Art. 5. Caratteristiche del supporto informatico di memorizzazione 1. Il chip contenuto nel passaporto e' conforme alla normativa europea concernente le specifiche tecniche relative alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio e in particolare a quanto previsto dalla Decisione della Commissione europea C(2005) 409 del 28 febbraio 2005 e dalla Decisione C(2006) 2909 del 28 giugno 2006 e successive modificazioni ed integrazioni. 2. Il chip, in coerenza con quanto specificato nell'art. 1, comma 2, del Regolamento del Consiglio dell'Unione europea n. 2252/2004, contiene l'immagine del volto e le impronte digitali, quest'ultime in formato interoperativo. I dati debbono essere protetti e il chip e' dotato di capacita' sufficiente e della capacita' di garantire l'integrita', l'autenticita' e la riservatezza dei dati. 3. Le caratteristiche relative al tipo, formato, qualita' e disposizioni di memorizzazione di tali elementi biometrici, sono conformi alle decisioni della Commissione europea riguardanti le specifiche tecniche relative alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio e in particolare a quanto previsto dalla Decisione della Commissione europea C(2005) 409 del 28 febbraio 2005 e alla Decisione C(2006)2009 del 28 giugno 2006 e successive modificazioni ed integrazioni.