Art. 5 
 
Determinazione corrispettivi a base di gara per  gli  affidamenti  di
  contratti di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria 
 
  1. All'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio  2012,  n.
1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012,  n.  27,
e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:   «Ai   fini   della
determinazione dei corrispettivi  da  porre  a  base  di  gara  nelle
procedure di affidamento di contratti pubblici dei  servizi  relativi
all'architettura e all'ingegneria di cui alla  parte  II,  titolo  I,
capo IV del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, si  applicano
i parametri individuati con il decreto di cui al  primo  periodo,  da
emanarsi, per gli  aspetti  relativi  alle  disposizioni  di  cui  al
presente periodo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture  e
dei trasporti; con il medesimo  decreto  sono  altresi'  definite  le
classificazioni delle prestazioni professionali relative ai  predetti
servizi.  I  parametri  individuati   non   possono   condurre   alla
determinazione di un importo  a  base  di  gara  superiore  a  quello
derivante dall'applicazione delle tariffe professionali vigenti prima
dell'entrata in vigore del presente decreto.». 
  2. Fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 9  comma  2,
penultimo  periodo,  del  decreto-legge  24  gennaio  2012,   n.   1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.  27,  ((
introdotto  dal  comma  1  del  presente  articolo  )),  le   tariffe
professionali e le classificazioni delle  prestazioni  vigenti  prima
della data di entrata in vigore del predetto decreto-legge n.  1  del
2012  possono  continuare  ad  essere  utilizzate,  ai   soli   fini,
rispettivamente, della determinazione del corrispettivo  da  porre  a
base di gara per l'affidamento  dei  contratti  pubblici  di  servizi
attinenti all'architettura  e  all'ingegneria  e  dell'individuazione
delle prestazioni professionali. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'art. 9 del decreto-legge  24
          gennaio 2012, n. 1, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 24 marzo 2012, n. 27, come modificato dalla  presente
          legge: 
              «Art. 9 Disposizioni sulle professioni regolamentate. 
              1.  Sono  abrogate   le   tariffe   delle   professioni
          regolamentate nel sistema ordinistico. 
              2. Ferma restando l'abrogazione di cui al comma 1,  nel
          caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale,
          il  compenso  del   professionista   e'   determinato   con
          riferimento a parametri stabiliti con decreto del  Ministro
          vigilante, da adottare nel  termine  di  centoventi  giorni
          successivi alla data di entrata in vigore  della  legge  di
          conversione del presente decreto. Entro lo stesso  termine,
          con decreto del Ministro della giustizia, di  concerto  con
          il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sono  anche
          stabiliti i parametri per oneri e contribuzioni alle  casse
          professionali e agli archivi precedentemente  basati  sulle
          tariffe.  Il  decreto   deve   salvaguardare   l'equilibrio
          finanziario,  anche   di   lungo   periodo,   delle   casse
          previdenziali professionali. Ai fini  della  determinazione
          dei corrispettivi da porre a base di gara  nelle  procedure
          di affidamento di contratti pubblici dei  servizi  relativi
          all'architettura e all'ingegneria di  cui  alla  parte  II,
          titolo I, capo IV del decreto legislativo 12  aprile  2006,
          n. 163, si applicano i parametri individuati con il decreto
          di cui al primo  periodo,  da  emanarsi,  per  gli  aspetti
          relativi alle disposizioni di cui al presente  periodo,  di
          concerto  con  il  Ministro  delle  infrastrutture  e   dei
          trasporti; con il medesimo decreto sono  altresi'  definite
          le classificazioni delle prestazioni professionali relative
          ai predetti servizi. I parametri  individuati  non  possono
          condurre alla determinazione di un importo a base  di  gara
          superiore  a  quello  derivante   dall'applicazione   delle
          tariffe professionali vigenti prima dell'entrata in  vigore
          del presente decreto. 
              3. Le tariffe vigenti alla data di  entrata  in  vigore
          del   presente   decreto    continuano    ad    applicarsi,
          limitatamente alla  liquidazione  delle  spese  giudiziali,
          fino  alla  data  di  entrata   in   vigore   dei   decreti
          ministeriali di cui al comma 2 e, comunque,  non  oltre  il
          centoventesimo giorno dalla data di entrata in vigore della
          legge di conversione del presente decreto. 
              4. Il compenso  per  le  prestazioni  professionali  e'
          pattuito, nelle forme previste dall'ordinamento, al momento
          del   conferimento    dell'incarico    professionale.    Il
          professionista deve rendere noto al  cliente  il  grado  di
          complessita' dell'incarico, fornendo tutte le  informazioni
          utili  circa  gli  oneri  ipotizzabili  dal   momento   del
          conferimento fino alla  conclusione  dell'incarico  e  deve
          altresi' indicare i dati della polizza assicurativa  per  i
          danni     provocati      nell'esercizio      dell'attivita'
          professionale. In ogni  caso  la  misura  del  compenso  e'
          previamente resa nota  al  cliente  con  un  preventivo  di
          massima, deve essere adeguata all'importanza  dell'opera  e
          va pattuita indicando per le singole prestazioni  tutte  le
          voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. Al
          tirocinante   e'    riconosciuto    un    rimborso    spese
          forfettariamente  concordato  dopo  i  primi  sei  mesi  di
          tirocinio. 
              5. Sono abrogate le disposizioni vigenti  che,  per  la
          determinazione del compenso  del  professionista,  rinviano
          alle tariffe di cui al comma 1. 
              6. La durata del tirocinio previsto per l'accesso  alle
          professioni  regolamentate  non  puo'  essere  superiore  a
          diciotto mesi; per i primi  sei  mesi,  il  tirocinio  puo'
          essere  svolto,  in  presenza  di  un'apposita  convenzione
          quadro stipulata tra i consigli nazionali degli ordini e il
          Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
          in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento
          della laurea di primo livello o della laurea  magistrale  o
          specialistica.   Analoghe   convenzioni   possono    essere
          stipulate tra  i  consigli  nazionali  degli  ordini  e  il
          Ministro   per   la   pubblica   amministrazione    e    la
          semplificazione per lo  svolgimento  del  tirocinio  presso
          pubbliche amministrazioni, all'esito del corso  di  laurea.
          Le disposizioni del presente comma non  si  applicano  alle
          professioni sanitarie, per le  quali  resta  confermata  la
          normativa vigente. 
              7. All'art. 3, comma 5,  del  decreto-legge  13  agosto
          2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
          settembre  2011,  n.  148,  sono  apportate   le   seguenti
          modificazioni: 
              a) all'alinea,  nel  primo  periodo,  dopo  la  parola:
          «regolamentate»  sono  inserite  le  seguenti:  «secondo  i
          principi  della  riduzione  e  dell'accorpamento,  su  base
          volontaria,  fra   professioni   che   svolgono   attivita'
          similari»; 
              b) alla lettera c), il secondo, terzo e quarto  periodo
          sono soppressi; 
              c) la lettera d) e' abrogata. 
              8.  Dall'attuazione  del  presente  art.   non   devono
          derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».