Art. 5.
             Obblighi di riservatezza e di comunicazione
    1.  E'  fatto  obbligo all'inventore (o agli inventori se piu' di
uno)  di  agire  con  la massima trasparenza nell'esercizio della sua
attivita'  di  ricerca  e  di  osservare, nell'interesse proprio e di
quello  dell'INAF,  la  massima  riservatezza in ordine al progredire
delle  ricerche  e ai risultati conseguiti. Tale obbligo e' esteso ad
ogni altro soggetto che collabori alle ricerche stesse.
    2. L'inventore  deve,  in  particolare,  comunicare senza ritardo
all'INAF  ogni  invenzione  a  suo  giudizio  suscettibile  di essere
oggetto  di  brevetto  e  darne contestuale avviso al direttore della
struttura  di  appartenenza,  che e' tenuto ad osservare in merito la
massima riservatezza.