Art. 5 
 
 
             Corpi militari ausiliari delle Forze armate 
 
  1. Il Corpo militare della CRI,  che  assume  la  denominazione  di
Corpo militare volontario e  il  Corpo  delle  infermiere  volontarie
della Croce  rossa  sono  ausiliari  delle  Forze  armate  e  i  loro
appartenenti sono soci della CRI e successivamente dell'Associazione,
contribuendo all'esercizio delle  funzioni  di  cui  all'articolo  1,
comma 4. Le modalita' della loro appartenenza  all'Associazione  sono
disciplinate dallo statuto  di  cui  all'articolo  3,  comma  2,  nel
rispetto della loro funzione ausiliaria delle Forze Armate. 
  2. Il Corpo militare  volontario  resta  disciplinato  dal  decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, nonche'
dal decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.  90,  e
successive modificazioni, per quanto non  diversamente  disposto  dal
presente decreto. Il Corpo delle infermiere volontarie di Croce rossa
resta disciplinato dal decreto legislativo 15 marzo 2010,  n.  66,  e
successive modificazioni, nonche' dal decreto  del  Presidente  della
Repubblica 15 marzo 2010,  n.  90,  e  successive  modificazioni.  Il
richiamo di cui all'articolo 986, comma 1, lettera b), nei  confronti
del personale del Corpo militare  e'  disposto  in  ogni  caso  senza
assegni. 
  3. Il Corpo militare volontario, a decorrere dalla data di  entrata
in vigore del decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  di
cui  all'articolo  6,  comma  1,  e'  costituito  esclusivamente   da
personale  volontario  in  congedo,  iscritto  in  un   ruolo   unico
comprensivo delle categorie direttive dei medici,  dei  commissari  e
dei farmacisti, nonche' della categoria del personale di  assistenza.
Il personale appartenente al ruolo di cui al  primo  periodo  non  e'
soggetto ai codici penali militari e alle disposizioni in materia  di
disciplina  militare  recate  dai  citati   codici   dell'ordinamento
militare e relativo testo unico regolamentare,  fatta  eccezione  per
quelle relative alla categoria del congedo. 
  4. Il servizio prestato dal Corpo militare volontario e  dal  Corpo
delle infermiere volontarie  e'  gratuito,  fatta  salva,  in  quanto
compatibile, l'applicazione delle disposizioni  di  cui  all'articolo
1758 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 
  5. Il personale del Corpo militare costituito dalle unita' gia'  in
servizio continuativo per effetto di provvedimenti  di  assunzione  a
tempo indeterminato transita, a decorrere dalla data  di  entrata  in
vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  di  cui
all'articolo 6, comma 1, senza nuovi e maggiori oneri per la  finanza
pubblica, in un ruolo ad esaurimento nell'ambito del personale civile
della CRI e successivamente dell'Ente  ed  e'  collocato  in  congedo
nonche' iscritto, a domanda, nel ruolo di cui al comma 3. Al predetto
personale,  fino   all'applicazione   delle   disposizioni   di   cui
all'articolo 6, commi 2  e  3,  continua  ad  essere  corrisposta  la
differenza tra il trattamento economico in godimento, limitatamente a
quello fondamentale ed accessorio avente natura fissa e continuativa,
e il trattamento del corrispondente personale civile della  CRI  come
assegno ad personam riassorbibile in caso di adeguamenti retributivi.
Fino alla data dell'effettivo transito di cui al secondo  periodo  si
applicano  al  personale  ivi  indicato  le   disposizioni   di   cui
all'articolo 9, commi 1 e 21, del decreto-legge 31  maggio  2010,  n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.
122. I  procedimenti  disciplinari  avviati  in  sede  militare  sono
riassunti  in  sede  civile;  a  tal  proposito  i  termini  per   la
contestazione dell'addebito o per la conclusione del procedimento, se
ancora pendenti, si interrompono alla data di entrata in  vigore  del
presente decreto e riprendono a decorrere dalla data del transito nel
ruolo ad esaurimento. 
  6. Fermo restando quanto previsto dai commi 3, secondo periodo e  5
del presente articolo, allo scopo di assicurare la funzionalita' e il
pronto impiego dei servizi ausiliari alle Forze armate rese dai Corpi
ausiliari, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con  il
Ministro  della   salute   e   con   il   Ministro   della   pubblica
amministrazione e semplificazione, da emanarsi entro 60 giorni  dalla
data di entrata in vigore del presente decreto,  sono  determinati  i
criteri per la costituzione, nell'ambito  del  personale  di  cui  al
comma 5 del presente articolo e di cui all'articolo 6, comma 9, terzo
periodo, previa selezione per titoli, di un contingente di  personale
del Corpo militare in servizio attivo, la cui dotazione massima e  la
successiva alimentazione con personale  civile  della  CRI  e  quindi
dell'Ente avente altresi', la qualifica di militare  in  congedo,  e'
stabilita in trecento unita'. Tra i criteri  per  la  selezione  sono
comunque previsti: la presentazione di una  domanda  da  parte  degli
interessati,    il    possesso    di    requisiti    di    competenza
tecnico-logistica, di esperienza operativa e nelle emergenze, nonche'
il  rendimento  in  servizio  ed  i  precedenti  disciplinari;   tali
requisiti devono essere valutati da una Commissione presieduta da  un
rappresentante del Ministero della difesa e composta da  sei  membri,
quattro dei  quali  designati  rispettivamente  dal  Ministero  della
salute, dal Ministero dell'economia e delle finanze, dal Ministro per
la pubblica amministrazione e semplificazione, dal Dipartimento della
protezione  civile  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,
nonche' due dei quali designati dalla CRI, tenendo  conto  delle  sue
componenti. Il contingente, assicurate prioritariamente  le  funzioni
ausiliarie,  concorre  agli  impieghi  di   protezione   civile.   La
partecipazione alla Commissione e' a titolo  gratuito.  Il  personale
del Corpo militare in  servizio  attivo  di  cui  al  presente  comma
transita nel ruolo civile della CRI  e  quindi  dell'Ente  alla  data
determinata con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il
Ministro della salute e comunque non oltre  il  31  dicembre  2015  e
dalla predetta data e' soggetto alle disposizioni di cui all'articolo
6. 
 
          Note all'art. 5: 
              - Il decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  e
          successive modificazioni,  reca:  «Codice  dell'ordinamento
          militare». 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica  15  marzo
          2010, n. 90 e successive modificazioni reca:  «Testo  unico
          delle disposizioni regolamentari in materia di  ordinamento
          militare, a norma dell'art.  14  della  legge  28  novembre
          2005, n. 246». 
              - Il comma 1, lettera b), dell'art. 986 del decreto del
          Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, reca: 
              «Art. 986 (Corrispondenza dei gradi gerarchici).  -  1.
          La corrispondenza tra i gradi del personale militare  della
          Croce rossa italiana e quelli  delle  Forze  armate  e'  la
          seguente: 
              (Omissis); 
                b) personale di assistenza (sottufficiali): 
                  1) maresciallo maggiore della Croce rossa italiana:
          primo  maresciallo  e  gradi  corrispondenti  delle   Forze
          armate; 
                  2) maresciallo capo  della  Croce  rossa  italiana:
          maresciallo capo e gradi corrispondenti delle Forze armate; 
                  3)  maresciallo   ordinario   della   Croce   rossa
          italiana:  maresciallo  ordinario  e  gradi  corrispondenti
          delle Forze armate; 
                  4) sergente maggiore della  Croce  rossa  italiana:
          sergente  maggiore  e  gradi  corrispondenti  delle   Forze
          armate; 
                  5) sergente della Croce rossa italiana: sergente  e
          gradi corrispondenti delle Forze armate;». 
              - L'art. 1758 del citato decreto legislativo n. 66  del
          2010, reca: 
              «Art.  1758  (Trattamento  economico  delle  infermiere
          volontarie).  -  1.  Fermo  restando  il   concetto   della
          gratuita'  delle  prestazioni,  le  infermiere   volontarie
          chiamate in servizio fuori del comune di residenza,  ovvero
          obbligate, anche nel comune  di  residenza,  ad  alloggiare
          presso unita' sanitarie o formazioni speciali, fruiscono di
          vitto e alloggio a carico dell'Amministrazione, dell'unita'
          o della formazione. 
              2. In tempo di guerra o di grave crisi  internazionale,
          le  infermiere  volontarie  hanno  diritto  al  trattamento
          economico di missione di cui al titolo IV, capo IV, sezione
          I del libro VI e, in tempo di pace, al rimborso delle spese
          di viaggio, per gli spostamenti dal luogo  di  residenza  a
          quello di servizio e viceversa. 
              3. Mediante accordi annuali da stabilire  con  apposita
          convenzione tra il Ministero dell'economia e delle  finanze
          e la presidenza nazionale della Croce  rossa  italiana,  e'
          determinata una somma da  versare  dal  Ministero  suddetto
          all'Ispettorato del corpo infermiere volontarie a titolo di
          occorrenze speciali di equipaggiamento e  per  rimborso  di
          altre spese vive.». 
              - I commi 1 e 21 dell'art. 9 del citato decreto legge 3
          n. 78 del 2010, recano: 
              «Art. 9 (Contenimento delle spese in materia di impiego
          pubblico).  -  1.  Per  gli  anni  2011,  2012  e  2013  il
          trattamento economico complessivo dei  singoli  dipendenti,
          anche  di   qualifica   dirigenziale,   ivi   compreso   il
          trattamento accessorio, previsto dai rispettivi ordinamenti
          delle  amministrazioni   pubbliche   inserite   nel   conto
          economico consolidato della pubblica amministrazione,  come
          individuate dall'Istituto nazionale di  statistica  (ISTAT)
          ai sensi del comma 3 dell'art. 1 della  legge  31  dicembre
          2009,  n.  196,  non  puo'  superare,  in  ogni  caso,   il
          trattamento ordinariamente spettante per  l'anno  2010,  al
          netto degli effetti derivanti da eventi straordinari  della
          dinamica retributiva, ivi incluse le variazioni  dipendenti
          da eventuali arretrati, conseguimento di  funzioni  diverse
          in corso d'anno, fermo in ogni  caso  quanto  previsto  dal
          comma 21, terzo e quarto periodo, per  le  progressioni  di
          carriera   comunque   denominate,   maternita',   malattia,
          missioni svolte all'estero, effettiva presenza in servizio,
          fatto salvo quanto previsto dal comma 17, secondo  periodo,
          e dall'art. 8, comma 14. 
              (Omissis). 
              21. I meccanismi  di  adeguamento  retributivo  per  il
          personale non contrattualizzato  di  cui  all'art.  3,  del
          decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.  165,  cosi'  come
          previsti dall'art. 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448,
          non si applicano per gli anni 2011, 2012 e 2013 ancorche' a
          titolo di acconto, e non danno comunque luogo a  successivi
          recuperi. Per le categorie di personale di cui  all'art.  3
          del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e  successive
          modificazioni,  che   fruiscono   di   un   meccanismo   di
          progressione automatica degli stipendi, gli anni 2011, 2012
          e 2013 non sono  utili  ai  fini  della  maturazione  delle
          classi e degli scatti di stipendio previsti dai  rispettivi
          ordinamenti. Per il personale di cui all'art. 3 del decreto
          legislativo  30   marzo   2001,   n.   165   e   successive
          modificazioni  le   progressioni   di   carriera   comunque
          denominate eventualmente disposte negli anni 2011,  2012  e
          2013  hanno  effetto,  per  i  predetti   anni,   ai   fini
          esclusivamente     giuridici.     Per     il      personale
          contrattualizzato  le  progressioni  di  carriera  comunque
          denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte
          negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i  predetti
          anni, ai fini esclusivamente giuridici.».