Art. 5.
             Tecniche di misurazione e di determinazione
                      dei livelli d'esposizione
  1.  Le  tecniche  di  misurazione  da adottare sono quelle indicate
dalla  norma  CEI  211-6  data pubblicazione 2001-01, classificazione
211-6  prima  edizione, «Guida per la misura e per la valutazione dei
campi elettrici e magnetici nell'intervallo di frequenza 0 Hz-10 kHz,
con riferimento all'esposizione umana» e successivi aggiornamenti.
  2. Per la determinazione del valore di induzione magnetica utile ai
fini  della  verifica  del non superamento del valore di attenzione e
dell'obiettivo  di  qualita'  il  sistema  agenziale APAT-ARPA dovra'
determinare  le  relative  procedure  di  misura  e  valutazione, con
l'approvazione   del  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio.
  3.  Per  la  verifica  del  rispetto delle disposizioni di cui agli
articoli 3  e  4,  oltre  alle misurazioni e determinazioni di cui al
commi  1  e  2,  il  sistema  agenziale  APAT-ARPA  puo' avvalersi di
metodologie   di   calcolo   basate   su   dati   tecnici  e  storici
dell'elettrodotto.
  4.  Per  gli elettrodotti con tensione di esercizio non inferiore a
132  kV,  gli  esercenti  devono  fornire  agli  organi di controllo,
secondo modalita' fornite dagli stessi, con frequenza trimestrale, 12
valori  per  ciascun  giorno,  corrispondenti  ai  valori  medi delle
correnti registrati ogni 2 ore nelle normali condizioni di esercizio.