Art. 5 (Misure generali di tutela) 1. Le misure generali per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, oltre a quelle previste dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 626 del 1994, sono le seguenti: a) i luoghi di lavoro devono essere progettati, realizzati, attrezzati, resi operativi, utilizzati e mantenuti in efficienza in modo da permettere ai lavoratori di espletare le mansioni loro affidate senza compromettere la salute e la sicurezza propria e degli altri lavoratori; b) i posti di lavoro devono essere progettati e costruiti secondo criteri ergonomici, tenendo conto della necessita' che i lavoratori abbiano una visione d'insieme delle operazioni che si svolgono sul loro posto di lavoro; c) i lavori comportanti rischi particolari devono essere affidati soltanto a personale competente ed effettuati conformemente alle istruzioni impartite; d) devono essere fornite attrezzature adeguate di pronto soccorso; e) devono essere svolte adeguate esercitazioni di sicurezza ad intervalli regolari; f) i luoghi di lavoro devono essere progettati ed organizzati in modo da impedire l'innesco e la propagazione di incendi e che siano possibili operazioni antincendio rapide ed efficaci; g) i luoghi di lavoro devono essere dotati di adeguati dispositivi per combattere gli incendi e, ove necessario, di rivelatori d'incendio e sistemi d'allarme; h) i dispositivi di lotta contro gli incendi devono essere indicati con segnaletica conforme alla normativa vigente, apposta in modo durevole nei punti appropriati, e quelli non automatici devono essere facilmente accessibili, di semplice impiego e protetti contro i rischi di deterioramento; i) i luoghi di lavoro devono essere dotati di mezzi o sistemi adeguati di estinzione o di intervento per interrompere gli incendi, con riferimento alle specifiche caratteristiche dell'impianto riguardanti il materiale estratto o trattato; gli estintori portatili o carrellati devono essere di tipo approvato ed in numero adeguato, ubicati in luoghi facilmente accessibili, segnalati e collocati in posizioni tali da consentirne l'immediato uso; l) per attivita' condotte per perforazione, ove necessario, deter- minate attrezzature devono poter essere azionate per comando a distanza a partire da apposite postazioni; tali attrezzature devono includere i sistemi di isolamento e le valvole di scarico di pozzi, impianti e condotte; m) ove necessario, occorre indicare i punti sicuri di raduno, tenere un ruolino d'appello e adottare le opportune disposizioni per il suo funzionamento; n) le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate devono essere verificate periodicamente.