ART. 5 
 
1.  Il  finanziamento  previsto  nella  lettera  a)   del   comma   1
dell'articolo  16  e'  destinato  allo  svolgimento   di   studi   di
microzonazione sismica almeno di  livello  1,  da  eseguirsi  con  le
finalita' definite negli “Indirizzi e criteri per  la  microzonazione
sismica” approvati dalla Conferenza delle Regioni  e  delle  Province
autonome il 13 novembre 2008 
 
2. I contributi di cui al comma 1 a valere  sulle  risorse  stanziate
all'articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n.  39  convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, sono  concessi,
nel limite delle risorse  disponibili,  alle  Regioni  ed  agli  Enti
Locali previo cofinanziamento della spesa in misura non inferiore  al
50% del costo degli studi di microzonazione. 
 
3. Le Regioni, sentiti  gli  Enti  locali  interessati,  con  proprio
provvedimento individuano i territori nei  quali  e'  prioritaria  la
realizzazione  degli  studi  di  cui  al  comma   1.   Nel   medesimo
provvedimento sono definite le condizioni minime  necessarie  per  la
realizzazione degli studi di microzonazione  sismica  avuto  riguardo
alla predisposizione ed attuazione degli strumenti urbanistici e sono
individuate le modalita' di recepimento degli studi di microzonazione
sismica negli strumenti urbanistici vigenti. 
 
4. Sono escluse dall'esecuzione della microzonazione sismica le  zone
che  incidono  su  Aree  Naturali  Protette,   Siti   di   Importanza
Comunitaria (SIC), Zone di Protezione Speciale (ZPS) e Aree adibite a
verde pubblico di grandi dimensioni, come  indicate  nello  strumento
urbanistico generale che: 
a. non presentano  insediamenti  abitativi  esistenti  alla  data  di
pubblicazione della presente ordinanza; 
b. non  presentano  nuove  edificazioni  di  manufatti  permanenti  o
interventi su quelli gia' esistenti; 
c. rientrano in aree gia' classificate R4  dal  piano  per  l'assetto
idrogeologico (PAI). 
 
5. La presenza nelle aree di manufatti di classe d'uso “I”  ai  sensi
del  punto  2.4.2  del  D.M.  14.01.2008,  di  modeste  dimensioni  e
strettamente  connessi  alla  fruibilita'  delle  aree  stesse,   non
determina la necessita' di effettuare le indagini  di  microzonazione
sismica. 
 
6.  Gli  “Indirizzi  e  criteri  per   la   microzonazione   sismica”
costituiscono il documento tecnico di riferimento.  Gli  standard  di
rappresentazione ed archiviazione  informatica  sono  definiti  dalla
Commissione tecnica di cui al comma 7 al fine di rendere i  risultati
omogenei e interoperabili. 
 
7. Al fine di supportare e monitorare a livello nazionale  gli  studi
di cui al presente articolo, in attuazione degli “Indirizzi e criteri
per la microzonazione sismica”, e' istituita una Commissione Tecnica,
che opera a titolo gratuito presso il Dipartimento  della  protezione
civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, composta da: 
a. tre rappresentanti delle  Regioni,  di  cui  due  designati  dalla
Conferenza Unificata ed uno scelto di  volta  in  volta  in  funzione
delle zone interessate dallo studio; 
b. tre rappresentanti del Dipartimento della protezione civile  della
Presidenza del Consiglio dei Ministri; 
c.  un  rappresentante  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, dell'Unione  delle  Province  Italiane,  dell'Associazione
Nazionale dei Comuni Italiani, dell'Unione Nazionale Comuni Comunita'
Enti Montani, del Consiglio Nazionale degli Architetti, del Consiglio
Nazionale dei Geologi e del Consiglio Nazionale degli Ingegneri. 
 
8.  La  Commissione,  costituita  con  decreto  del  Presidente   del
Consiglio dei Ministri,  e'  presieduta  dal  Direttore  dell'Ufficio
Valutazione, prevenzione e mitigazione del rischio  sismico,  che  ne
dispone la convocazione e si serve di una unita'  di  personale  come
supporto tecnico per la formazione e gestione  delle  banche  dati  e
delle cartografie individuata nell'ambito di una rimodulazione  della
convenzione tra C.N.R.  e  Dipartimento  della  protezione  civile  -
progetto Urbisit - work package 4, senza  ulteriori  oneri  a  carico
dello Stato. 
 
9. La Commissione, di cui al comma 1 dell'articolo 13  dell'ordinanza
del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 gennaio 2010,  n.  3843,
cessa la propria attivita' a decorrere dalla data di emanazione della
presente ordinanza.