Art. 5. 1. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con il presente decreto. 2. Per le finalita' previste dal presente decreto, (( salvo quanto disposto ai commi 2- bis e 2- ter dell'articolo 3, )) e' autorizzata, per il 1992, la spesa di lire 200 milioni, cui si provvede mediante riduzione del capitolo 2034 dello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali. 3. Per gli anni successivi, le facolta' di cui agli articoli 2 e 3 di trasferire i dipendenti e di utilizzare i volontari possono essere esercitate nei limiti delle somme riassegnate per effetto di quanto disposto dall'articolo 4. 4. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.