Articolo 5 1. Nessuna disposizione del presente Patto puo' essere interpretata nel senso di implicare un diritto di qualsiasi Stato, gruppo o individuo di intraprendere attivita' o di compiere atti miranti a sopprimere uno dei diritti o delle liberta' riconosciuti nel presente Patto ovvero a limitarlo in misura maggiore di quanto e' previsto nel Patto stesso. 2. Nessuna restrizione o deroga a diritti fondamentali dell'uomo, riconosciuti o vigenti in qualsiasi Paese in virtu' di leggi, convenzioni, regolamenti o consuetudini, puo' essere ammessa con il pretesto che il presente Patto non li riconosce o li riconosce in minor misura.