Art. 5.
              Obblighi ed attribuzioni del responsabile
        della attivita' didattica o di ricerca in laboratorio
  1.  Il  responsabile della  attivita'  didattica  o di  ricerca  in
laboratorio,  nello   svolgimento  della  stessa  e   ai  fini  della
valutazione  del  rischio  e  dell'individuazione  delle  conseguenti
misure  di prevenzione  e protezione,  collabora con  il servizio  di
prevenzione e  protezione, con  il medico competente  e con  le altre
figure previste dalla vigente normativa.
  2.  Il  responsabile della  attivita'  didattica  o di  ricerca  in
laboratorio, all'inizio  di ogni  anno accademico, prima  di iniziare
nuove   attivita'   e   in   occasione   di   cambiamenti   rilevanti
dell'organizzazione della didattica o della ricerca, identifica tutti
i soggetti esposti a rischio.
  3. In  particolare il responsabile  della attivita' didattica  o di
ricerca, nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze, deve:
  a) attivarsi al  fine di eliminare o ridurre al  minimo i rischi in
relazione alle  conoscenze del progresso tecnico,  dandone preventiva
ed esauriente informazione al datore di lavoro;
  b)   attivarsi,  in   occasione   di   modifiche  delle   attivita'
significative  per la  salute  e per  la  sicurezza degli  operatori,
affinche' venga aggiornato  il documento di cui al  comma 2, articolo
4,  del decreto  legislativo 19  settembre 1994,  n. 626,  sulla base
della valutazione dei rischi;
  c) adottare  le misure  di prevenzione e  protezione, prima  che le
attivita' a rischio vengano poste in essere;
  d)  attivarsi per  la vigilanza  sulla corretta  applicazione delle
misure di prevenzione e protezione dai rischi;
  e) frequentare  i corsi di formazione  ed aggiornamento organizzati
dal datore di  lavoro con riferimento alla propria  attivita' ed alle
specifiche mansioni svolte.
 
           Nota all'art. 5:
            - Per il  testo dell'art. 4 del decreto legisaltivo    n.
          626/1994 si veda la nota all'art. 4.