Art. 5. Intercettazioni preventive 1. L'articolo 226 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e' sostituito dal seguente: "Art. 226 (Intercettazione e controlli preventivi sulle comunicazioni). - 1. Il Ministro dell'interno o, su sua delega, i responsabili dei servizi centrali di cui all'articolo 12 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, nonche' il questore o il comandante provinciale dei Carabinieri e della Guardia di finanza, richiedono al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto in cui si trova il soggetto da sottoporre a controllo ovvero, nel caso non sia determinabile, del distretto in cui sono emerse le esigenze di prevenzione, l'autorizzazione all'intercettazione di comunicazioni o conversazioni, anche per via telematica, ((nonche' all'intercettazione di comunicazioni o conversazioni tra presenti anche se queste avvengono nei luoghi indicati dall'articolo 614 del codice penale) )), quando sia necessario per l'acquisizione di notizie concernenti la prevenzione di delitti di cui all'articolo 407 comma 2 lettera a) n. 4 e 51 comma 3-bis del codice. Il Ministro dell'interno puo' altresi' delegare il Direttore della Direzione investigativa antimafia limitatamente ai delitti di cui all'articolo 51 comma 3-bis del codice. (( 2. Il procuratore della Repubblica, qualora vi siano elementi investigativi che giustifichino l'attivita' di prevenzione e lo ritenga necessario, autorizza l'intercettazione per la durata massima di giorni quaranta, prorogabile per periodi successivi di giorni venti ove permangano i presupposti di legge. L'autorizzazione alla prosecuzione delle operazioni e' data dal pubblico ministero con decreto motivato, nel quale deve essere dato chiaramente atto dei motivi che rendono necessaria la prosecuzione delle operazioni )). 3. Delle operazioni svolte e dei contenuti intercettati e' redatto verbale sintetico che, unitamente ai supporti utilizzati, e' depositato presso il procuratore che ha autorizzato le attivita' entro cinque giorni dal termine delle stesse. Il procuratore, verificata la conformita' delle attivita' compiute all'autorizzazione, dispone l'immediata distruzione dei supporti e dei verbali. 4. Con le modalita' e nei casi di cui ai commi 1 e 3, puo' essere autorizzato il tracciamento delle comunicazioni telefoniche e telematiche, nonche' l'acquisizione dei dati esterni relativi alle comunicazioni telefoniche e telematiche intercorse e l'acquisizione di ogni altra informazione utile in possesso degli operatori di telecomunicazioni. 5. In ogni caso gli elementi acquisiti attraverso le attivita' preventive non possono essere utilizzati nel procedimento penale, ((fatti salvi i fini investigativi. In ogni caso le attivita' di intercettazione preventiva di cui ai commi precedenti, e le notizie acquisite a seguito delle attivita' medesime, non possono essere menzionate in atti di indagine ne' costituire oggetto di deposizione ne' essere altrimenti divulgate.")). 2. E' abrogata ogni altra disposizione concernente le intercettazioni preventive. 3. Le intercettazioni di comunicazioni telefoniche e telematiche di cui ((all'articolo 226 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale)), come sostituito dal comma 1, sono eseguite con impianti installati presso la Procura della Repubblica o presso altre idonee strutture individuate dal procuratore che concede l'autorizzazione. (( 3-bis. Chiunque divulga a persone non autorizzate o pubblica, anche solo parzialmente, il contenuto delle intercettazioni di cui all'articolo 226 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, come sostituito dal comma 1, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. 3-ter. Chiunque, nel corso delle operazioni sotto copertura di cui all'articolo 4, indebitamente rivela ovvero divulga i nomi degli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria che effettuano le operazioni stesse, e' punito, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, con la reclusione da due a sei anni )). Riferimenti normativi: - Si riporta, per opportuna conoscenza, il testo dell'art. 12 del citato decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203: "Art. 12. - 1. Per assicurare il collegamento delle attivita' investigative relative a delitti di criminalita' organizzata, le amministrazioni interessate provvedono a costituire servizi centrali e interprovinciali della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza. 2. In determinate regioni e per particolari esigenze, i servizi previsti dal comma 1 possono essere costituiti in servizi interforze. Alla costituzione e alla organizzazione dei servizi interforze provvede con decreto il Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, della difesa e delle finanze, assicurando la pari valorizzazione delle Forze di polizia che vi partecipano. 3. A fini informativi, investigativi e operativi, i servizi indicati nei commi 1 e 2 si coordinano fra loro, nonche', se necessario, con gli altri organi o servizi di polizia giudiziaria previsti dalla legge e con gli organi di polizia esteri eventualmente interessati. 4. Quando procede a indagini per delitti di criminalita' organizzata, il pubblico ministero si avvale di regola, congiuntamente, dei servizi di polizia giudiziaria della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e, se richiesto dalla specificita' degli accertamenti, del Corpo della guardia di finanza, ai quali, a norma dei commi 1 e 2, e' attribuito il compito di svolgere indagini relative a tali delitti. 5. Il pubblico ministero impartisce le opportune direttive per l'effettivo coordinamento investigativo e operativo tra i diversi organismi di polizia giudiziaria. 6. (Omissis). 7. (Omissis). 8. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'interno emana direttive per la realizzazione a livello provinciale, nell'ambito delle potesta' attribuite al prefetto a norma del comma 6, di piani coordinati di controllo del territorio da attuarsi a cura dei competenti uffici della Polizia di Stato e dei comandi provinciali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, ai quali possono partecipare, previa richiesta al sindaco, contingenti dei corpi o servizi di polizia municipale.". - Per il testo dell'art. 407 c.p.p. si veda nei riferimenti normativi all'art. 1. - Per il testo vigente dell'art. 51 del c.c.p. si veda nei riferimenti normativi all'art. 10-bis.