Art. 5
                      (Autonomia organizzativa)
1.  Le  istituzioni  scolastiche  adottano, anche per quanto riguarda
l'impiego   dei   docenti,   ogni  modalita'  organizzativa  che  sia
espressione  di liberta' progettuale e sia coerente con gli obiettivi
generali  e  specifici di ciascun tipo e indirizzo di studio, curando
la   promozione   e   il   sostegno  dei  processi  innovativi  e  il
miglioramento dell'offerta formativa.
2.  Gli  adattamenti  del  calendario scolastico sono stabiliti dalle
istituzioni  scolastiche  in  relazione  alle  esigenze derivanti dal
Piano  dell'offerta  formativa nel rispetto delle funzioni in materia
di  determinazione del calendario scolastico esercitate dalle Regioni
a   norma   dell'articolo  138,  comma  1,  lettera  d)  del  decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
3. L'orario complessivo del curricolo e quello destinato alle singole
discipline  e  attivita'  sono  organizzati in modo flessibile, anche
sulla  base  di  una  programmazione plurisettimanale, fermi restando
l'articolazione   delle   lezioni   in  non  meno  di  cinque  giorni
settimanali  e  il  rispetto  del monte ore annuale, pluriennale o di
ciclo previsto per le singole discipline e attivita' obbligatorie.
4.  In  ciascuna  istituzione  scolastica le modalita' di impiego dei
docenti  possono essere diversificate nelle varie classi e sezioni in
funzione  delle eventuali differenziazioni nelle scelte metodologiche
ed organizzative adottate nel piano dell'offerta formativa.
 
          Nota all'art. 5:
            - Si riporta il testo dell'art. 138, comma  1,  lett.  d)
          del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112:
            "Art.  38 (Deleghe alle regioni). - 1. Ai sensi dell'art.
          118, comma secondo, della Costituzione, sono delegate  alle
          regioni le seguenti funzioni amministrative:
             d) la determinazione del calendario scolastico;".