Art. 5 
 
 
                 Responsabilita' gestionali del GSE 
 
  1. In attuazione di quanto  previsto  dal  decreto  legislativo  n.
28/2011, entro trenta giorni  dall'entrata  in  vigore  del  presente
decreto, l'attivita' di gestione, valutazione  e  certificazione  dei
risparmi correlati  a  progetti  di  efficienza  energetica  condotti
nell'ambito del meccanismo dei certificati bianchi, e' trasferita  al
GSE. 
  2. Ai  fini  di  quanto  disposto  dal  comma  1,  l'Autorita'  per
l'energia elettrica e il  gas  trasferisce  al  GSE,  entro  quindici
giorni  dall'entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  tutte   le
informazioni disponibili per ciascun progetto presentato  nell'ambito
del meccanismo dei certificati bianchi e rende  operativo  l'utilizzo
delle banche dati  e  degli  altri  strumenti  gestionali  esistenti,
necessari a dare continuita' all'azione  amministrativa,  assicurando
allo stesso GSE,  attraverso  i  propri  uffici,  assistenza  tecnica
nell'attivita' di valutazione e certificazione dei  risparmi  per  il
primo anno di attuazione del presente decreto.  Inoltre,  l'Autorita'
per l'energia elettrica e il  gas  garantisce  la  valutazione  e  la
certificazione dei risparmi correlati alle richieste presentate prima
della data del trasferimento della gestione  al  GSE,  e  conclude  i
procedimenti amministrativi relativi ai progetti e alle richieste  in
corso di valutazione alla data di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto  per  i  quali  sia  stata  completata  alla  medesima   data
l'istruttoria tecnica, possibilmente entro il termine di cui al comma
1. 
  2. Il GSE pubblica sul portale le schede  tecniche  utili  ai  fini
dell'accesso al meccanismo di cui al presente decreto,  ivi  comprese
le nuove schede approvate in base all'art. 12.