(Allegato-art. 5)
                               Art. 5. 
 
                         Diritto allo Studio 
 
    1. L'Universita' assicura il  proprio  intervento  a  favore  del
diritto allo studio come definito e garantito dall'articolo 34  della
Costituzione. 
    2. L'Universita' in particolare  organizza  i  propri  servizi  e
predispone strumenti in modo da rendere effettiva  la  partecipazione
alla  vita   universitaria   degli   studenti   diversamente   abili;
l'Universita' dispone altresi'  la  valutazione  della  qualita'  dei
servizi forniti.