Art. 5.
 
  1.  L'autorizzazione  prevista  dall'articolo 96 della Costituzione
spetta alla Camera cui appartengono le persone nei cui  confronti  si
deve  procedere,  anche se il procedimento riguardi altresi' soggetti
che non sono membri del Senato della Repubblica o  della  Camera  dei
deputati.   Spetta   al   Senato   della  Repubblica  se  le  persone
appartengono a Camere diverse o si deve procedere esclusivamente  nei
confronti di soggetti che non sono membri delle Camere.