Art. 5. Il trasporto delle materie fissili speciali e delle materie radioattive, in quantita' soggetta all'obbligo della denunzia, deve essere effettuato da vettori terrestri, marittimi ed aerei autorizzati con decreto del Ministro per l'industria e commercio, rispettivamente di concerto con i Ministri per i trasporti, per la marina mercantile e per la difesa. Parimenti, possono essere concesse speciali autorizzazioni per i trasporti singoli a vettori che siano di volta in volta autorizzati con provvedimento del Ministro per l'industria e per il commercio, di concerto con il Ministro interessato. Con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro per l'industria per il commercio, udito il parere del Comitato nazionale per l'energia nucleare, sono emanate le norme regolamentari relative al trasporto delle materie fissili speciali e delle materie radioattive, in accordo con le norme di base fissate dalla Comunita' europea dell'energia atomica.