Art. 5. Diritto allo Studio 1. L'Universita' assicura il proprio intervento a favore del diritto allo studio come definito e garantito dall'articolo 34 della Costituzione. 2. L'Universita' in particolare organizza i propri servizi e predispone strumenti in modo da rendere effettiva la partecipazione alla vita universitaria degli studenti diversamente abili; l'Universita' dispone altresi' la valutazione della qualita' dei servizi forniti.