Art. 5. Chiunque, posteriormente all'8 settembre 1943, abbia commesso o commetta delitti contro la fedelta' e la difesa militare dello Stato, con qualunque forma di intelligenza o corrispondenza o collaborazione col tedesco invasore, di aiuto o di assistenza, ad esso prestata, e' punito a norma delle disposizioni del Codice penale militare di guerra. Le pene stabilite per i militari sono applicate anche ai non militari. I militari saranno giudicati dai Tribunali militari, i non militari dai giudici ordinari.