Art. 5.
Trasformazione della Cassa depositi e prestiti in societa' per azioni

  1.  La  Cassa  depositi  e  prestiti e' trasformata in societa' per
azioni  con  la  denominazione di «Cassa depositi e prestiti societa'
per  azioni» (CDP S.p.a.), con effetto dalla data della pubblicazione
nella  Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale di cui al comma 3.
La  CDP  S.p.a.,  salvo  quanto  previsto  dal  comma 3, subentra nei
rapporti  attivi  e  passivi  e  conserva  i  diritti  e gli obblighi
anteriori alla trasformazione.
  2.  Le  azioni  della  CDP  S.p.a.  sono attribuite allo Stato, che
esercita i diritti dell'azionista ai sensi dell'articolo 24, comma 1,
lettera  a),  del  decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; non si
applicano  le  disposizioni  dell'articolo 2362 del codice civile. Le
fondazioni  di  cui  all'articolo 2 del decreto legislativo 17 maggio
1999,  n.  153,  e altri soggetti pubblici o privati possono detenere
quote complessivamente di minoranza del capitale della CDP S.p.a.
  3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di natura
non regolamentare, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, sono determinati:
    a) le funzioni, le attivita' e le passivita' della Cassa depositi
e  prestiti  anteriori  alla  trasformazione  che  sono trasferite al
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  e  quelle assegnate alla
gestione separata della CDP S.p.a. di cui al comma 8;
    b) i  beni  e  le  partecipazioni  societarie  dello Stato, anche
indirette,  che  sono  trasferite  alla  CDP  S.p.a. e assegnate alla
gestione  separata  di cui al comma 8, anche in deroga alla normativa
vigente.  I  relativi  valori  di  trasferimento  e  di iscrizione in
bilancio  sono  determinati  sulla  scorta della relazione giurata di
stima  prodotta  da  uno  o  piu'  soggetti  di adeguata esperienza e
qualificazione  professionale nominati dal Ministero, anche in deroga
agli  articoli da  2342  a  2345 del codice civile ed all'articolo 24
della   legge  27 dicembre  2002,  n.  289.  Con  successivi  decreti
ministeriali   possono  essere  disposti  ulteriori  trasferimenti  e
conferimenti;
    c) gli impegni accessori assunti dallo Stato;
    d) il  capitale  sociale della CDP S.p.a., comunque in misura non
inferiore  al  fondo  di  dotazione  della  Cassa depositi e prestiti
risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato.
((    4.  Con  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
natura  non  regolamentare,  su proposta del Ministro dell'economia e
delle  finanze,  e'  approvato  lo  statuto  della  CDP S.p.a. e sono
nominati i componenti del consiglio di amministrazione e del collegio
sindacale  per  il  primo periodo di durata in carica. Per tale primo
periodo  restano  in  carica  i  componenti del collegio dei revisori
indicati  ai  sensi  e  per  gli effetti dell'articolo 10 della legge
13 maggio  1983,  n.  197. Le successive modifiche allo statuto della
CDP  S.p.a.  e  le  nomine  dei componenti degli organi sociali per i
successivi periodi sono deliberate a norma del codice civile. ))
  5.  Il  primo  esercizio  sociale  della  CDP  S.p.a.  si chiude al
31 dicembre 2004.
  6.  Alla  CDP  S.p.a. si applicano le disposizioni del titolo V del
testo  unico  delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al
decreto  legislativo  1° settembre  1993,  n.  385,  previste per gli
intermediari  iscritti  nell'elenco  speciale di cui all'articolo 107
del medesimo decreto legislativo, tenendo presenti le caratteristiche
del  soggetto  vigilato  e  la  speciale  disciplina  della  gestione
separata di cui al commna 8.
  7. La CDP S.p.a. finanzia, sotto qualsiasi forma:
    a) lo Stato, le regioni, gli enti locali, gli enti pubblici e gli
organismi  di  diritto pubblico, utilizzando fondi rimborsabili sotto
forma di libretti di risparmio postale e di buoni fruttiferi postali,
assistiti  dalla  garanzia dello Stato e distribuiti attraverso Poste
italiane  S.p.a.  o  societa'  ((  da  ))  essa  controllate, e fondi
provenienti    dall'emissione    di    titoli,   dall'assunzione   di
finanziamenti  e  da altre operazioni finanziarie, che possono essere
assistiti dalla garanzia dello Stato;
    b) le  opere, gli impianti, le reti e le dotazioni destinati alla
fornitura  di  servizi  pubblici ed alle bonifiche, utilizzando fondi
provenienti    dall'emissione    di    titoli,   dall'assunzione   di
finanziamenti e da altre operazioni finanziarie, senza garanzia dello
Stato  e  con  preclusione  della  raccolta  di  fondi a vista. (( La
raccolta  di  fondi  e'  effettuata esclusivamente presso investitori
istituzionali. ))
  8. La  CDP  S.p.a.  assume  partecipazioni  e  svolge le attivita',
strumentali,  connesse  e  accessorie;  per  l'attuazione  di  quanto
previsto  al comma 7, lettera a), la CDP S.p.a. istituisce un sistema
separato  ai soli fini contabili ed organizzativi, la cui gestione e'
uniformata a criteri di trasparenza e di salvaguardia dell'equilibrio
economico.  Sono assegnate alla gestione separata le partecipazioni e
le  attivita'  ad  essa  strumentali,  connesse  e  accessorie,  e le
attivita' di assistenza e di consulenza in favore dei soggetti di cui
al  comma 7,  lettera a).  Il  decreto ministeriale di cui al comma 3
puo'  prevedere  forme  di  razionalizzazione  e concentrazione delle
partecipazioni  detenute dalla Cassa depositi e prestiti alla data di
trasformazione in societa' per azioni.
  9. Al  Ministro  dell'economia  e delle finanze spetta il potere di
indirizzo  della  gestione separata di cui al comma 8. E' confermata,
per  la  gestione  separata,  la  commissione  di  vigilanza prevista
dall'articolo 3   del   regio  decreto  2 gennaio  1913,  n.  453,  e
successive modificazioni.
  10. Per l'amministrazione della gestione separata di cui al comma 8
il  consiglio  di  amministrazione  della CDP S.p.a. e' integrato dai
membri,  con funzioni di amministratore, indicati alle lettere c), d)
ed f) del primo comma dell'articolo 7 della legge 13 mag-gio 1983, n.
197.
  11. Per  l'attivita'  della  gestione separata di cui al comma 8 il
Ministro  dell'economia  e delle finanze determina con propri decreti
di natura non regolamentare:
    a) i  criteri  per  la  definizione  delle condizioni generali ed
economiche  dei  libretti  di risparmio postale, dei buoni fruttiferi
postali,  dei  titoli,  dei  finanziamenti  e  delle altre operazioni
finanziarie assistiti dalla garanzia dello Stato;
    b) i  criteri  per  la  definizione  delle condizioni generali ed
economiche   degli   impieghi,   nel   rispetto   dei   principi   di
accessibilita',  uniformita'  di trattamento, predeterminazione e non
discriminazione;
    c) le  norme  in materia di trasparenza, pubblicita', contratti e
comunicazioni periodiche;
    d) i  criteri di gestione delle partecipazioni assegnate ai sensi
del comma 3.
  12. Sino  all'emanazione  dei  decreti  di  cui  al comma 11 la CDP
S.p.a.  continua  a  svolgere  le  funzioni  oggetto  della  gestione
separata  di cui al comma 8 secondo le disposizioni vigenti alla data
di  trasformazione  della  Cassa  depositi e prestiti in societa' per
azioni. I rapporti in essere e i procedimenti amministrativi in corso
alla  data  di  entrata  in  vigore  dei  decreti  di cui al comma 11
continuano  ad  essere  regolati  dai  provvedimenti adottati e dalle
norme  legislative  e  regolamentari  vigenti  in data anteriore. Per
quanto  non  disciplinato  dai decreti di cui al comma 11 continua ad
applicarsi   la   normativa   vigente   in   quanto  compatibile.  Le
attribuzioni   del  consiglio  di  amministrazione  e  del  direttore
generale   della   Cassa   depositi   e   prestiti   anteriori   alla
trasformazione  sono  esercitate,  rispettivamente,  dal consiglio di
amministrazione  e,  se  previsto, dall'amministratore delegato della
CDP S.p.a.
  13. All'attivita'  di  impiego  della  gestione  separata di cui al
comma 8  continuano  ad  applicarsi  le  disposizioni piu' favorevoli
previste   per   la   Cassa   depositi   e  prestiti  anteriori  alla
trasformazione,  inclusa  la  disposizione  di  cui all'articolo 204,
comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
  14. La  gestione  separata  di cui al comma 8 subentra nei rapporti
attivi  e  passivi  e  conserva  i  diritti  e gli obblighi sorti per
effetto  della  cartolarizzazione  dei  crediti  effettuata  ai sensi
dell'articolo 8  del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112.
  15. La   gestione   separata  di  cui  al  comma 8  puo'  avvalersi
dell'Avvocatura  dello  Stato,  ai  sensi  dell'articolo 43 del testo
unico  delle  leggi  e  delle norme giuridiche sulla rappresentanza e
difesa  in  giudizio  dello  Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura
dello  Stato,  di  cui  al  regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e
successive modificazioni.
  16. Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sulla  base di
apposita relazione presentata dalla CDP S.p.a., riferisce annualmente
al Parlamento sulle attivita' svolte e sui risultati conseguiti dalla
CDP S.p.a..
  17. Il  controllo  della Corte dei conti si svolge sulla CDP S.p.a.
con le modalita' previste dall'articolo 12 della legge 21 marzo 1958,
n. 259.
  18. La  CDP  S.p.a. puo' destinare propri beni e rapporti giuridici
al soddisfacimento dei diritti dei portatori di titoli da essa emessi
e  di  altri  soggetti  finanziatori. A tal fine la CDP S.p.a. adotta
apposita deliberazione contenente l'esatta descrizione dei beni e dei
rapporti  giuridici  destinati,  dei  soggetti  a  cui  vantaggio  la
destinazione  e'  effettuata,  dei diritti ad essi attribuiti e delle
modalita'  con le quali e' possibile disporre, integrare e sostituire
elementi  del  patrimonio destinato. La deliberazione e' depositata e
iscritta  a norma dell'articolo 2436 del codice civile. Dalla data di
deposito   della   deliberazione   i  beni  e  i  rapporti  giuridici
individuati  sono  destinati  esclusivamente  al  soddisfacimento dei
diritti  dei soggetti a cui vantaggio la destinazione e' effettuata e
costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello della
CDP  S.p.a.  e  dagli  altri  patrimoni  destinati.  Fino al completo
soddisfacimento   dei   diritti  dei  soggetti  a  cui  vantaggio  la
destinazione  e'  effettuata, sul patrimonio destinato e sui frutti e
proventi  da esso derivanti sono ammesse azioni soltanto a tutela dei
diritti  dei  predetti  soggetti. Se la deliberazione di destinazione
del  patrimonio  non  dispone  diversamente,  delle  obbligazioni nei
confronti  dei soggetti a cui vantaggio la destinazione e' effettuata
la  CDP  S.p.a.  risponde esclusivamente nei limiti del patrimonio ad
essi  destinato e dei diritti ad essi attribuiti. Resta salva in ogni
caso   la   responsabilita'   illimitata  della  CDP  S.p.a.  per  le
obbligazioni  derivanti  da fatto illecito. Con riferimento a ciascun
patrimonio  separato  la  CDP S.p.a. tiene separatamente i libri e le
scritture  contabili  prescritti  dagli  articoli 2214 e seguenti del
codice  civile.  Per  il caso di sottoposizione della CDP S.p.a. alle
procedure  di cui al titolo IV del testo unico delle leggi in materia
bancaria  e  creditizia,  di  cui al decreto legislativo 1° settembre
1993,  n.  385,  o  ad  altra  procedura  concorsuale  applicabile, i
contratti relativi a ciascun patrimonio destinato continuano ad avere
esecuzione  e  continuano  ad  applicarsi le previsioni contenute nel
presente  comma.  Gli organi della procedura provvedono al tempestivo
pagamento delle passivita' al cui servizio il patrimonio e' destinato
e  nei  limiti  dello stesso, secondo le scadenze e gli altri termini
previsti  nei  relativi  contratti  preesistenti.  Gli  organi  della
procedura possono trasferire o affidare in gestione a banche i beni e
i  rapporti giuridici ricompresi in ciascun patrimonio destinato e le
relative passivita'.
  19. Alla  scadenza,  anche  anticipata  per  qualsiasi  motivo, del
contratto  di servizio ovvero del rapporto con il quale e' attribuita
la  disponibilita'  o  e'  affidata  la  gestione  delle opere, degli
impianti,  delle  reti  e delle dotazioni destinati alla fornitura di
servizi   pubblici   in   relazione   ai   quali  e'  intervenuto  il
finanziamento  della  CDP S.p.a. o di altri soggetti autorizzati alla
concessione  di  credito,  gli  indennizzi dovuti al soggetto uscente
sono  destinati prioritariamente al soddisfacimento dei crediti della
CDP  S.p.a. e degli altri finanziatori di cui al presente comma, sono
indisponibili   da  parte  del  soggetto  uscente  fino  al  completo
soddisfacimento dei predetti crediti e non possono formare oggetto di
azioni  da  parte di creditori diversi dalla CDP S.p.a. e dagli altri
finanziatori  di  cui  al  presente  comma. Il nuovo soggetto gestore
assume, senza liberazione del debitore originario, l'eventuale debito
residuo  nei confronti della CDP S.p.a. e degli altri finanziatori di
cui  al  presente comma. L'ente affidante e, se prevista, la societa'
proprietaria   delle  opere,  degli  impianti,  delle  reti  e  delle
dotazioni   garantiscono   in   solido   il   debito   residuo   fino
all'individuazione del nuovo soggetto gestore. Anche ai finanziamenti
concessi  dalla  CDP  S.p.a.  si  applicano le disposizioni di cui ai
commi 3  e 4  dell'articolo 42 del testo unico delle leggi in materia
bancaria  e  creditizia,  di  cui al decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385.
  20. Salvo    le    deleghe   previste   dallo   statuto,   l'organo
amministrativo della CDP S.p.a. delibera le operazioni di raccolta di
fondi  con  obbligo di rimborso sotto qualsiasi forma. Ad esse non si
applicano  il  divieto  di  raccolta  del  risparmio  tra il pubblico
previsto  dall'articolo 11,  comma 2,  del testo unico delle leggi in
materia   bancaria  e  creditizia,  di  cui  al  decreto  legislativo
1° settembre  1993,  n.  385, ne' i limiti quantitativi alla raccolta
previsti  dalla  normativa vigente; non trovano altresi' applicazione
gli articoli da 2410 a 2420 del codice civile. Per ciascuna emissione
di titoli puo' essere nominato un rappresentante comune dei portatori
dei  titoli,  il quale ne cura gli interessi e in loro rappresentanza
esclusiva  esercita i poteri stabiliti in sede di nomina e approva le
modificazioni delle condizioni dell'operazione.
  21. Ai  decreti  ministeriali  emanati in base alle norme contenute
nel   presente   articolo   si   applicano  le  disposizioni  di  cui
all'articolo 3, comma 13, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.
  22. La  pubblicazione  del decreto di cui al comma 3 nella Gazzetta
Ufficiale  tiene  luogo  degli adempimenti in materia di costituzione
delle societa' previsti dalla normativa vigente.
  23. Tutti  gli  atti  e  le  operazioni  posti  in  essere  per  la
trasformazione  della Cassa depositi e prestiti e per l'effettuazione
dei  trasferimenti e conferimenti previsti dal presente articolo sono
esenti da imposizione fiscale, diretta ed indiretta.
  24. Tutti   gli   atti,  contratti,  trasferimenti,  prestazioni  e
formalita'  relativi  alle operazioni di raccolta e di impiego, sotto
qualsiasi  forma,  effettuate  dalla  gestione  separata  di  cui  al
comma 8,  alla  loro  esecuzione,  modificazione  ed estinzione, alle
garanzie  anche  reali  di  qualunque tipo da chiunque e in qualsiasi
momento  prestate, sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta
di  bollo,  dalle  imposte  ipotecaria  e  catastale  e da ogni altra
imposta  indiretta,  nonche'  ogni  altro  tributo  o diritto. Non si
applica  la  ritenuta  di  cui  ai  commi 2  e 3 dell'articolo 26 del
decreto  del  Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
sugli interessi e gli altri proventi dei conti correnti dedicati alla
gestione separata di cui al comma 8.
  25. Gli  interessi  e  gli  altri  proventi dei titoli di qualsiasi
natura e di qualsiasi durata emessi dalla CDP S.p.a. sono soggetti al
regime  dell'imposta  sostitutiva  delle  imposte  sui  redditi nella
misura  del  12,50%, di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n.
239.
  26. Il rapporto di lavoro del personale alle dipendenze della Cassa
depositi  e  prestiti al momento della trasformazione prosegue con la
CDP S.p.a. ed e' disciplinato dalla contrattazione collettiva e dalle
leggi  che regolano il rapporto di lavoro privato. Sono fatti salvi i
diritti  quesiti  e  gli  effetti,  per  i  dipendenti  della  Cassa,
rivenienti    dalla   originaria   natura   pubblica   dell'ente   di
appartenenza, ivi inclusa l'ammissibilita' ai concorsi pubblici per i
quali  sia  richiesta  una  specifica  anzianita'  di  servizio,  ove
conseguita.  I trattamenti vigenti alla data di entrata in vigore del
presente   decreto   continuano   ad  applicarsi  al  personale  gia'
dipendente  della Cassa depositi e prestiti fino alla stipulazione di
un  nuovo  contratto.  In sede di prima applicazione, non puo' essere
attribuito  al  predetto  personale  un  trattamento  economico  meno
favorevole  di  quello  spettante  alla data di entrata in vigore del
presente  decreto.  Per  il  personale  gia'  dipendente  dalla Cassa
depositi e prestiti, che ne fa richiesta, entro sessanta giorni dalla
trasformazione  si  attivano, sentite le organizzazioni sindacali, le
procedure  di  mobilita',  con  collocamento prioritario al Ministero
dell'economia e delle finanze. Il personale trasferito e' inquadrato,
in  base  all'ex  livello  di  appartenenza e secondo le equipollenze
definite  dal decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1984 e
successive  modificazioni e 4 agosto 1986 e successive modificazioni,
nella   corrispondente  area  e  posizione  economica,  o  in  quella
eventualmente  ricoperta  in precedenti servizi prestati presso altre
pubbliche  amministrazioni,  se  superiore. Al personale trasferito o
reinquadrato  nelle  pubbliche  amministrazioni ai sensi del presente
comma    e'   riconosciuto   un   assegno   personale   pensionabile,
riassorbibile  con  qualsiasi  successivo  miglioramento,  pari  alla
differenza  tra  la retribuzione globale percepibile al momento della
trasformazione, come definita dal vigente CCNL, e quella spettante in
base   al   nuovo   inquadramento;  le  indennita'  spettanti  presso
l'amministrazione  di  destinazione  sono  corrisposte  nella  misura
eventualmente  eccedente  l'importo  del  predetto assegno personale.
Entro  cinque anni dalla trasformazione, il personale gia' dipendente
della  Cassa  depositi  e  prestiti  che ha proseguito il rapporto di
lavoro  dipendente  con CDP S.p.a. puo' richiedere il reinquadramento
nei  ruoli  delle  amministrazioni pubbliche secondo le modalita' e i
termini  previsti  dall'articolo 54  del  CCNL  per  il personale non
dirigente   della  Cassa  depositi  e  prestiti  per  il  quadriennio
normativo   1998-2001.   I  dipendenti  in  servizio  all'atto  della
trasformazione  mantengono  il regime pensionistico e quello relativo
all'indennita'  di  buonuscita  secondo  le  regole  vigenti  per  il
personale  delle pubbliche amministrazioni. Entro sei mesi dalla data
di  trasformazione,  i  predetti  dipendenti  possono esercitare, con
applicazione  dell'articolo  6  della  legge  7 febbraio 1979, n. 29,
opzione per il regime pensionistico applicabile ai dipendenti assunti
in  data  successiva  alla  trasformazione,  i  quali  sono  iscritti
all'assicurazione  obbligatoria gestita dall'I.N.P.S. e hanno diritto
al  trattamento  di  fine  rapporto  ai  sensi dell'articolo 2120 del
codice civile.
  27. Nell'articolo  8, comma 4, del decreto-legge 15 aprile 2002, n.
63,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 15 giugno 2002, n.
112, (( i periodi quinto, sesto, settimo ed ottavo sono sostituiti ))
dai  seguenti:  «Infrastrutture  S.p.a.  puo' destinare propri beni e
rapporti  giuridici  al  soddisfacimento dei diritti dei portatori di
titoli  da  essa  emessi e di altri soggetti finanziatori. A tal fine
Infrastrutture   S.p.a.   adotta  apposita  deliberazione  contenente
l'esatta descrizione dei beni e dei rapporti giuridici destinati, dei
soggetti  a  cui vantaggio la destinazione e' effettuata, dei diritti
ad  essi  attribuiti  e  delle  modalita'  con  le quali e' possibile
disporre,  integrare  e sostituire elementi del patrimonio destinato.
La  deliberazione e' depositata e iscritta a norma dell'articolo 2436
del  codice civile. Dalla data di deposito della deliberazione i beni
e  i  rapporti giuridici individuati sono destinati esclusivamente al
soddisfacimento   dei   diritti  dei  soggetti  a  cui  vantaggio  la
destinazione  e'  effettuata  e  costituiscono  patrimonio separato a
tutti  gli  effetti  da quello di Infrastrutture S.p.a. e dagli altri
patrimoni destinati. Fino al completo soddisfacimento dei diritti dei
soggetti   a   cui  vantaggio  la  destinazione  e'  effettuata,  sul
patrimonio  destinato  e sui frutti e proventi da esso derivanti sono
ammesse  azioni  soltanto a tutela dei diritti dei predetti soggetti.
Se  la  deliberazione  di  destinazione  del  patrimonio  non dispone
diversamente  delle  obbligazioni  nei  confronti  dei soggetti a cui
vantaggio   la   destinazione   e'  effettuata  Infrastrutture S.p.a.
risponde esclusivamente nei limiti del patrimonio ad essi destinato e
dei  diritti  ad  essi  attribuiti.  Resta  salva  in  ogni  caso  la
responsabilita'    illimitata   di   Infrastrutture S.p.a.   per   le
obbligazioni  derivanti  da fatto illecito. Per ciascuna emissione di
titoli  puo'  essere  nominato un rappresentante comune dei portatori
dei  titoli,  il quale ne cura gli interessi e in loro rappresentanza
esclusiva  esercita i poteri stabiliti in sede di nomina e approva le
modificazioni  delle  condizioni  dell'operazione.  Con riferimento a
ciascun patrimonio separato Infrastrutture S.p.a. tiene separatamente
i  libri  e  le  scritture contabili prescritti dagli articoli 2214 e
seguenti   del   codice  civile.  Per  il  caso  di  scioglimento  di
Infrastrutture S.p.a. e di sottoposizione a procedura di liquidazione
di  qualsiasi  natura,  i  contratti  relativi  a  ciascun patrimonio
separato continuano ad avere esecuzione e continuano ad applicarsi le
previsioni  contenute  nel presente comma. Gli organi della procedura
provvedono  al  tempestivo pagamento delle passivita' al cui servizio
il  patrimonio  e'  destinato  e  nei limiti dello stesso, secondo le
scadenze   e  gli  altri  termini  previsti  nei  relativi  contratti
preesistenti.   Gli  organi  della  procedura  possono  trasferire  o
affidare  in  gestione  a  banche  i  beni  e  i  rapporti  giuridici
ricompresi   in   ciascun   patrimonio   destinato   e   le  relative
passivita'.».