Art. 5 
 
  1. Dopo il primo comma dell'articolo 1120 del  codice  civile  sono
inseriti i seguenti: 
  «I  condomini,  con  la  maggioranza  indicata  dal  secondo  comma
dell'articolo 1136, possono disporre le innovazioni che, nel rispetto
della normativa di settore, hanno ad oggetto: 
    1) le opere e gli interventi volti a migliorare la sicurezza e la
salubrita' degli edifici e degli impianti; 
    2) le opere e gli interventi previsti per eliminare  le  barriere
architettoniche, per il contenimento  del  consumo  energetico  degli
edifici e per realizzare parcheggi destinati a servizio delle  unita'
immobiliari o dell'edificio, nonche' per  la  produzione  di  energia
mediante l'utilizzo di  impianti  di  cogenerazione,  fonti  eoliche,
solari o comunque rinnovabili da parte del condominio o di terzi  che
conseguano a titolo oneroso un diritto reale o personale di godimento
del lastrico solare o di altra idonea superficie comune; 
    3) l'installazione di impianti  centralizzati  per  la  ricezione
radiotelevisiva e per l'accesso a qualunque altro  genere  di  flusso
informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti
fino alla diramazione per le  singole  utenze,  ad  esclusione  degli
impianti che  non  comportano  modifiche  in  grado  di  alterare  la
destinazione della cosa comune e di impedire agli altri condomini  di
farne uso secondo il loro diritto. 
  L'amministratore e' tenuto a  convocare  l'assemblea  entro  trenta
giorni  dalla  richiesta  anche  di  un  solo  condomino  interessato
all'adozione delle deliberazioni  di  cui  al  precedente  comma.  La
richiesta deve contenere  l'indicazione  del  contenuto  specifico  e
delle modalita' di esecuzione degli interventi proposti. In mancanza,
l'amministratore deve invitare senza indugio il condomino  proponente
a fornire le necessarie integrazioni». 
 
          Note all'art. 5: 
              Si riporta  il  testo  dell'articolo  1120  del  codice
          civile, come modificato dalla legge qui pubblicata: 
              "Art. 1120. Innovazioni. 
              I condomini, con la  maggioranza  indicata  dal  quinto
          comma  dell'articolo  1136,  possono  disporre   tutte   le
          innovazioni dirette al miglioramento o all'uso piu'  comodo
          o al maggior rendimento delle cose comuni. 
              I condomini, con la maggioranza  indicata  dal  secondo
          comma dell'articolo 1136, possono disporre  le  innovazioni
          che, nel rispetto della  normativa  di  settore,  hanno  ad
          oggetto: 
              1) le opere e gli  interventi  volti  a  migliorare  la
          sicurezza e la salubrita' degli edifici e degli impianti; 
              2) le opere e gli interventi previsti per eliminare  le
          barriere architettoniche, per il contenimento  del  consumo
          energetico  degli  edifici  e  per   realizzare   parcheggi
          destinati   a   servizio   delle   unita'   immobiliari   o
          dell'edificio,  nonche'  per  la  produzione   di   energia
          mediante l'utilizzo di  impianti  di  cogenerazione,  fonti
          eoliche,  solari  o  comunque  rinnovabili  da  parte   del
          condominio o di terzi che conseguano a  titolo  oneroso  un
          diritto reale o personale di godimento del lastrico  solare
          o di altra idonea superficie comune; 
              3) l'installazione di  impianti  centralizzati  per  la
          ricezione radiotelevisiva e per l'accesso a qualunque altro
          genere di flusso informativo,  anche  da  satellite  o  via
          cavo, e i relativi collegamenti fino alla  diramazione  per
          le singole utenze, ad esclusione  degli  impianti  che  non
          comportano modifiche in grado di alterare  la  destinazione
          della cosa comune e di impedire  agli  altri  condomini  di
          farne uso secondo il loro diritto. 
              L'amministratore  e'  tenuto  a  convocare  l'assemblea
          entro trenta  giorni  dalla  richiesta  anche  di  un  solo
          condomino interessato all'adozione delle  deliberazioni  di
          cui  al  precedente  comma.  La  richiesta  deve  contenere
          l'indicazione del contenuto specifico e delle modalita'  di
          esecuzione  degli   interventi   proposti.   In   mancanza,
          l'amministratore deve invitare senza indugio  il  condomino
          proponente a fornire le necessarie integrazioni. 
              Sono  vietate  le  innovazioni   che   possano   recare
          pregiudizio  alla   stabilita'   o   alla   sicurezza   del
          fabbricato, che ne alterino il decoro architettonico o  che
          rendano  talune  parti  comuni  dell'edificio   inservibili
          all'uso o al godimento anche di un solo condomino.".