Art. 5.

  Il  trasporto  delle  materie  fissili  speciali  e  delle  materie
radioattive,  in  quantita' soggetta all'obbligo della denunzia, deve
essere   effettuato   da   vettori   terrestri,  marittimi  ed  aerei
autorizzati  con  decreto  del  Ministro per l'industria e commercio,
rispettivamente  di  concerto  con i Ministri per i trasporti, per la
marina mercantile e per la difesa.
  Parimenti,  possono  essere  concesse speciali autorizzazioni per i
trasporti  singoli  a vettori che siano di volta in volta autorizzati
con provvedimento del Ministro per l'industria e per il commercio, di
concerto con il Ministro interessato.
  Con  decreto  del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio
dei Ministri, su proposta dei Ministri competenti, di concerto con il
Ministro  per  l'industria  per  il  commercio,  udito  il parere del
Comitato  nazionale  per  l'energia  nucleare,  sono emanate le norme
regolamentari  relative al trasporto delle materie fissili speciali e
delle  materie  radioattive,  in accordo con le norme di base fissate
dalla Comunita' europea dell'energia atomica.