Art. 5.
        Indennita' di sistemazione e contributo alloggiativo

  Ai  profughi  di  cui  ai numeri 4) e 5) dell'articolo 1 spetta una
indennita' di L. 500.000 pro capite.
  L'indennita'    e'   corrisposta   dalla   prefettura   nella   cui
circoscrizione  e'  avvenuto  il rimpatrio o da quella del luogo dove
l'interessato dichiara di stabilire la residenza.
  L'indennita'  non  e' dovuta nel caso in cui la residenza in Italia
sia  stata  stabilita oltre tre mesi dalla data di partenza dal Paese
di provenienza, indicata nell'attestato consolare di rimpatrio ne' e'
dovuta  quando  la  indennita' venga richiesta dai profughi oltre tre
mesi  dall'inizio  della  residenza o dalla data di nascita dei figli
nati in Italia.
  Ai  profughi  che  ne  facciano richiesta e' concesso, ai sensi del
successivo  articolo  9, un contributo straordinario pro capite di L.
8.000  giornaliere  per  quarantacinque  giorni,  da erogare in unica
soluzione, per la loro iniziale ed autonoma sistemazione.
  L'indennita'  di  cui al primo comma ed il contributo straordinario
di  cui al quarto comma sono annualmente aggiornati in relazione alla
variazione  dell'indice  dei  prezzi  al  consumo  per le famiglie di
operai  ed  impiegati  relativamente  all'anno  precedente,  mediante
decreto  del  Ministro  dell'interno  di concerto con il Ministro del
tesoro.
  Gli  ordinativi  di  pagamento collettivi emessi dalla prefettura e
localizzati presso la sezione di tesoreria provinciale possono essere
resi  esigibili anche presso qualsiasi ufficio postale, a prescindere
dai limiti di somma stabiliti da particolari disposizioni.