(( Art. 5-bis 
 
 
Sviluppo delle regioni dell'obiettivo convergenza e realizzazione del
                              Piano Sud 
 
  1. Al fine di garantire l'efficacia delle misure finanziarie per lo
sviluppo delle  regioni  dell'obiettivo  convergenza  e  l'attuazione
delle  finalita'  del  Piano  per  il  Sud,  a  decorrere   dall'anno
finanziario in corso alla data di entrata in vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto, la spesa in termini di competenza e
di cassa effettuata annualmente da ciascuna delle predette regioni  a
valere sulle risorse del fondo per lo sviluppo e la coesione  di  cui
all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio  2011,  n.  88,  sui
cofinanziamenti  nazionali   dei   fondi   comunitari   a   finalita'
strutturale, nonche' sulle risorse individuate  ai  sensi  di  quanto
previsto dall'articolo 6-sexies del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.
133, puo' eccedere i limiti di cui all'articolo 1, commi 126  e  127,
della legge 13 dicembre 2010, n. 220, nel rispetto,  comunque,  delle
condizioni e dei limiti finanziari stabiliti ai sensi del comma 2 del
presente articolo.)) 
  ((2. Al fine di salvaguardare gli equilibri  di  finanza  pubblica,
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,  di  concerto
con il Ministro per i rapporti con  le  regioni  e  per  la  coesione
territoriale e di intesa con la Conferenza permanente per i  rapporti
tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano da  adottare  entro  il  30  settembre  di  ogni  anno,  sono
stabiliti i limiti finanziari per l'attuazione del comma  1,  nonche'
le modalita' di attribuzione allo Stato ed alle restanti regioni  dei
relativi maggiori oneri, garantendo in  ogni  caso  il  rispetto  dei
tetti complessivi, fissati dalla legge per il concorso dello Stato  e
delle predette regioni alla realizzazione degli obiettivi di  finanza
pubblica per l'anno di riferimento.)) 
 
          Riferimenti normativi 
              Si riporta il testo vigente dell'articolo 4 del decreto
          legislativo 31 maggio 2011, n. 88, recante "Disposizioni in
          materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la
          rimozione  di  squilibri  economici  e  sociali,  a   norma
          dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42.": 
              "Art. 4. Fondo per lo sviluppo e la coesione 
              1.  Il  Fondo  per  le  aree  sottoutilizzate,  di  cui
          all'articolo 61 della  legge  27  dicembre  2002,  n.  289,
          assume la denominazione di  Fondo  per  lo  sviluppo  e  la
          coesione, di  seguito  denominato:  "Fondo".  Il  Fondo  e'
          finalizzato  a  dare  unita'  programmatica  e  finanziaria
          all'insieme degli  interventi  aggiuntivi  a  finanziamento
          nazionale, che sono rivolti  al  riequilibrio  economico  e
          sociale tra le diverse aree del Paese. 
              2. Il Fondo ha carattere pluriennale  in  coerenza  con
          l'articolazione temporale della  programmazione  dei  Fondi
          strutturali dell'Unione europea, garantendo l'unitarieta' e
          la complementarieta' delle procedure di  attivazione  delle
          relative  risorse  con  quelle   previste   per   i   fondi
          strutturali dell'Unione europea. 
              3.  Il  Fondo  e'  destinato  a  finanziare  interventi
          speciali dello Stato e l'erogazione di contributi speciali,
          secondo  le  modalita'  stabilite  dal  presente   decreto.
          L'intervento del Fondo e' finalizzato al  finanziamento  di
          progetti strategici, sia di carattere infrastrutturale  sia
          di   carattere   immateriale,   di    rilievo    nazionale,
          interregionale  e  regionale,  aventi  natura   di   grandi
          progetti o di investimenti articolati in singoli interventi
          di consistenza progettuale  ovvero  realizzativa  tra  loro
          funzionalmente  connessi,  in  relazione  a   obiettivi   e
          risultati quantificabili e  misurabili,  anche  per  quanto
          attiene  al  profilo  temporale.  La  programmazione  degli
          interventi finanziati a carico del Fondo di cui al presente
          articolo e' realizzata tenendo conto  della  programmazione
          degli interventi di carattere ordinario.". 
              Si riporta il testo vigente dell'articolo 6-sexies  del
          citato decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112: 
              "Art.  6-sexies.  Ricognizione  delle  risorse  per  la
          programmazione unitaria 
              1. Per promuovere il coordinamento della programmazione
          statale  e  regionale  ed  in  particolare  per   garantire
          l'unitarieta'  dell'impianto   programmatico   del   Quadro
          strategico nazionale per la politica regionale di  sviluppo
          2007-2013 e favorire il tempestivo  e  coordinato  utilizzo
          delle relative risorse, la  Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri, sentito il Ministero  dello  sviluppo  economico,
          effettua la ricognizione delle risorse generate da progetti
          originariamente  finanziati  con  fonti  di   finanziamento
          diverse dai  Fondi  strutturali  europei  ed  inseriti  nei
          programmi cofinanziati che  siano  oggetto  di  rimborso  a
          carico del bilancio comunitario e del fondo di rotazione di
          cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n.  183,  in
          particolare individuando le risorse  che  non  siano  state
          impegnate attraverso obbligazioni giuridicamente vincolanti
          correlate alla chiusura dei Programmi operativi 2000-2006 e
          alla rendicontazione  delle  annualita'  2007  e  2008  dei
          Programmi operativi 2007-2013, anche individuando modalita'
          per evitare il disimpegno automatico delle relative risorse
          impegnate sul bilancio comunitario. 
              2. All'esito della ricognizione di cui  al  comma  1  e
          comunque entro e non oltre novanta  giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto, la  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  su
          proposta  dei  Ministri  competenti,  di  concerto  con   i
          Ministri dell'economia e delle  finanze  e  dello  sviluppo
          economico e previa intesa con la Conferenza permanente  per
          i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province  autonome
          di Trento e di  Bolzano,  adotta  la  riprogrammazione  che
          definisce le modalita' di impiego delle risorse, i  criteri
          per  la  selezione  e  le  modalita'  di  attuazione  degli
          interventi che consentano di assicurare la  qualita'  della
          spesa e di  accelerarne  la  realizzazione  anche  mediante
          procedure sostitutive nei casi di inerzia  o  inadempimento
          delle amministrazioni responsabili. L'intesa, tenuto  conto
          del   vincolo   delle    precedenti    assegnazioni    alle
          amministrazioni centrali e regionali, in  attuazione  dell'
          articolo 119, quinto comma, della  Costituzione,  individua
          gli  interventi  speciali  per   promuovere   lo   sviluppo
          economico e rimuovere gli squilibri  economici  e  sociali,
          con   priorita'   per   gli   interventi   finalizzati   al
          potenziamento  della  rete  infrastrutturale   di   livello
          nazionale e regionale di cui  e'  riconosciuta  la  valenza
          strategica ai fini della competitivita' e della coesione. 
              3. ll Comitato interministeriale per la  programmazione
          economica  (CIPE)  approva  l'intesa  di   cui   al   comma
          precedente ed assume con  propria  deliberazione  gli  atti
          necessari   alla   riprogrammazione   delle    risorse    e
          all'attuazione della  stessa.  Prima  dell'approvazione  da
          parte del CIPE, la riprogrammazione delle risorse di cui al
          periodo precedente e'  trasmessa  al  Parlamento,  ai  fini
          dell'espressione del parere  delle  competenti  Commissioni
          parlamentari. 
              4. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, sulla base
          dell'intesa di cui ai commi 2 e 3 e della  riprogrammazione
          delle risorse disponibili approvata dal CIPE, promuove  con
          le singole regioni  interessate  la  stipula  delle  intese
          istituzionali di programma di cui all'  articolo  2,  comma
          203, lettera b), della legge 23 dicembre 1996,  n.  662,  e
          successive  modificazioni,  per  individuare  il  programma
          degli interventi e le relative modalita' di attuazione.  Ai
          fini del conseguimento degli obiettivi ed in  coerenza  con
          le modalita' di attuazione del Quadro strategico  nazionale
          per la politica regionale di sviluppo 2007-2013  le  intese
          saranno sottoscritte  anche  dal  Ministro  dello  sviluppo
          economico, di concerto con il Ministro per i  rapporti  con
          le regioni. 
              5. Le intese istituzionali di programma di cui al comma
          precedente costituiscono  lo  strumento  di  attuazione  di
          quanto previsto dal comma 3 dell'articolo  6-quinquies  del
          presente decreto.". 
              Si riporta il  testo  vigente  dei  commi  126  e  127,
          dell'articolo 1, della citata legge n. 220 del 2010  (Legge
          di stabilita' 2011): 
              "Art.  1.  Gestioni  previdenziali.  Rapporti  con   le
          regioni. Risultati differenziali. Fondi e tabelle 
              (Omissis). 
              126. Il complesso delle  spese  finali  in  termini  di
          competenza  finanziaria  di  ciascuna  regione  a   statuto
          ordinario non puo' essere  superiore,  per  ciascuno  degli
          anni 2011, 2012 e 2013,  alla  media  delle  corrispondenti
          spese finali del triennio 2007-2009 ridotta delle  seguenti
          percentuali: 
              a) per l'anno 2011: 12,3 per cento; 
              b) per l'anno 2012: 14,6 per cento; 
              c) per l'anno 2013: 15,5 per cento. 
              127. Il complesso delle  spese  finali  in  termini  di
          cassa di ciascuna regione  a  statuto  ordinario  non  puo'
          essere superiore, per ciascuno  degli  anni  2011,  2012  e
          2013, alla media  delle  corrispondenti  spese  finali  del
          triennio 2007-2009 ridotta delle seguenti percentuali: 
              a) per l'anno 2011: 13,6 per cento; 
              b) per l'anno 2012: 16,3 per cento; 
              c) per l'anno 2013: 17,2 per cento. 
              (Omissis)."