Art. 5 
              Stato di emergenza e potere di ordinanza 
 
  1. Al verificarsi degli eventi di  cui  all'articolo  2,  comma  1,
lettera c), il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del
Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'articolo
1, comma 2,  del  Ministro  per  il  coordinamento  della  protezione
civile, delibera lo stato  di  emergenza,  determinandone  durata  ed
estensione territoriale in stretto riferimento alla qualita' ed  alla
natura degli eventi.  Con  le  medesime  modalita'  si  procede  alla
eventuale revoca dello stato di emergenza al venir meno dei  relativi
presupposti. 
  2. Per l'attuazione degli interventi di emergenza conseguenti  alla
dichiarazione di cui al comma 1, si provvede, nel  quadro  di  quanto
previsto dagli articoli 12, 13,  14,  15  e  16,  anche  a  mezzo  di
ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente, e nel rispetto  dei
principi generali dell'ordinamento giuridico. 
  3. Il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega
ai sensi dell'articolo 1, comma 2, il Ministro per  il  coordinamento
della protezione civile, puo' emanare altresi' ordinanze  finalizzate
ad evitare situazioni di pericolo o maggiori  danni  a  persone  o  a
cose.  Le  predette  ordinanze  sono  comunicate  al  Presidente  del
Consiglio dei ministri, qualora non siano di diretta sua emanazione. 
  4. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega
ai sensi dell'articolo 1, comma 2, il Ministro per  il  coordinamento
della protezione civile, per l'attuazione degli interventi di cui  ai
commi 2 e 3 del  presente  articolo,  puo'  avvalersi  di  commissari
delegati. Il  relativo  provvedimento  di  delega  deve  indicare  il
contenuto della delega dell'incarico, i tempi e le modalita' del  suo
esercizio. 
  5. Le  ordinanze  emanate  in  deroga  alle  leggi  vigenti  devono
contenere l'indicazione delle  principali  norme  a  cui  si  intende
derogare e devono essere motivate. 
  6. Le  ordinanze  emanate  ai  sensi  del  presente  articolo  sono
pubblicate  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica   italiana,
nonche' trasmesse ai sindaci interessati affinche' vengano pubblicate
ai sensi dell'articolo 47, comma 1, della legge  8  giugno  1990,  n.
142. 
 
          Nota all'art. 5: 
            - La  legge  n.  142/1990  riguarda  l'ordinamento  delle
          autonomie locali. L'art. 47, comma 1,  dispone:  "Tutte  le
          deliberazioni  comunali  e  provinciali   sono   pubblicate
          mediante   affissione   all'albo   pretorio,   nella   sede
          dell'ente,   per   quindici   giorni   consecutivi,   salvo
          specifiche disposizioni di legge".