Art. 5 
 
 
                      Formazione del personale 
 
  1. Qualsiasi  persona  che  assume  o  comunque  impiega  personale
addetto ai suini garantisce che  gli  addetti  agli  animali  abbiano
ricevuto istruzioni pratiche sulle disposizioni di cui all'articolo 3
e all'allegato I. 
  2. Le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
organizzano  corsi  di  formazione  per  gli  operatori  del  settore
relativi, in  particolare,  al  benessere  degli  animali,  facendovi
fronte con le risorse proprie.