Art. 5
                     (Misure generali di tutela)
1.  Le  misure  generali per la tutela della salute e della sicurezza
   dei lavoratori,  oltre  a  quelle  previste  dall'articolo  3  del
   decreto legislativo n. 626 del 1994, sono le seguenti:
   a)  i  luoghi  di  lavoro  devono  essere  progettati, realizzati,
      attrezzati,  resi  operativi,   utilizzati   e   mantenuti   in
      efficienza  in modo da permettere ai lavoratori di espletare le
      mansioni loro affidate  senza  compromettere  la  salute  e  la
      sicurezza propria e degli altri lavoratori;
   b)  i posti di lavoro devono essere progettati e costruiti secondo
      criteri  ergonomici,  tenendo  conto  della  necessita'  che  i
      lavoratori  abbiano  una visione d'insieme delle operazioni che
      si svolgono sul loro posto di lavoro;
   c) i lavori comportanti rischi particolari devono essere  affidati
      soltanto  a  personale  competente  ed effettuati conformemente
      alle istruzioni impartite;
   d) devono essere fornite attrezzature adeguate di pronto soccorso;
   e) devono essere svolte adeguate  esercitazioni  di  sicurezza  ad
      intervalli regolari;
   f)  i  luoghi di lavoro devono essere progettati ed organizzati in
      modo da impedire l'innesco e la propagazione di incendi  e  che
      siano possibili operazioni antincendio rapide ed efficaci;
   g) i luoghi di lavoro devono essere dotati di adeguati dispositivi
      per  combattere  gli  incendi  e, ove necessario, di rivelatori
      d'incendio e sistemi d'allarme;
   h) i  dispositivi  di  lotta  contro  gli  incendi  devono  essere
      indicati  con  segnaletica  conforme  alla  normativa  vigente,
      apposta in modo durevole nei punti appropriati,  e  quelli  non
      automatici  devono  essere  facilmente accessibili, di semplice
      impiego e protetti contro i rischi di deterioramento;
   i) i luoghi di lavoro devono essere  dotati  di  mezzi  o  sistemi
      adeguati  di  estinzione  o  di intervento per interrompere gli
      incendi,  con  riferimento  alle   specifiche   caratteristiche
      dell'impianto riguardanti il materiale estratto o trattato; gli
      estintori   portatili   o  carrellati  devono  essere  di  tipo
      approvato ed in numero adeguato, ubicati in  luoghi  facilmente
      accessibili,   segnalati  e  collocati  in  posizioni  tali  da
      consentirne l'immediato uso;
   l) per attivita' condotte per perforazione, ove necessario, deter-
      minate attrezzature devono poter essere azionate per comando  a
      distanza  a  partire  da apposite postazioni; tali attrezzature
      devono includere i  sistemi  di  isolamento  e  le  valvole  di
      scarico di pozzi, impianti e condotte;
   m)  ove  necessario,  occorre  indicare  i punti sicuri di raduno,
      tenere  un  ruolino   d'appello   e   adottare   le   opportune
      disposizioni per il suo funzionamento;
   n)  le  misure  di  prevenzione  e  protezione dai rischi adottate
      devono essere verificate periodicamente.