Art. 5.
                     Intercettazioni preventive
  1.  L'articolo  226  delle  norme di attuazione, di coordinamento e
transitorie  del  codice  di  procedura penale, approvate con decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e' sostituito dal seguente:
  "Art.   226   (Intercettazione   e   controlli   preventivi   sulle
comunicazioni).  -  1.  Il  Ministro dell'interno o, su sua delega, i
responsabili   dei  servizi  centrali  di  cui  all'articolo  12  del
decreto-legge  13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  12  luglio  1991,  n.  203,  nonche'  il  questore o il
comandante  provinciale  dei  Carabinieri e della Guardia di finanza,
richiedono  al  procuratore  della Repubblica presso il tribunale del
capoluogo  del  distretto in cui si trova il soggetto da sottoporre a
controllo  ovvero,  nel  caso non sia determinabile, del distretto in
cui   sono   emerse  le  esigenze  di  prevenzione,  l'autorizzazione
all'intercettazione  di  comunicazioni o conversazioni, anche per via
telematica,   ((nonche'   all'intercettazione   di   comunicazioni  o
conversazioni  tra  presenti  anche  se  queste  avvengono nei luoghi
indicati   dall'articolo  614  del  codice  penale)  )),  quando  sia
necessario  per  l'acquisizione di notizie concernenti la prevenzione
di delitti di cui all'articolo 407 comma 2 lettera a) n. 4 e 51 comma
3-bis  del codice. Il Ministro dell'interno puo' altresi' delegare il
Direttore  della  Direzione  investigativa antimafia limitatamente ai
delitti di cui all'articolo 51 comma 3-bis del codice.
((  2.  Il  procuratore  della  Repubblica, qualora vi siano elementi
investigativi  che  giustifichino  l'attivita'  di  prevenzione  e lo
ritenga necessario, autorizza l'intercettazione per la durata massima
di  giorni  quaranta,  prorogabile  per  periodi successivi di giorni
venti  ove  permangano  i presupposti di legge. L'autorizzazione alla
prosecuzione  delle  operazioni  e'  data  dal pubblico ministero con
decreto  motivato,  nel  quale  deve essere dato chiaramente atto dei
motivi che rendono necessaria la prosecuzione delle operazioni )).
  3.  Delle operazioni svolte e dei contenuti intercettati e' redatto
verbale   sintetico   che,  unitamente  ai  supporti  utilizzati,  e'
depositato  presso  il  procuratore  che  ha autorizzato le attivita'
entro  cinque  giorni  dal  termine  delle  stesse.  Il  procuratore,
verificata     la     conformita'     delle     attivita'    compiute
all'autorizzazione,  dispone  l'immediata  distruzione dei supporti e
dei verbali.
  4.  Con  le modalita' e nei casi di cui ai commi 1 e 3, puo' essere
autorizzato   il   tracciamento  delle  comunicazioni  telefoniche  e
telematiche,  nonche'  l'acquisizione  dei dati esterni relativi alle
comunicazioni  telefoniche  e telematiche intercorse e l'acquisizione
di  ogni  altra  informazione  utile  in  possesso degli operatori di
telecomunicazioni.
  5.  In  ogni  caso  gli  elementi acquisiti attraverso le attivita'
preventive  non  possono  essere  utilizzati nel procedimento penale,
((fatti  salvi  i  fini  investigativi.  In ogni caso le attivita' di
intercettazione  preventiva  di cui ai commi precedenti, e le notizie
acquisite  a  seguito  delle  attivita'  medesime, non possono essere
menzionate  in atti di indagine ne' costituire oggetto di deposizione
ne' essere altrimenti divulgate.")).
  2.   E'   abrogata   ogni   altra   disposizione   concernente   le
intercettazioni preventive.
  3. Le intercettazioni di comunicazioni telefoniche e telematiche di
cui  ((all'articolo 226 delle norme di attuazione, di coordinamento e
transitorie  del  codice  di  procedura penale)), come sostituito dal
comma  1,  sono  eseguite  con  impianti installati presso la Procura
della  Repubblica  o  presso  altre  idonee strutture individuate dal
procuratore che concede l'autorizzazione.
((  3-bis.  Chiunque  divulga  a  persone non autorizzate o pubblica,
anche  solo  parzialmente,  il contenuto delle intercettazioni di cui
all'articolo  226  delle  norme  di  attuazione,  di  coordinamento e
transitorie del codice di procedura penale, come sostituito dal comma
1, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
  3-ter.  Chiunque, nel corso delle operazioni sotto copertura di cui
all'articolo  4,  indebitamente  rivela  ovvero  divulga i nomi degli
ufficiali   o   agenti  di  polizia  giudiziaria  che  effettuano  le
operazioni  stesse,  e'  punito,  salvo che il fatto costituisca piu'
grave reato, con la reclusione da due a sei anni )).
          Riferimenti normativi:
              - Si   riporta,  per  opportuna  conoscenza,  il  testo
          dell'art.  12  del  citato decreto-legge 13 maggio 1991, n.
          152,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 12 luglio
          1991, n. 203:
              "Art.  12.  -  1.  Per assicurare il collegamento delle
          attivita'  investigative relative a delitti di criminalita'
          organizzata,  le  amministrazioni  interessate provvedono a
          costituire   servizi   centrali  e  interprovinciali  della
          Polizia  di  Stato,  dell'Arma  dei carabinieri e del Corpo
          della guardia di finanza.
              2. In determinate regioni e per particolari esigenze, i
          servizi  previsti  dal comma 1 possono essere costituiti in
          servizi interforze. Alla costituzione e alla organizzazione
          dei  servizi  interforze  provvede  con decreto il Ministro
          dell'interno,  di  concerto  con  i  Ministri  di  grazia e
          giustizia,  della  difesa  e  delle finanze, assicurando la
          pari   valorizzazione   delle   Forze  di  polizia  che  vi
          partecipano.
              3.  A  fini  informativi,  investigativi e operativi, i
          servizi  indicati  nei  commi 1 e 2 si coordinano fra loro,
          nonche',  se  necessario, con gli altri organi o servizi di
          polizia  giudiziaria  previsti dalla legge e con gli organi
          di polizia esteri eventualmente interessati.
              4.   Quando   procede   a   indagini   per  delitti  di
          criminalita'  organizzata,  il pubblico ministero si avvale
          di   regola,   congiuntamente,   dei   servizi  di  polizia
          giudiziaria   della   Polizia   di   Stato,  dell'Arma  dei
          carabinieri   e,  se  richiesto  dalla  specificita'  degli
          accertamenti, del Corpo della guardia di finanza, ai quali,
          a  norma  dei  commi  1  e  2,  e' attribuito il compito di
          svolgere indagini relative a tali delitti.
              5.   Il  pubblico  ministero  impartisce  le  opportune
          direttive  per  l'effettivo  coordinamento  investigativo e
          operativo tra i diversi organismi di polizia giudiziaria.
              6. (Omissis).
              7. (Omissis).
              8. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
          legge  di  conversione  del  presente  decreto, il Ministro
          dell'interno emana direttive per la realizzazione a livello
          provinciale,   nell'ambito  delle  potesta'  attribuite  al
          prefetto  a  norma  del  comma  6,  di  piani coordinati di
          controllo  del territorio da attuarsi a cura dei competenti
          uffici  della  Polizia  di  Stato e dei comandi provinciali
          dell'Arma  dei  carabinieri  e della Guardia di finanza, ai
          quali  possono  partecipare,  previa  richiesta al sindaco,
          contingenti dei corpi o servizi di polizia municipale.".
              - Per  il  testo  dell'art.  407  c.p.p.  si  veda  nei
          riferimenti normativi all'art. 1.
              -  Per il testo vigente dell'art. 51 del c.c.p. si veda
          nei riferimenti normativi all'art. 10-bis.