Art. 5 
 
Riduzione  dotazioni  Organismi  politico-amministrativi   e   organi
                             collegiali 
 
  1. Nel  rispetto  del  principio  costituzionale  di  autonomia,  a
decorrere dall'anno 2012 gli importi corrispondenti alle riduzioni di
spesa che, anche con riferimento alle spese di natura  amministrativa
e per il personale, saranno  autonomamente  deliberate  entro  il  31
dicembre 2013, con le modalita' previste dai  rispettivi  ordinamenti
dal Senato della Repubblica, dalla Camera dei deputati e dalla  Corte
costituzionale sono versati al bilancio dello Stato e sono utilizzati
dallo Stato per gli  interventi  straordinari  per  fame  nel  mondo,
calamita' naturali, assistenza ai rifugiati,  conservazione  di  beni
culturali previsti dall'articolo 48 della legge 20  maggio  1985,  n.
222. 
  2. A  decorrere  dall'anno  2012  gli  stanziamenti  del  Consiglio
nazionale  dell'economia  e  del  lavoro  (CNEL),  degli  organi   di
autogoverno della magistratura ordinaria, amministrativa,  contabile,
tributaria, militare, nonche' delle autorita' indipendenti,  compresa
la Consob, sono ridotti del 20 per cento rispetto all'anno  2011.  Ai
fini della riduzione prevista dal presente comma gli stanziamenti  si
considerano al netto degli oneri relativi  al  personale  dipendente,
nonche', per gli organi di autogoverno, degli oneri per la formazione
e l'aggiornamento del personale.