ARTICOLO 5. 1. Ciascuno Stato parte adottera' i provvedimenti necessari a stabilire la propria giurisdizione riguardo ai reati previsti dall'articolo 1 che vengono commessi: a) nel suo territorio o a bordo di una nave o di un aeromobile immatricolato in detto Stato; b) da un qualunque suo cittadino o, se detto Stato lo ritiene opportuno, dagli apolidi che hanno la loro residenza abituale nel suo territorio; c) al fine di costringere detto Stato a compiere o ad astenersi dal compiere un qualunque atto; oppure; d) contro un ostaggio che e' cittadino di detto Stato, qualora quest'ultimo lo ritenga opportuno. 2. Ciascuno Stato parte adottera' altresi' i provvedimenti necessari per stabilire la propria giurisdizione riguardo ai reati di cui all'articolo 1, nel caso in cui il presunto autore del reato si trovi sul suo territorio e nel caso in cui lo Stato non lo estradi in uno degli Stati di cui al paragrafo 1 del presente articolo. 3. La presente Convenzione non esclude una giurisdizione penale esercitata conformemente alla legislazione interna.