Art. 5 
                  Esercizio del diritto di recesso 
 
  1. Il consumatore ha diritto di recedere da qualunque  contratto  a
distanza, senza alcuna penalita'  e  senza  specificarne  il  motivo,
entro il termine di dieci giorni lavorativi decorrente: 
   a) per i beni, dal  giorno  del  loro  ricevimento  da  parte  del
consumatore  ove  siano  stati  soddisfatti  gli  obblighi   di   cui
all'articolo 4  o  dal  giorno  in  cui  questi  ultimi  siano  stati
soddisfatti, qualora cio' avvenga dopo la conclusione  del  contratto
purche' non oltre il termine di tre mesi dalla conclusione stessa; 
   b) per i servizi, dal giorno della conclusione del contratto o dal
giorno  in  cui  siano  stati  soddisfatti  gli   obblighi   di   cui
all'articolo  4,  qualora  cio'  avvenga  dopo  la  conclusione   del
contratto purche' non oltre il termine di tre mesi dalla  conclusione
stessa. 
  2. Nel caso in cui il fornitore non abbia soddisfatto gli  obblighi
di cui all'articolo 4, il termine  per  l'esercizio  del  diritto  di
recesso e' di tre mesi e decorre: 
   a) per i beni, dal  giorno  del  loro  ricevimento  da  parte  del
consumatore; 
   b) per i servizi, dal giorno della conclusione del contratto. 
  3. Salvo diverso accordo tra le  parti,  il  consumatore  non  puo'
esercitare il diritto di recesso previsto  ai  commi  1  e  2  per  i
contratti: 
   a) di fornitura di servizi la cui  esecuzione  sia  iniziata,  con
l'accordo del consumatore, prima della scadenza del termine di  dieci
giorni previsto dal comma 1; 
   b) di fornitura di beni o  servizi  il  cui  prezzo  e'  legato  a
fluttuazioni dei tassi del mercato finanziario che il  fornitore  non
e' in grado di controllare; 
   c) di fornitura di  beni  confezionati  su  misura  o  chiaramente
personalizzati o che, per loro natura, non possono essere rispediti o
rischiano di deteriorarsi o alterarsi rapidamente; 
   d) di fornitura di prodotti audiovisivi o di software  informatici
sigillati, aperti dal consumatore; 
   e) di fornitura di giornali, periodici e riviste; 
   f) di servizi di scommesse e lotterie. 
  4. Il diritto di recesso si esercita con l'invio, entro il  termine
previsto, di una comunicazione scritta all'indirizzo geografico della
sede del  fornitore  mediante  lettera  raccomandata  con  avviso  di
ricevimento. La comunicazione puo' essere inviata,  entro  lo  stesso
termine, anche mediante telegramma, telex e facsimile,  a  condizione
che sia  confermata  mediante  lettera  raccomandata  con  avviso  di
ricevimento entro le 48 ore successive. 
  5. Qualora sia avvenuta la consegna  del  bene  il  consumatore  e'
tenuto a restituirlo o a metterlo  a  disposizione  del  fornitore  o
della persona da questi designata, secondo le modalita'  ed  i  tempi
previsti dal contratto. Il termine per la restituzione del  bene  non
puo' comunque essere inferiore a dieci giorni  lavorativi  decorrenti
dalla data del ricevimento del bene. 
  6. Le uniche spese  dovute  dal  consumatore  per  l'esercizio  del
diritto di recesso a  norma  del  presente  articolo  sono  le  spese
dirette di restituzione  del  bene  al  mittente,  ove  espressamente
previsto dal contratto a distanza. 
  7.  Se  il  diritto  di  recesso  e'  esercitato  dal   consumatore
conformemente alle disposizioni del presente articolo,  il  fornitore
e' tenuto  al  rimborso  delle  somme  versate  dal  consumatore.  Il
rimborso deve avvenire gratuitamente, nel minor tempo possibile e  in
ogni caso entro trenta giorni dalla  data  in  cui  il  fornitore  e'
venuto a conoscenza dell'esercizio del diritto di  recesso  da  parte
del consumatore. 
  8. Qualora il prezzo di un bene o di un  servizio,  oggetto  di  un
contratto a distanza, sia interamente o parzialmente  coperto  da  un
credito concesso al consumatore, dal fornitore  ovvero  da  terzi  in
base ad un accordo tra questi e il fornitore, il contratto di credito
si intende risolto di diritto, senza alcuna penalita',  nel  caso  in
cui il consumatore eserciti il diritto di recesso conformemente  alle
disposizioni  di  cui  ai  precedenti  commi.  E'  fatto  obbligo  al
fornitore di comunicare al terzo  concedente  il  credito  l'avvenuto
esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore.  Le  somme
eventualmente  versate  dal  terzo  che  ha  concesso  il  credito  a
pagamento del  bene  o  del  servizio  fino  al  momento  in  cui  ha
conoscenza dell'avvenuto esercizio del diritto di  recesso  da  parte
del consumatore sono rimborsate al terzo dal fornitore, senza  alcuna
penalita', fatta  salva  la  corresponsione  degli  interessi  legali
maturati. 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le  correzioni
apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 30/09/1999,  n.
230 durante il periodo di "vacatio legis". 
  E'  possibile  visualizzare  il  testo  originario  accedendo  alla
versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.