Art. 5 Modifica di norme tecniche 1. Le presenti disposizioni s'intendono automaticamente adeguate alle eventuali modificazioni che gli organismi di normalizzazione competenti apporteranno alle norme tecniche per gli apparecchi elettromeccanici per uso estetico successivamente all'adozione del presente decreto, alle quali e' data adeguata pubblicita' secondo modalita' disposte dal Ministero dello sviluppo economico. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 12 maggio 2011 Il Ministro dello sviluppo economico Romani Il Ministro della salute Fazio Visto, il Guardasigilli: Alfano Registrato alla Corte dei conti il 16 giugno 2011 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 4, foglio n. 196