamente  l'esistenza  dei  requisiti  o  dei
presupposti di cui al medesimo comma e' punito con la  reclusione  da
uno a tre anni.  In  tali  casi,  il  responsabile  del  procedimento
informa il competente ordine professionale  per  l'irrogazione  delle
sanzioni disciplinari."; 
      4) l'articolo 21 e' sostituito dal seguente: 
        "Articolo 21 -  (Intervento  sostitutivo  regionale).  1.  Le
regioni,  con  proprie  leggi,  determinano  forme  e  modalita'  per
l'eventuale  esercizio   del   potere   sostitutivo   nei   confronti
dell'ufficio dell'amministrazione comunale competente per il rilascio
del permesso di costruire." 
      5) all'articolo  34,  dopo  il  comma  2-bis,  e'  aggiunto  il
seguente: 
        "2-ter. Ai fini dell'applicazione del presente articolo,  non
si ha parziale difformita' del  titolo  abilitativo  in  presenza  di
violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie  coperta  che
non eccedano per singola unita' immobiliare  il  2  per  cento  delle
misure progettuali."; 
      6) all'articolo 59, comma 2, le parole:  "Il  Ministro  per  le
infrastrutture e i trasporti" sono  sostituite  dalle  seguenti:  "Il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti"; 
      7)  all'articolo  82,  comma   2,   le   parole   "qualora   le
autorizzazioni previste dall'articolo 20, commi 6 e  7,  non  possano
venire concesse, per il" sono sostituite dalle  seguenti:  "nel  caso
di". 
    b) Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate  le  seguenti
modifiche: 
      1) all'articolo 14 quater, comma 3, secondo periodo, le  parole
"nei successivi" sono sostituite dalla seguente "entro". 
      2) all'articolo 19, comma 1, primo  periodo,  dopo  le  parole:
"nonche' di quelli'', sono aggiunte  le  seguenti:  ''previsti  dalla
normativa per le costruzioni in zone sismiche  e  di  quelli'',  alla
fine del comma e' aggiunto il  seguente  periodo:  "La  segnalazione,
corredata dalle dichiarazioni, attestazioni e  asseverazioni  nonche'
dei relativi elaborati tecnici, puo' essere presentata a mezzo  posta
con  raccomandata  con  avviso  di  ricevimento;  in  tal   caso   la
segnalazione si considera presentata al momento  della  ricezione  da
parte dell'amministrazione.", e dopo il comma 6 e' aggiunto, in fine,
il seguente comma: 
        "6-bis. Nei casi di Scia in materia edilizia, il  termine  di
sessanta giorni di cui al primo periodo del  comma  3  e'  ridotto  a
trenta giorni. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni  di  cui
al comma 6, restano altresi'  ferme  le  disposizioni  relative  alla
vigilanza sull'attivita' urbanistico-edilizia, alle responsabilita' e
alle sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica  6
giugno 2001, n.380, e dalle leggi regionali.". 
    c) Le disposizioni di cui all'articolo 19 della  legge  7  agosto
1990, n. 241 si interpretano nel senso che  le  stesse  si  applicano
alle denunce di inizio attivita' in materia edilizia disciplinate dal
decreto del Presidente della Repubblica 6  giugno  2001,  n.380,  con
esclusione dei casi in cui le denunce stesse, in base alla  normativa
statale o regionale, siano alternative o sostitutive del permesso  di
costruire. Le disposizioni di  cui  all'articolo  19  della  legge  7
agosto 1990, n. 241  si  interpretano  altresi'  nel  senso  che  non
sostituiscono la disciplina prevista dalle leggi  regionali  che,  in
attuazione dell'articolo 22, comma  4,  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n.  380,  abbiano  ampliato  l'ambito
applicativo delle disposizioni di cui all'articolo 22, comma  3,  del
medesimo decreto e nel senso che, nei casi in cui sussistano  vincoli
ambientali, paesaggistici o culturali, la Scia  non  sostituisce  gli
atti di autorizzazione  o  nulla  osta,  comunque  denominati,  delle
amministrazioni preposte alla tutela dell'ambiente e  del  patrimonio
culturale. 
  3.  Per  garantire  certezza   nella   circolazione   dei   diritti
edificatori, all'articolo 2643, comma 1, del codice civile,  dopo  il
n. 2), e' inserito il seguente: 
    "2-bis) i  contratti  che  trasferiscono  i  diritti  edificatori
comunque denominati  nelle  normative  regionali  e  nei  conseguenti
strumenti di pianificazione territoriale, nonche'  nelle  convenzioni
urbanistiche ad essi relative;". 
  4.  Per  semplificare  le  procedure  di  trasferimento  dei   beni
immobili, la registrazione dei contratti di compravendita  aventi  ad
oggetto immobili o comunque  diritti  immobiliari  assorbe  l'obbligo
previsto dall'articolo 12 del decreto-legge 21  marzo  1978,  n.  59,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191. 
  5. Per semplificare il procedimento per il rilascio del permesso di
costruire relativamente agli edifici  adibiti  a  civile  abitazione,
alla Legge 26 ottobre 1995, n. 447, all'articolo 8, dopo il comma  3,
e' aggiunto il seguente: 
    ''3-bis. Nei comuni che hanno proceduto  al  coordinamento  degli
strumenti urbanistici di cui alla lettera b), comma 1,  dell'articolo
6,  per  gli  edifici  adibiti   a   civile   abitazione,   ai   fini
dell'esercizio  dell'attivita'  edilizia  ovvero  del  rilascio   del
permesso di costruire, la relazione acustica  e'  sostituita  da  una
autocertificazione del tecnico abilitato che attesti il rispetto  dei
requisiti di  protezione  acustica  in  relazione  alla  zonizzazione
acustica di riferimento". 
  6.  Per  semplificare  l'accesso  di  cittadini  ed  imprese   agli
elaborati tecnici allegati agli atti di approvazione degli  strumenti
urbanistici, all'articolo 32 della legge 18 giugno  2009,  n.  69,  e
successive modificazioni, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: 
    "1-bis. Per le finalita' di cui al comma 1, gli elaborati tecnici
allegati alle delibere di adozione  o  approvazione  degli  strumenti
urbanistici, nonche' delle loro varianti, sono  pubblicati  nei  siti
informatici delle amministrazioni comunali, senza  nuovi  o  maggiori
oneri per la finanza pubblica". 
  7. La disposizione di cui al comma 6 si  applica  decorsi  sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto. 
  8.  Per  semplificare  le  procedure  di   attuazione   dei   piani
urbanistici ed evitare duplicazioni di adempimenti,  all'articolo  16
della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive  modificazioni,  e'
aggiunto, in fine, il seguente comma: 
      «Lo strumento attuativo di piani urbanistici gia' sottoposti  a
valutazione ambientale strategica non  e'  sottoposto  a  valutazione
ambientale strategica ne' a verifica di assoggettabilita' qualora non
comporti variante e lo strumento sovraordinato in sede di valutazione
ambientale strategica definisca l'assetto localizzativo  delle  nuove
previsioni  e   delle   dotazioni   territoriali,   gli   indici   di
edificabilita', gli usi ammessi  e  i  contenuti  piani  volumetrici,
tipologici e costruttivi degli interventi, dettando  i  limiti  e  le
condizioni  di   sostenibilita'   ambientale   delle   trasformazioni
previste. Nei casi in cui lo strumento attuativo di piani urbanistici
comporti  variante  allo  strumento  sovraordinato,  la   valutazione
ambientale  strategica  e  la  verifica  di  assoggettabilita'   sono
comunque  limitate  agli  aspetti  che  non  sono  stati  oggetto  di
valutazione sui piani sovraordinati. I procedimenti amministrativi di
valutazione ambientale strategica e di verifica di  assoggettabilita'
sono ricompresi nel procedimento di adozione e  di  approvazione  del
piano urbanistico o di loro varianti non rientranti nelle fattispecie
di cui al presente comma». 
  9. Al fine  di  incentivare  la  razionalizzazione  del  patrimonio
edilizio   esistente   nonche'   di   promuovere   e   agevolare   la
riqualificazione di aree urbane degradate con  presenza  di  funzioni
eterogenee e tessuti edilizi  disorganici  o  incompiuti  nonche'  di
edifici  a  destinazione  non  residenziale  dismessi  o  in  via  di
dismissione  ovvero  da  rilocalizzare,  tenuto  conto  anche   della
necessita' di favorire lo sviluppo dell'efficienza energetica e delle
fonti  rinnovabili,  le  Regioni,  approvano  entro  sessanta  giorni
dall'entrata in vigore del  presente  decreto  specifiche  leggi  per
incentivare  tali  azioni  anche  con  interventi  di  demolizione  e
ricostruzione che prevedano: 
    a) il riconoscimento di  una  volumetria  aggiuntiva  rispetto  a
quella preesistente come misura premiale; 
    b) la delocalizzazione delle relative volumetrie in area  o  aree
diverse; 
    c)  l'ammissibilita'  delle  modifiche  di  destinazione   d'uso,
purche'  si  tratti  di   destinazioni   tra   loro   compatibili   o
complementari; 
    d) le modifiche  della  sagoma  necessarie  per  l'armonizzazione
architettonica con gli organismi edilizi esistenti. 
  10. Gli interventi di cui al  comma  9  non  possono  riferirsi  ad
edifici  abusivi  o  siti  nei  centri   storici   o   in   aree   ad
inedificabilita' assoluta, con esclusione degli edifici per  i  quali
sia stato rilasciato il titolo abilitativo edilizio in sanatoria. 
  11. Decorso il termine di cui al comma 9,  e  sino  all'entrata  in
vigore della normativa regionale, agli interventi di  cui  al  citato
comma si applica l'articolo  14  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 6 giugno  2001,  n.  380  anche  per  il  mutamento  delle
destinazioni  d'uso.  Resta  fermo   il   rispetto   degli   standard
urbanistici, delle altre normative di settore aventi incidenza  sulla
disciplina dell'attivita'  edilizia  e  in  particolare  delle  norme
antisismiche,  di  sicurezza,  antincendio,  igienico-sanitarie,   di
quelle relative all'efficienza energetica, di  quelle  relative  alla
tutela dell'ambiente e dell'ecosistema,  nonche'  delle  disposizioni
contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio,  di  cui  al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. 
  12. Le disposizioni dei commi 9, 10 e 11 si applicano  anche  nelle
Regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento  e  di
Bolzano  compatibilmente  con  le  disposizioni  degli   statuti   di
autonomia e con le relative norme di attuazione. 
  13. Nelle Regioni a statuto ordinario, oltre a quanto previsto  nei
commi precedenti, decorso il termine di sessanta giorni  dall'entrata
in vigore del presente decreto, e sino all'entrata  in  vigore  della
normativa   regionale,   si   applicano,   altresi',   le    seguenti
disposizioni: 
    a) e' ammesso il rilascio del permesso in deroga  agli  strumenti
urbanistici ai sensi dell'articolo  14  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 anche per il  mutamento  delle
destinazioni d'uso,  purche'  si  tratti  di  destinazioni  tra  loro
compatibili o complementari; 
    b) i piani attuativi comunque denominati  e  compatibili  con  lo
strumento urbanistico generale sono approvati dalla Giunta Comunale. 
  14. Decorso il termine di 120 giorni  dall'entrata  in  vigore  del
presente decreto, le disposizioni contenute nel comma 9, fatto  salvo
quanto previsto al comma 10, e al secondo periodo del comma 11,  sono
immediatamente applicabili alle Regioni a statuto ordinario  che  non
hanno provveduto all'approvazione delle specifiche  leggi  regionali.
Fino alla approvazione di tali leggi,  la  volumetria  aggiuntiva  da
riconoscere quale misura premiale, ai sensi del comma 6  lettera  a),
e' realizzata in misura non superiore complessivamente al  venti  per
cento del volume dell'edificio se destinato ad uso residenziale, o al
dieci per cento della superficie coperta per gli edifici  adibiti  ad
uso diverso.  Le  volumetrie  e  le  superfici  di  riferimento  sono
calcolate, rispettivamente, sulle distinte  tipologie  edificabili  e
pertinenziali esistenti ed asseverate dal tecnico abilitato  in  sede
di presentazione della documentazione relativa al titolo  abilitativo
previsto. 
  15. All'articolo 2, comma 12,  del  decreto  legislativo  14  marzo
2011, n.  23  le  parole  "1°  maggio  2011"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "1° luglio 2011".