Art. 5 Emissione dei certificati verdi 1. Il MIPAAF comunica al GSE l'esito della verifica di cui all'art. 4, ai fini dell'emissione dei certificati verdi. Nel caso di esito positivo, il GSE provvede al riconoscimento del coefficiente moltiplicativo k = 1,8 con le modalita' fissate dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 dicembre 2008 e successive modificazioni. 2. Restano ferme tutte le altre pertinenti disposizioni del decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 dicembre 2008. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 2 marzo 2010 Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Zaia Il Ministro dello sviluppo economico Scajola Registrato alla Corte dei conti il 1° aprile 2010 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 1, foglio n. 180