Art. 5. 
     Principi generali per i diritti della persona handicappata 
1. La rimozione delle cause invalidanti, la promozione dell'autonomia
e  la  realizzazione  dell'integrazione   sociale   sono   perseguite
attraverso i seguenti obiettivi: 
a)  sviluppare   la   ricerca   scientifica,   genetica,   biomedica,
psicopedagogica,  sociale  e  tecnologica  anche  mediante  programmi
finalizzati  concordati  con  istituzioni  pubbliche  e  private,  in
particolare con le sedi universitarie,  con  il  Consiglio  nazionale
delle ricerche (CNR), con i servizi sanitari e sociali,  considerando
la persona handicappata e la sua  famiglia,  se  coinvolti,  soggetti
partecipi e consapevoli della ricerca; 
b) assicurare la prevenzione, la diagnosi e la  terapia  prenatale  e
precoce delle minorazioni e la ricerca sistematica delle loro cause; 
c)  garantire  l'intervento  tempestivo  dei  servizi  terapeutici  e
riabilitativi, che assicuri il recupero consentito  dalle  conoscenze
scientifiche   e   dalle   tecniche   attualmente   disponibili,   il
mantenimento della persona  handicappata  nell'ambiente  familiare  e
sociale, la sua integrazione e partecipazione alla vita sociale; 
d)   assicurare   alla   famiglia    della    persona    handicappata
un'informazione di carattere sanitario e sociale  per  facilitare  la
comprensione dell'evento, anche in  relazione  alle  possibilita'  di
recupero e di integrazione della persona handicappata nella societa'; 
e) assicurare nella scelta e nell'attuazione degli interventi  socio-
sanitari la collaborazione della famiglia, della  comunita'  e  della
persona handicappata, attivandone le potenziali capacita'; 
f) assicurare la prevenzione primaria e secondaria in tutte  le  fasi
di maturazione e di sviluppo del bambino e del  soggetto  minore  per
evitare o constatare tempestivamente l'insorgenza della minorazione o
per ridurre e superare i danni della minorazione sopraggiunta; 
g)  attuare  il  decentramento  territoriale  dei  servizi  e   degli
interventi rivolti alla prevenzione, al sostegno e al recupero  della
persona handicappata, assicurando il coordinamento  e  l'integrazione
con gli altri  servizi  territoriali  sulla  base  degli  accordi  di
programma di cui all'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142; 
h) garantire alla  persona  handicappata  e  alla  famiglia  adeguato
sostegno psicologico e psicopedagogico, servizi di aiuto personale  o
familiare,  strumenti  e  sussidi  tecnici,  prevedendo,   nei   casi
strettamente necessari e per il  periodo  indispensabile,  interventi
economici integrativi per il raggiungimento degli obiettivi di cui al
presente articolo; 
i) promuovere, anche attraverso l'apporto di enti e di  associazioni,
iniziative permanenti  di  informazione  e  di  partecipazione  della
popolazione, per la prevenzione e per  la  cura  degli  handicap,  la
riabilitazione e l'inserimento sociale di chi ne e' colpito; 
l) garantire il diritto alla scelta dei servizi ritenuti piu'  idonei
anche al di fuori della circoscrizione territoriale; 
m) promuovere il superamento di ogni  forma  di  emarginazione  e  di
esclusione sociale anche mediante l'attivazione dei servizi  previsti
dalla presente legge. 
 
          Nota all'art. 5:
          -  L'art.  27  della  legge  n.  142/1990, recante norme in
          materia di "Ordinamento  delle  autonomie  locali",  e'  il
          seguente:
          "Art.  27 (Accordi di programma). - 1. Per la definizione e
          l'attuazione di opere  di  interventi  o  di  programmi  di
          intervento   che   richiedono,   per   la   loro   completa
          realizzazione, l'azione integrata e coordinata  di  comuni,
          di  provincie  e  regioni,  di amministrazioni statali e di
          altri soggetti pubblici, o comunque di due  o  piu'  tra  i
          soggetti   predetti,  il  Presidente  della  regione  o  il
          presidente della provincia o il Sindaco, in relazione  alla
          competenza   primaria   o  prevalente  sull'opera  o  sugli
          interventi o  sui  programmi  di  intervento,  promuove  la
          conclusione  di un accordo di programma, anche su richiesta
          di uno o piu' dei soggetti interessati, per  assicurare  il
          coordinamento  delle  azioni e per determinarne i tempi, le
          modalita',  il  finanziamento  e  di  ogni  altro  connesso
          adempimento ..  (Omissis)".