(Convenzione-art. 5)
  Articolo 5 - Reclutamento,  formazione  e  sensibilizzazione  delle
persone che lavorano a contatto con i bambini. 
 
  1. Le Parti adotteranno le misure legislative  o  di  altro  genere
necessarie  a  promuovere  la  consapevolezza  nei  confronti   della
protezione e dei diritti del bambino da parte delle persone che hanno
regolari contatti con i bambini nei  settori  dell'istruzione,  della
salute, della protezione sociale, della giustizia, delle forze  dell'
ordine, cosi' come nelle aree che riguardano le  attivita'  sportive,
culturali e del tempo libero. 
  2. Le Parti adotteranno le misure legislative  o  di  altro  genere
affinche' le persone  citate  nel  paragrafo  1  abbiano  un'adeguata
conoscenza dello sfruttamento e  degli  abusi  sessuali  relativi  ai
bambini, dei mezzi per riconoscerli  e  della  possibilita'  prevista
all'articolo 12, paragrafo 1. 
  3. Le Parti adotteranno le necessarie misure legislative o di altro
genere, in conformita' con  la  legislazione  interna,  affinche'  le
condizioni di accesso alle  professioni  il  cui  esercizio  comporti
contatti regolari con i bambini,  consentano  di  assicurarsi  che  i
candidati a dette professioni non abbiano subito condanne per atti di
sfruttamento o di abusi sessuali relativi a bambini.