Art. 5 
 
 
               Modifiche al codice di procedura penale 
 
  1. Al  codice  di  procedura  penale  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a ) all'articolo 51: 
      1)  al  comma  3-bis,  le  parole:  «416,  sesto  comma,»  sono
sostituite dalle seguenti: «416, sesto e settimo comma,»; 
      2)  al  comma  3-quinquies,  le  parole:   «600-bis,   600-ter,
600-quater,  600-quater.1,  600-quinquies»  sono   sostituite   dalle
seguenti:  «414-bis,  600-bis,  600-ter,  600-quater,   600-quater.1,
600-quinquies, 609-undecies»; 
    b) al comma 6 dell'articolo 282-bis, dopo la  parola:  «571,»  e'
inserita la seguente: «600,» e dopo  la  parola:  «600-quater,»  sono
inserite le seguenti: «600-septies.1, 600-septies.2, 601, 602,»; 
    c) all'articolo 351 e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
    «1-ter. Nei procedimenti per i delitti  previsti  dagli  articoli
600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies,  601,
602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies,  609-octies  e  609-undecies
del codice penale,  la  polizia  giudiziaria,  quando  deve  assumere
sommarie informazioni da persone minori, si avvale dell'ausilio di un
esperto in  psicologia  o  in  psichiatria  infantile,  nominato  dal
pubblico ministero»; 
    d) all'articolo 362 e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
    «1-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui  all'articolo  351,
comma 1-ter, il pubblico ministero, quando deve assumere informazioni
da persone minori, si avvale dell'ausilio di un esperto in psicologia
o in psichiatria infantile»; 
    e) al comma 2  dell'articolo  380,  dopo  la  lettera  d-bis)  e'
inserita la seguente: 
    «d-ter)  delitto  di  atti  sessuali   con   minorenne   di   cui
all'articolo 609-quater, primo e secondo comma, del codice penale»; 
    f) dopo il comma 5 dell'articolo 391-bis e' inserito il seguente: 
    «5-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui  all'articolo  351,
comma 1-ter, il difensore,  quando  assume  informazioni  da  persone
minori, si avvale dell'ausilio di  un  esperto  in  psicologia  o  in
psichiatria infantile»; 
    g) all'articolo 392, il comma 1-bis e' sostituito dal seguente: 
    «1-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli  572,
600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se  relativi  al  materiale
pornografico di cui all'articolo  600-quater.1,  600-quinquies,  601,
602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies,  609-undecies  e
612-bis del codice penale il pubblico ministero, anche  su  richiesta
della persona offesa, o la persona sottoposta alle  indagini  possono
chiedere che si proceda con incidente probatorio all'assunzione della
testimonianza  di  persona  minorenne  ovvero  della  persona  offesa
maggiorenne, anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1»; 
    h) al comma 5-bis dell'articolo 398, dopo la parola: «609-octies»
e' inserita la seguente: «, 609-undecies»; 
    i) all'articolo 407, comma 2, lettera a), al  numero  7-bis),  le
parole: «600-bis, comma 1, 600-ter, comma 1,» sono  sostituite  dalle
seguenti: «600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma»; 
    l) al comma 1-bis dell'articolo 444, le parole: «600-bis, primo e
terzo comma,» sono sostituite dalla seguente: «600-bis,».