Art. 5 
 
                     Modifica di norme tecniche 
 
  1. Le presenti disposizioni  s'intendono  automaticamente  adeguate
alle eventuali modificazioni che  gli  organismi  di  normalizzazione
competenti  apporteranno  alle  norme  tecniche  per  gli  apparecchi
elettromeccanici per uso estetico  successivamente  all'adozione  del
presente decreto, alle quali e'  data  adeguata  pubblicita'  secondo
modalita' disposte dal Ministero dello sviluppo economico. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Roma, 12 maggio 2011 
 
                                                   Il Ministro        
                                             dello sviluppo economico 
                                                      Romani          
 
Il Ministro della salute 
          Fazio          
 
Visto, il Guardasigilli: Alfano 

Registrato alla Corte dei conti il 16 giugno 2011 
Ufficio di  controllo  atti  Ministeri  delle  attivita'  produttive,
registro n. 4, foglio n. 196