Art. 5 
 
 
            Norme in materia di societa' municipalizzate 
 
  1.  Una  quota  del  Fondo  infrastrutture  di   cui   all'articolo
6-quinquies del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,  nei  limiti  delle
disponibilita' in base alla legislazione vigente e  comunque  fino  a
250 milioni di euro per l'anno 2013 e 250 milioni di euro per  l'anno
2014, e' destinata, con decreto del Ministro delle  infrastrutture  e
dei trasporti di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze,  ad  investimenti  infrastrutturali  effettuati  dagli  enti
territoriali che procedano, rispettivamente,  entro  il  31  dicembre
2012 ed entro il 31 dicembre 2013, alla dismissione di partecipazioni
in societa' esercenti servizi pubblici locali di rilevanza economica,
diversi dal servizio idrico.  L'effettuazione  delle  dismissioni  e'
comunicata ai predetti Dicasteri. Le spese effettuate a valere  sulla
predetta quota sono escluse  dai  vincoli  del  patto  di  stabilita'
interno. La quota assegnata a  ciascun  ente  territoriale  non  puo'
essere superiore ai proventi della dismissione effettuata.  La  quota
non assegnata agli enti  territoriali  e'  destinata  alle  finalita'
previste dal citato articolo 6-quinquies. 
  ((1-bis.  Per  il  ripristino  e  la  messa  in   sicurezza   delle
infrastrutture colpite dagli eventi calamitosi  nei  territori  della
regione Basilicata nel periodo dal 18 febbraio al 1º marzo 2011,  per
i quali e' stato  dichiarato  lo  stato  di  emergenza  con  apposito
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 marzo  2011,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  66  del  22  marzo  2011,  e'
autorizzata la spesa di  7  milioni  di  euro  per  l'anno  2011.  Al
relativo onere si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione  di
spesa di cui all'articolo 32, comma 8,  del  decreto-legge  6  luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  15  luglio
2011,  n.  111.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle   finanze   e'
autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.)) 
  ((1-ter. Le disponibilita' derivanti da  specifiche  autorizzazioni
legislative di spesa iscritte nello stato di previsione del Ministero
dell'interno, e relative al  potenziamento  di  infrastrutture,  sono
versate in Tesoreria entro trenta giorni  dalla  richiesta  dell'ente
interessato.  L'ente  destinatario  del  finanziamento  e'  tenuto  a
rendicontare le modalita' di utilizzo delle risorse.)) 
 
          Riferimenti normativi 
              Si riporta il testo vigente  dell'articolo  6-quinquies
          del citato decreto-legge n. 112 del 2008: 
              "Art.  6-quinquies.  Fondo  per  il  finanziamento   di
          interventi  finalizzati   al   potenziamento   della   rete
          infrastrutturale di livello nazionale. 
              1.  E'  istituito,  nello  stato  di   previsione   del
          Ministero dello sviluppo economico, a  decorrere  dall'anno
          2009, un fondo per il finanziamento, in via prioritaria, di
          interventi  finalizzati   al   potenziamento   della   rete
          infrastrutturale di livello nazionale, ivi comprese le reti
          di  telecomunicazione  e  quelle  energetiche,  di  cui  e'
          riconosciuta  la   valenza   strategica   ai   fini   della
          competitivita' e della coesione  del  Paese.  Il  fondo  e'
          alimentato con gli  stanziamenti  nazionali  assegnati  per
          l'attuazione del Quadro strategico nazionale per il periodo
          2007-2013 in favore di programmi  di  interesse  strategico
          nazionale, di progetti  speciali  e  di  riserve  premiali,
          fatte salve le risorse che, alla data del 31  maggio  2008,
          siano state  vincolate  all'attuazione  di  programmi  gia'
          esaminati  dal  CIPE  o  destinate  al  finanziamento   del
          meccanismo premiale  disciplinato  dalla  delibera  CIPE  3
          agosto 2007, n. 82. 
              2. Con delibera del CIPE,  su  proposta  del  Ministero
          dello sviluppo economico d'intesa con  il  Ministero  delle
          infrastrutture  e   dei   trasporti,   si   provvede   alla
          ripartizione del fondo  di  cui  al  comma  1,  sentita  la
          Conferenza unificata di cui all'  articolo  8  del  decreto
          legislativo  28  agosto  1997,   n.   281,   e   successive
          modificazioni, fermo restando  il  vincolo  di  concentrare
          nelle  regioni   del   Mezzogiorno   almeno   l'85%   degli
          stanziamenti  nazionali   per   l'attuazione   del   Quadro
          strategico nazionale per il periodo 2007-2013. Lo schema di
          delibera del CIPE e' trasmesso al Parlamento per il  parere
          delle Commissioni competenti per materia e per i profili di
          carattere  finanziario.  Nel   rispetto   delle   procedure
          previste dal regolamento (CE) n. 1083/2006  del  Consiglio,
          dell'11  luglio  2006,  e   successive   modificazioni,   i
          Programmi  operativi  nazionali  finanziati   con   risorse
          comunitarie  per   l'attuazione   del   Quadro   strategico
          nazionale  per  il   periodo   2007-2013   possono   essere
          ridefiniti in coerenza con i principi di  cui  al  presente
          articolo. 
              3. Costituisce  un  principio  fondamentale,  ai  sensi
          dell' articolo 117, terzo  comma,  della  Costituzione,  la
          concentrazione, da parte delle regioni,  su  infrastrutture
          di interesse strategico regionale delle risorse del  Quadro
          strategico nazionale per il periodo 2007-2013  in  sede  di
          predisposizione dei programmi finanziati dal Fondo  per  le
          aree sottoutilizzate, di cui all' articolo 61  della  legge
          27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, e  di
          ridefinizione   dei   programmi   finanziati   dai    Fondi
          strutturali comunitari." . 
              Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10
          marzo 2011, reca "Dichiarazione dello stato di emergenza in
          relazione  alle  eccezionali  avversita'  atmosferiche  che
          hanno colpito il territorio della  regione  Basilicata  nel
          periodo dal 18 febbraio al 1° marzo 2011.". 
              Si riporta il testo vigente del comma  8  dell'articolo
          32, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111: 
              "Art. 8. Per il potenziamento e  il  funzionamento  del
          sistema informativo del Ministero  delle  infrastrutture  e
          dei trasporti, per l'anno 2011 e' autorizzata la  spesa  di
          euro 16.700.000,00.".