ART. 5 1. Il finanziamento previsto nella lettera a) del comma 1 dell'articolo 16 e' destinato allo svolgimento di studi di microzonazione sismica almeno di livello 1, da eseguirsi con le finalita' definite negli “Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica” approvati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome il 13 novembre 2008 2. I contributi di cui al comma 1 a valere sulle risorse stanziate all'articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, sono concessi, nel limite delle risorse disponibili, alle Regioni ed agli Enti Locali previo cofinanziamento della spesa in misura non inferiore al 50% del costo degli studi di microzonazione. 3. Le Regioni, sentiti gli Enti locali interessati, con proprio provvedimento individuano i territori nei quali e' prioritaria la realizzazione degli studi di cui al comma 1. Nel medesimo provvedimento sono definite le condizioni minime necessarie per la realizzazione degli studi di microzonazione sismica avuto riguardo alla predisposizione ed attuazione degli strumenti urbanistici e sono individuate le modalita' di recepimento degli studi di microzonazione sismica negli strumenti urbanistici vigenti. 4. Sono escluse dall'esecuzione della microzonazione sismica le zone che incidono su Aree Naturali Protette, Siti di Importanza Comunitaria (SIC), Zone di Protezione Speciale (ZPS) e Aree adibite a verde pubblico di grandi dimensioni, come indicate nello strumento urbanistico generale che: a. non presentano insediamenti abitativi esistenti alla data di pubblicazione della presente ordinanza; b. non presentano nuove edificazioni di manufatti permanenti o interventi su quelli gia' esistenti; c. rientrano in aree gia' classificate R4 dal piano per l'assetto idrogeologico (PAI). 5. La presenza nelle aree di manufatti di classe d'uso “I” ai sensi del punto 2.4.2 del D.M. 14.01.2008, di modeste dimensioni e strettamente connessi alla fruibilita' delle aree stesse, non determina la necessita' di effettuare le indagini di microzonazione sismica. 6. Gli “Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica” costituiscono il documento tecnico di riferimento. Gli standard di rappresentazione ed archiviazione informatica sono definiti dalla Commissione tecnica di cui al comma 7 al fine di rendere i risultati omogenei e interoperabili. 7. Al fine di supportare e monitorare a livello nazionale gli studi di cui al presente articolo, in attuazione degli “Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica”, e' istituita una Commissione Tecnica, che opera a titolo gratuito presso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, composta da: a. tre rappresentanti delle Regioni, di cui due designati dalla Conferenza Unificata ed uno scelto di volta in volta in funzione delle zone interessate dallo studio; b. tre rappresentanti del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri; c. un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dell'Unione delle Province Italiane, dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, dell'Unione Nazionale Comuni Comunita' Enti Montani, del Consiglio Nazionale degli Architetti, del Consiglio Nazionale dei Geologi e del Consiglio Nazionale degli Ingegneri. 8. La Commissione, costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, e' presieduta dal Direttore dell'Ufficio Valutazione, prevenzione e mitigazione del rischio sismico, che ne dispone la convocazione e si serve di una unita' di personale come supporto tecnico per la formazione e gestione delle banche dati e delle cartografie individuata nell'ambito di una rimodulazione della convenzione tra C.N.R. e Dipartimento della protezione civile - progetto Urbisit - work package 4, senza ulteriori oneri a carico dello Stato. 9. La Commissione, di cui al comma 1 dell'articolo 13 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 gennaio 2010, n. 3843, cessa la propria attivita' a decorrere dalla data di emanazione della presente ordinanza.