Art. 5 Definizioni di termini radiologici 1. Per l'applicazione del presente decreto valgono le seguenti definizioni di termini radiologici: a) esposizione: qualsiasi esposizione di persone a radiazioni ionizzanti. Si distinguono: 1) l'esposizione esterna: esposizione prodotta da sorgenti situate all'esterno dell'organismo; 2) l'esposizione interna: esposizione prodotta da sorgenti introdotte nell'organismo; 3) l'esposizione totale: combinazione dell'esposizione esterna e dell'esposizione interna; b) esposizione globale: esposizione, considerata omogenea, del corpo intero; c) esposizione parziale: esposizione che colpisce soprattutto una parte dell'organismo o uno o piu' organi o tessuti, oppure esposizione del corpo intero consideata non omogenea; d) dose (H): grandezza radioprotezionistica ottenuta moltiplicando la dose assorbita (D) per fattori di modifica determinati a norma dell'articolo 96, al fine di qualificare il significato della dose assorbita stessa per gli scopi della radioprotezione; e) sievert (Sv): nome speciale dell'unita' S.I. di dose. Se il prodotto dei fattori di modifica e' uguale a 1 1 Sv = 1 J kg-1 Quando l'equivalente di dose e' espresso in rem valgono le seguenti relazioni 1 rem = 10-2 Sv 1 Sv = 100 rem f) dose impegnata: dose ricevuta da un organo o da un tessuto, in un determinato periodo di tempo, in seguito all'introduzione di uno o piu' radionuclidi g) contaminazione radioattiva: contaminazione di una matrice, di una superficie, di un ambiente di vita o di lavoro o di un individuo, prodotta da sostanze radioattive. Nel caso particolare del corpo umano, la contaminazione radioattiva include tanto la contaminazione esterna quanto la contaminazione interna, per qualsiasi via essa si sia prodotta; h) limiti di dose: limiti fissati per le dosi riguardanti l'esposizione dei lavoratori esposti, degli apprendisti, degli studenti e delle persone del pubblico, per le attivita' alle quali si applicano le disposizioni del presente decreto. I limiti di dose si applicano alla somma delle dosi ricevute per esposizione esterna nel periodo considerato e delle dosi impegnate derivanti dall'introduzione di radionuclidi nello stesso periodo; i) introduzione: attivita' introdotta nell'organismo dall'ambiente esterno; l) radiotossicita': tossicita' dovuta alle radiazioni ionizzanti emesse da un radionuclide introdotto e dai suoi prodotti di decadimento; la radiotossicita' dipende non soltanto dalle caratteristiche radioattive di tale radionuclide, ma anche dal suo stato chimico e fisico, nonche' dal metabolismo di detto elemento nell'organismo o nell'organo; m) fondo naturale di radiazioni: insieme delle radiazioni ionizzanti provenienti da sorgenti naturali, terrestri e cosmiche, sempreche' l'esposizione che ne risulta non sia accresciuta in modo significativo da attivita' umane; n) vincolo: valore di grandezza radioprotezionistica, fissato per particolari condizioni ai sensi del presente decreto, ai fini dell'applicazione del principio di ottimizzazione.