Art. 5. Gli interessi maturati e maturandi sull'incremento del Fondo speciale di cui al secondo comma del precedente art. 3 saranno considerati alla stregua di una riserva per stabilire, in base all'art. 18 dello statuto della predetta Sezione ed all'art. 1 della legge 29 luglio 1949, n. 474, l'ammontare nominale massimo delle obbligazioni da emettere dalla Sezione stessa a fronte di mutui di ammortamento. Detto Fondo deve essere investito in titoli emessi o garantiti dallo Stato. Un'aliquota di esso, non superiore al 50 per cento del Fondo stesso, puo' essere investita nell'acquisto di obbligazioni della Sezione autonoma per il credito alberghiero e turistico, limitatamente a quelle disponibili sul mercato. La Sezione resta autorizzata a concedere mutui anche ai gestori degli esercizi ricettivi, che non siano proprietari degli stabili a cio' destinati, sempre che essi forniscano, a giudizio della Sezione autonoma per il credito alberghiero e turistico, fondate ed idonee garanzie valevoli anche nel tempo.